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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22840 - pubb. 07/12/2019.

Presupposti dell’insolvenza della società in liquidazione


Tribunale di Isernia, 06 Novembre 2019. Pres. Nardelli. Est. Michaela Sapio.

Società in liquidazione – Accertamento dell’insolvenza – Presupposti - Esperimento di azioni di cognizione e/ o di esecuzione individuali

Dichiarazione di fallimento – Legittimazione del ricorrente – Credito contestato


La dichiarazione di insolvenza della società in liquidazione trova il suo presupposto nella inidoneità degli elementi patrimoniali attivi ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, mentre non è rilevante accertare se l’impresa disponga di crediti e risorse e quindi di liquidità necessarie a soddisfare le obbligazioni contratte, non proponendosi, a differenza di quanto accade per la società in piena attività, di restare sul mercato. 

Sebbene anche un credito contestato può fondare la legittimazione del ricorrente, l'istanza di fallimento non può assurgere a espediente per conseguire la realizzazione del credito, in assenza del previo esperimento di azioni di cognizione e/ o di esecuzione individuali, vieppiù in una fattispecie ove la banca  ricorrente sia munita dell'estratto di saldaconto bancario conforme ex art. 50 TUB, che, se è documento idoneo a costituire prova del credito  in un giudizio monitorio, non lo è anche in un giudizio differente, quale quello pre-fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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