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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22846 - pubb. 10/12/2019.

Raddoppio del contributo unificato: rileva soltanto l'elemento oggettivo del tenore della pronuncia che ne determina il presupposto


Cassazione civile, sez. I, 30 Ottobre 2019. Pres. Ferro. Est. Terrusi.

Raddoppio del contributo unificato - Presupposto - Reiezione del ricorso - Conseguenze - Obbligo di attestazione della S.C. - Ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato - Irrilevanza - Fondamento


Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo. (massima ufficiale)

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