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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22791 - pubb. 11/01/2019.

La cessione del credito non trasferisce il diritto all'inefficacia del pagamento, funzionalmente collegato all'esecuzione collettiva


Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2014, n. 25660. Pres. Forte. Est. Rosa Maria di Virgilio.

Cessione di credito – Trasferimento del diritto all'inefficacia del pagamento – Esclusione


La cessione del credito non trasferisce il diritto all'inefficacia del pagamento, funzionalmente collegato all'esecuzione collettiva. (massima ufficiale)

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -

Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

 

Svolgimento del processo

Il Fallimento della s.r.l. Edilizia Milone agiva in giudizio nei confronti di Italfondiario S.p.A., chiedendo l'inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 2 e la consequenziale condanna alla restituzione a favore del Fallimento, del pagamento avvenuto a favore del convenuto il 26/6/2001, in esecuzione dei mandati di pagamento nn. (*) di Euro 41112,03 e 2722,56, emessi dalla Cancelleria del Tribunale di Larino dopo il provvedimento del 10/7/00, con il quale il G.E., nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare, aveva dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita, ed assegnato ad Italfondiario la somma di Euro 43.834,44.

Italfondiario si costituiva, eccepiva di non essere soggetto alla revocatoria fallimentare quale istituto di credito fondiario, deduceva la carenza del requisito temporale, che la revocatoria non può colpire provvedimento giudiziale, e faceva valere la mancanza del presupposto soggettivo.

Il Tribunale di Larino accoglieva la domanda.

La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 12/7-4/12/2006, ha dichiarato inammissibile l'appello di Italfondario, quale procuratore di S.P.V. IEFFE TRE s.r.l.. Il Giudice del merito ha rilevato che, sulla base di quanto dedotto dall'appellante, il 28/9/99 Italfondiario aveva ceduto i suoi crediti a Palazzo Finance S.p.A., e riscosso in proprio il 25/6/01 le somme assegnate dal G.E.; che nel giudizio, introdotto con la notifica della citazione del 12/2/02, l'Istituto non aveva eccepito la propria carenza di legittimazione;

che a sua volta Palazzo Finance, con decorrenza dal 27/6/02, aveva ceduto i crediti alla IEFFE TRE s.r.l., che aveva conferito procura ad Italfondiario nel luglio 2002.

Ciò posto, la Corte del merito ha concluso nel senso che l'appello poteva essere proposto solo da Italfondiario in proprio, escludendo la ricorrenza di una successione a titolo particolare tra Italfondiario e IEFFE, per non avere la prima rilevato ciò nel primo grado, né potendolo eccepire in grado d'appello, senza violare il principio dell'immutabilità in sede di gravame dei presupposti di fatto e di diritto, ex art. 345 c.p.c., né poteva infine provarsi la legittimazione di IEFFE derivante dalla precedente cessione dall'Istituto Italiano di Credito Fondiario, ora Italfondiario, a Palazzo Finance, in data anteriore al giudizio di primo grado.

Avverso detta pronuncia ricorre Italfondiario, quale procuratore di SPV IEFFE TRE s.r.l., sulla base di tre motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

 

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo di essere divenuta cessionaria dei crediti "in blocco" L. n. 130 del 1999, ex art. 4 e art. 58 del T.U.B. da Palazzo Finance, a sua volta cessionaria di Italfondiario nel corso del giudizio di primo grado, da ciò conseguendo la legittimazione all'impugnazione (a mezzo della nominata procuratrice Italfondiario), quale successore nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c..

1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., artt. 111 e 24 Cost..

La parte sostiene che, intendendo provare la propria legittimazione all'impugnazione, deve esserle consentito di documentare la sua qualità e la legittimazione all'impugnativa.

1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente si duole del vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, sostenendo che, anche a ritenere il divieto dei nova in appello, la documentazione attestante la propria legittimazione deve ritenersi prova indispensabile e decisiva, quindi ammissibile.

2.1.- I tre motivi di ricorso vanno valutati unitariamente, in quanto strettamente collegati, e sono da ritenersi infondati.

Le censure della ricorrente muovono dal presupposto che nel caso si sia verificata la propria successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., in forza della cessione con decorrenza dal 27/6/2002 dei crediti "in blocco", del D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58, da parte di Palazzo Finance, a sua volta cessionaria a far data dal 28/9/99 dei crediti appartenuti all'Istituto Italiano di Credito Fondiario S.p.A., trasformatosi in Italfondiario S.p.A..

La ricorrente precisa che di dette due cessioni é avvenuta la regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, da cui la produzione degli effetti dell'art. 1264 c.c., L. n. 130 del 1999, ex art. 4 e art. 58 del T.U.B..

Detta ricostruzione, idonea in tesi a fondare la legittimazione della parte all'impugnazione ex art. 111 c.p.c., comma 3, non é condivisibile.

Ed infatti, nell'azione revocatoria fallimentare il diritto controverso é il diritto all'inefficacia dell'atto, nel caso il pagamento, e non già il diritto di credito oggetto della cessione.

Detto in altri termini, la cessione del credito non ha trasferito il diritto all'inefficacia del pagamento, funzionalmente collegato all'esecuzione collettiva. E questa Corte si é di recente espressa in modo analogo, ritenendo inapplicabile l'art. 111 c.p.c., nel caso di esercizio di revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1, della locazione di immobile, qualora avvenga la vendita forzata dell'immobile, con cui si trasferisce la locazione, nei limiti di opponibilità ex art. 2923 c.c., ma non il diritto di farne dichiarare l'inefficacia (in tal senso, la pronuncia 16652/2014, che richiama a sua volta i principi della sentenza 8419/2000).

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2014