Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22799 - pubb. 11/01/2019

Cessioni ex art. 58 TUB e irrilevanza della qualità soggettiva del cedente

Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 2008, n. 20473. Pres. Panebianco. Est. Giancola.


Cessioni ex art. 58 TUB – Qualità soggettiva del cedente – Irrilevanza



Il T.U. del 1983, art. 58, intitolato, con formula muta in ordine alla qualità delle parti del trasferimento, "Cessione di rapporti giuridici", nel contemplare genericamente e senza specifici riferimenti "il cedente", chiaramente ed inequivocamente esclude che tale parte debba presentare peculiari connotazioni qualitative, sia pure d'indole soggettiva e/o di ambito imprenditoriale, come invece espressamente previsto per la parte cessionaria, che deve essere rappresentata da banche, nel senso in precedenza chiarito, o dai diversi soggetti contemplati dal cit. art. 58, comma 7, aggiunto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 12, comma 3. (massima ufficiale)


 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -

Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -

Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


Svolgimento del processo

Con decreto del 25 - 26 febbraio 2004, il Tribunale di Treviso respingeva il reclamo proposto dall'Associazione professionale Studio tecnico Ingg. Paolo R.R. Sandro avverso il decreto del G.D. del fallimento della Autofriulana s.r.l., di esecutorietà del piano di riparto finale, reclamo inerente al disposto pagamento della somma di Euro 894.643,22, in favore della Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a. quale creditore ipotecario di secondo grado.

Il Tribunale osservava e riteneva:

- che il 29.05.1998, la Banca di credito di Trieste, posta in liquidazione coatta amministrativa, aveva ceduto tutti i crediti vantati nei confronti dei clienti con le relative garanzie, alla società Gestione Crediti S.A., la quale a sua volta, il 29.12.1999, aveva ceduto alla Banca Antoniana Popolare Veneta tutti detti crediti, incluso quello assistito da ipoteca iscritta il 27.02.1995 sugli immobili della società fallita, terzo datore di garanzia in favore di diversa società mutuataria della Banca di credito di Trieste;

- che di entrambe le cessioni era stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 90 e 58;

- che il decreto reclamato era stato censurato per la ragione che il pagamento in favore della Banca Antoniana Popolare Veneta quale creditore ipotecario di secondo grado, era stato disposto nonostante che tale banca, quale cessionaria del credito assistito dalla garanzia ipotecaria, non avesse provveduto all'annotazione prevista dall'art. 2843 c.c.;

- che l'art. 58 cit. prevedeva al comma 3 che "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione";

- che la legge bancaria, come norma speciale, prevaleva sulla norma codicistica invocata dalla parte reclamante per sostenere l’inopponibilità dell'ipoteca al fallimento.

Avverso questo decreto lo Studio tecnico Ingg. Paolo R.R. Sandro ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 6.05.2004 ed il 6 - 7.05.2004, fondato su un unico motivo. La Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a. ha resistito con controricorso notificato il 15.06. 2004 ed il 15 - 18.06.2004 mentre il Fallimento Autofriulana s.r.l. non ha solo attività difensiva.

 

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso l'associazione Studio tecnico Ingg Paolo R.R. Sandro denunzia "Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 58 e 90, (art. 360 c.p.c., n. 3).

- Omessa motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., n. 5)".

Premesso che il credito della Banca di credito di Trieste, assistito da ipoteca concessa dalla fallita società Autofriulana, era stato oggetto di duplice cessione, la prima delle quali ineccepibilmente aderente al disposto del D.Lgs. n. 358 del 1993, art. 90, sostiene che, invece, in riferimento alla seconda cessione intervenuta tra la prima cessionaria Società Gestione crediti s.a. e la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a., non avrebbe potuto applicarsi il disposto dell'art. 58 del medesimo decreto legislativo derogativo del regime di pubblicità civilistico, in quanto la cedente, come pacifico, non rivestiva la qualifica soggettiva di banca, e che, pertanto, in mancanza dell'annotazione imposta dall'art. 2843 c.c., avente natura costitutiva, la pubblicazione del secondo trasferimento sulla Gazzetta Ufficiale non era sufficiente a rendere la garanzia opponibile ai creditori concorsuali.

Al riguardo deduce che sebbene implicitamente il Tribunale ha interpretato il citato D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, (T.U.), come indifferente alla qualifica rivestita dal cedente e che tale esegesi si palesa non corretta considerando - l'identità oggettiva tra i beni e rapporti contemplati rispettivamente negli artt. 58 e 90 del medesimo T.U., il quale ultimo presuppone nel cedente la qualità di banca in l.c.a.;

- che la rubrica dell'art. 58, é titolata "cessione di rapporti giuridici" secondo una prospettiva visuale dalla parte del cedente - il carattere speciale della normativa ed il criterio valutativo della ragionevolezza;

- l'assenza di ragioni plausibili per ampliare la normativa a casi non espressamente previsti;

- l'intento del legislatore e la finalità perseguita, quale anche evincibile dalla relazione governativa, nonché l'origine storica dell'istituto, che avrebbero dovuto indurre a limitare la disposizione agevolativa alle sole operazioni interbancarie, o comunque nelle quali il cedente avesse rivestito la qualifica di banca.

Si duole infine che il Tribunale abbia omesso di motivare su tale questione interpretativa.

Il motivo non é fondato.

La cessione in esame é intervenuta tra la società Gestione Crediti S.A. e la Banca Antoniana Popolare Veneta il 29.12.1999 e, pertanto, occorre fare riferimento al al cit. T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 58, nella formulazione all'epoca in vigore, precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs., 4 agosto 1999, n. 342.

Ai sensi al comma 1, di tale disposizione normativa, ricompresa nel Capo 1^, relativo alla "Vigilanza sulle banche", del titolo 3^ sulla "Vigilanza" del T.U. bancario, sono considerate operazioni di cessione di rapporti giuridici a banche tutte le cessioni di aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, rispetto alle quali la Banca d'Italia emana istruzioni, le quali possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte a sua autorizzazione.

Al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma non solo introduce al comma 2, un regime speciale di pubblicità della cessione ("La banca cessionaria da notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità") il cui adempimento, é sufficiente a produrre, ex comma 4, gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c., in tema di efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto ma inoltre consente, in base al comma 3, che, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservino la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

La parte ricorrente sostiene che tale peculiare regime di favore presuppone che non solo il cessionario, come testualmente previsto, ma anche il cedente si identifichi in una banca, definita dal cit.

T.U. art. 1, comma 1, lett. b), come soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.

La tesi non ha pregio.

In applicazione del fondamentale canone ermeneutico, secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale (art. 12, comma 1, preleggi), non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, il cit. T.U. del 1983, art. 58, intitolato, con formula muta in ordine alla qualità delle parti del trasferimento, "Cessione di rapporti giuridici", nel contemplare genericamente e senza specifici riferimenti "il cedente", chiaramente ed inequivocamente esclude che tale parte debba presentare peculiari connotazioni qualitative, sia pure d'indole soggettiva e/o di ambito imprenditoriale, come invece espressamente previsto per la parte cessionaria, che deve essere rappresentata da banche, nel senso in precedenza chiarito, o dai diversi soggetti contemplati dal cit. art. 58, comma 7, aggiunto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 12, comma 3.

Tale rilievo é esaustivo, dal momento che, come noto (tra le altre Cass. 200105128; 200312081), nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto con condanna dell'Associazione professionale ricorrente al pagamento in favore della controricorrente Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a., delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Non deve, invece, statuirsi sulle spese del presente giudizio rispetto al Fallimento Autofriulana s.r.l., dal momento che tale intimato non ha svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Associazione professionale Studio tecnico Ingg. Paolo R.R. Sandro ricorrente a rimborsare alla controricorrente Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a. le spese del giudizio di cassazione, liquidate nella complessiva somma di Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00, per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2008