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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22796 - pubb. 11/01/2019.

Cessione in blocco ex art. 90 TUB, successione a titolo particolare, effetto della cessione e deroga all’art. 1264 c.c.


Cassazione civile, sez. III, 16 Novembre 2011, n. 23992. Pres. Trifone. Est. Chiarini.

Cessione in blocco ex art. 90 TUB – Successione a titolo particolare – Effetto della cessione – Deroga all’art. 1264 c.c.


La cessione delle attività e passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi e nel vigore del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 90, comma 2, di un istituto di credito posto in l.c.a. ad un'altra banca, determina una successione a titolo particolare nei rapporti.

La cessione ha effetto nei confronti dei debitori ceduti dalla pubblicazione della notizia della cessione in Gazzetta Ufficiale, come si evince dallo stesso, art. 58, comma 4, TUB, secondo cui nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (massima ufficiale)

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -

Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


Svolgimento del processo

G.R. si opponeva all'esecuzione avviata nel 2004 nei suoi confronti, in qualità di fideiussore della società Impianti Industriali cooperativa - debitrice al 23 marzo 1996 di Euro 327.674.749 - dalla S.p.A. Sicilcassa in l.c.a. in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ottenuto il 12 novembre 1996, deducendo che nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio si era costituito il Banco di Sicilia, Divisione Sicilcassa, a cui era stata ceduta la gran parte delle attività e passività della S.p.A. Sicilcassa in l.c.a. che pertanto era carente di legittimazione attiva. Questo istituto di credito, costituitosi, affermava di essere nuovamente divenuto titolare delle attività e passività, retrocesse in data 7 luglio 2000 dal Banco di Sicilia, ed infatti nel 2003 si era nuovamente costituita nel giudizio di merito.

Il Tribunale di Messina, con sentenza del 10 marzo 2008, dato atto che nel giudizio di cognizione era stata sospesa l'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo, accoglieva l'opposizione per mancanza di prova degli adempimenti pubblicitari della retrocessione dei rapporti attivi e passivi dal Banco di Sicilia alla S.p.A.

Sicilcassa, richiesti del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, commi 2 e 4, e art. 1264 c.c., con conseguente inefficacia del ritrasferimento a quest' ultima del debito del G., non applicandosi l'art. 111 c.p.c., sulla successione nel diritto controverso e sul trasferimento del diritto nel corso del processo poiché il titolo, frettolosamente messo in esecuzione, si era già formato.

Ricorre per cassazione l'Italfondiario S.p.A. in qualità di mandataria di Tower Finance s.r.l. acquirente dei crediti della Sicilcassa S.p.A.. Resiste G.R..

Le parti hanno depositato memoria.

 

Motivi della decisione

1.- Con un unico motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", e formula il seguente quesito di diritto: "Accerti e dichiari la Suprema Corte che vi é stata violazione e falsa applicazione dell'art. 1264 c.c., comma 1, per non aver accertato e dichiarato il Tribunale di Messina la sussistenza della legittimazione attiva di Sicilcassa a promuovere l'esecuzione, essendo stata validamente notificata al debitore ceduto la cessione (retrocessione) del credito di cui al D.I. n. 502 del 1996, tramite la notifica dell'atto di precetto del 21 luglio 2004, la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare in data 25 agosto 2004, la costituzione di Sicilcassa nel giudizio di opposizione al D.I. e il deposito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, della dichiarazione dei commissari liquidatori di Sicilcassa, e dichiari la Suprema Corte invece, sussistente la legittimazione attiva di Sicilcassa e per essa dell'odierna ricorrente a promuovere l'esecuzione e, per l'effetto, cassi senza rinvio la sentenza impugnata, respingendo l'opposizione all'esecuzione promossa dal sig. G.".

Il motivo é fondato.

Va innanzi tutto premesso che la sospensione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pur impedendo la prosecuzione del processo di esecuzione fino a quando, all'esito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 c.p.c., (Cass. 261 del 1999, 20925 del 2008), non incide sul giudizio di opposizione all'esecuzione (Cass. 18512 del 2007) che pertanto il giudice ha il potere - dovere di decidere nel merito.

Quindi, riaffermato che la successione nella posizione creditoria successivamente alla formazione del titolo giudiziale non incide, alla stregua dei principi evincibili dall'art. 111 c.p.c., applicabile anche al processo esecutivo, sulla legittimazione del dante causa all'esecuzione forzata, anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino a quando cessa la sua qualità di parte per effetto della sua estromissione con il consenso delle altre parti (Cass. 4985 del 2004, 1552 del 2011; S.U. 22727/2011), va ribadito che la cessione delle attività e passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi e nel vigore del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 90, comma 2, di un istituto di credito posto in l.c.a. ad un' altra banca, determina una successione a titolo particolare nei rapporti. E poiché l'adempimento della formalità prevista dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") secondo cui "La banca cessionaria da notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della "Repubblica Italiana" opera su di un piano di diritto sostanziale, come si evince dallo stesso, art. 58, comma 4, secondo cui nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c., (derogando, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell'azienda al fine di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti

giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e così dispensando (la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass. 5997 del 2006)). Esso non ha incidenza alcuna sui principi innanzi richiamati in relazione all'art. 111 c.p.c..

Inoltre, essendo il suddetto adempimento sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, che, non essendo soggetti a particolari requisiti di forma, possono aver luogo anche mediante qualsiasi atto con cui l'avente diritto, qualificandosi tale, chieda l'adempimento al debitore ceduto (Cass. 5997 del 2006, cit.).

Riaffermati questi principi ne deriva la legittimazione della Sicilcassa ad agire esecutivamente nel 2004 in base al titolo esecutivo ottenuto nel 1996 non essendo stata estromessa dal giudizio in cui é intervenuto il Banco di Sicilia. Peraltro, dopo il ritrasferimento alla stessa nel 2000 dei rapporti bancari, la Sicilcassa si é nuovamente costituita nel giudizio di merito - nel 2003 - così notificando al G. il ritrasferimento della sua posizione debitoria, ancor prima dell'intimazione del precetto e del pignoramento dei suoi beni nel 2004.

Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha violato detti principi, va cassata e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può esser decisa nel merito rigettando l'opposizione all'esecuzione e dichiarando la validità del precetto intimato dalla S.p.A. Sicilcassa il 21 luglio 2004 e del pignoramento notificato il 25 agosto 2004 avente ad oggetto tre immobili di R. G. situati in (*).

Le spese giudiziali anche del giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'opposizione all'esecuzione avviata con il pignoramento del 25 agosto 2004 nei confronti di G.R. che condanna a pagare all'Italfondiario S.p.A. le spese di giudizio di primo grado, pari ad Euro 2.500 per onorari, Euro 700 per diritti ed Euro 300 per spese, nonché le spese del giudizio di cassazione, pari ad Euro 5.200 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2001.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011.