Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22790 - pubb. 30/11/2019

I principi di diritto nella sentenza del Processo Aemilia

Reggio Emilia, 10 Luglio 2019. Pres. Caruso. Est. Rat.


Successione di leggi penali - Concorso di persone nel reato - Contributo del concorrente esauritosi prima della entrata in vigore di una nuova norma incriminatrice o sanzionatoria - Disciplina applicabile - Disciplina vigente al momento di perfezionamento del reato - Conseguenze in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Abuso di ufficio - Violazione di legge o di regolamento -Art. 97 Cost. - Contenuto - Dovere di imparzialità - Rilevanza

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Organizzazioni delocalizzate e "mafie atipiche" - Prova della capacità di intimidazione - Contenuto

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Costituzione di una nuova struttura - Forza di intimidazione - Contenuto - Esternazione - Modalità - Necessità di atti di minaccia o violenza - Esclusione

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Partecipazione all'associazione - Prova del vincolo associativo - Contenuto

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Partecipazione all'associazione - Prova del vincolo associativo - Consumazione di un solo reato fine o condotte non integranti reato - Rilevanza - Condizioni

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Prova del vincolo associativo - Partecipazione a riti di affiliazione

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Prova del vincolo associativo - Frequentazioni e contatti con soggetti affiliati al sodalizio criminale - Rilevanza - Limiti - Utilizzabilità come riscontri - Condizioni

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Prova del vincolo associativo - Atti formali o prove di ingresso - Necessità - Esclusione

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Ruolo di promotore - Nozione

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Ruolo di direzione - Nozione

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Ruolo di organizzatore - Nozione

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Circostanze aggravanti - Disponibilità di armi - Concorso con i reati di detenzione e porto di armi - Sussistenza - Fondamento

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Circostanze aggravanti - Disponibilità di armi - Configurabilità a carico del partecipante - Condizioni - Prova

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Circostanze aggravanti - Finanziamento delle attività economiche con il provento di delitti - Necessaria provenienza delittuosa di tutti i finanziamenti - Esclusione - Fondamento

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Circostanze aggravanti - Finanziamento delle attività economiche con il provento di delitti - Necessario mantenimento effettivo del controllo sulle attività - Esclusione - Fondamento

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Circostanze aggravanti - Finanziamento delle attività economiche con il provento di delitti - Natura oggettiva - Conseguenze per i singoli associati

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Circostanze aggravanti - Finanziamento delle attività economiche con il provento di delitti - Rapporti con la fattispecie di cui all'art. 512 bis c.p. - Differenze - Concorso - Possibilità

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Concorso "esterno" - Configurabilità - Fondamento

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Concorso "esterno" - Distinzione tra partecipe e concorrente eventuale

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Concorso "esterno" - Elemento psicologico - Dolo diretto - Oggetto

Associazione per delinquere di stampo mafioso - Concorso "esterno" - Imprenditore "colluso" e Imprenditore "vittima" - Nozioni

Trasferimento fraudolento di valori -Natura di reato istantaneo con effetti permanenti - Sussistenza - Consumazione - Conseguenze in tema di dies a quo della prescrizione

Trasferimento fraudolento di valori - Elementi costitutivi - Necessario accertamento della concreta capacità elusiva - Esclusione

Trasferimento fraudolento di valori - Tentativo - Configurabilità

Trasferimento fraudolento di valori - Elemento oggettivo

Trasferimento fraudolento di valori - Condotta di assunzione della qualità di socio occulto - Rilevanza - Condizioni

Trasferimento fraudolento di valori - Elemento soggettivo

Trasferimento fraudolento di valori - Elemento soggettivo - Accertamento

Trasferimento fraudolento di valori - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Prova

Trasferimento fraudolento di valori - Circostanze aggravanti - Aggravante del metodo mafioso (art. 416 bis.1 c.p.) - Configurabilità - Fattispecie in tema di intestazione fittizia di attività imprenditoriale

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Bene giuridico protetto - Status di uomo libero

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Rapporti con altri reati - Concorso con il delitto di estorsione - Configurabilità

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio - Fatto commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio abilitato per ragioni diverse da quelle che legittimano l'accesso - Rilevanza

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio - Notizie d'ufficio che devono rimanere segrete - Nozione

Estorsione - Elemento oggettivo - Minaccia - Caratteristiche

Estorsione - Elemento oggettivo - Caratteristiche

Estorsione - Assenza di minacce esplicite - Accertamento dell'idoneità della condotta - Modalità

Estorsione - Elemento oggettivo - Capacità di resistenza della vittima - Irrilevanza

Estorsione - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Criterio distintivo - Elemento psicologico - Rilevanza - Gravità della violenza o della minaccia - Caratteristica qualificante dell'estorsione - Esclusione - Fondamento

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Reato proprio esclusivo o di mano propria - Soggetto attivo - Titolarità del preteso diritto - Necessità - Concorso di persone nel reato - Conseguenze - Configurabilità del delitto di estorsione

Estorsione - Incarico di riscossione di crediti conferito a soggetto appartenente ad una associazione mafiosa - Configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Esclusione - Fondamento

Usura - Patto usurario - Successiva violenza o minaccia - Concorso con il reato di estorsione

Usura - Reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata - Intervento di terzi estranei all'accordo usurario per la riscossione dei crediti illeciti - Responsabilità a titolo di concorso nel reato - Sussistenza

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni di provenienza illecita - Elementi distintivi

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Attività economiche e finanziarie - Nozione - Rinvio a norme civilistiche - Limiti

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Attività economiche e finanziarie - Necessaria dissimulazione della provenienza illecita - Esclusione - Fondamento

Riciclaggio e illecito reimpiego - Reato presupposto - Associazione di tipo mafioso - Concorso di reati in capo all'associato con riferimento ai proventi del delitto associativo - Configurabilità - Esclusione

Furto - Appropriazione indebita - Elementi distintivi - Autonomo potere dispositivo sulla cosa

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa - Configurabilità - Perseguimento di un vantaggio personale - Esclusione - Concorrente finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa - Sussistenza

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa - Natura soggettiva - Conseguenze

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Metodo mafioso - Riferibilità allo specifico fatto delittuoso - Necessità - Elementi costitutivi - Forza intimidatrice - Desumibilità dalle caratteristiche soggettive del reo - Esclusione

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Metodo mafioso - Condotta esercitata da una sola persona - Sufficienza - Fondamento

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa - Necessaria realizzazione di tale finalità - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità al tentativo di reato

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa - Dolo specifico - Soggetto estraneo al sodalizio criminoso - Applicabilità - Condizioni

Aggravante ex art. 416 bis. 1 C.P. - Finalità di agevolazione dell'organizzazione mafiosa - Applicabilità al delitto ex art. 512 bis c.p. - Elemento soggettivo - Riferibilità all'associazione - Necessità - Agevolazione del singolo associato - Irrilevanza

Aggravante della transnazionalità - Art. 4 legge 16/3/2006, n. 146 - Contributo - Definizione - Apporto causale alla consumazione del delitto -- Reato transnazionale ex art. 3, comma 1, lett. c), legge n. 146 del 2006 - Implicazione - Nozione

Prove - Mezzi di prova - Documenti - Prova documentale - Sentenza non irrevocabile - Acquisizione e utilizzabilità - Condizioni

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Conversazioni contenenti dichiarazioni autoaccusatorie - Valore di prova piena - Sussistenza

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Prova del contenuto delle intercettazioni - Trascrizione - Necessità - Esclusione - Deposizione testimoniale - Legittimità - Ragioni

Prove - Chiamata di correo - Riscontri esterni - Associazione per delinquere ex art 416 bis c.p. - Oggetto

Prove - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Contestazioni - Acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali nel fascicolo per il dibattimento - Condizioni - Minaccia al testimone - Accertamento - Criteri - Utilizzabilità delle massime di esperienza - Fattispecie in tema di processo per associazione di stampo mafioso

Prove - Associazione a delinquere di stampo mafioso - Utilizzazione dei risultati di indagini storico-sociologiche - Condizioni



La legge 26 ottobre 2016, n. 199 - nell'estendere la punibilità anche al datore di lavoro - non ha introdotto una modifica alla normativa previgente, bensì una nuova norma incriminatrice di condotta precedentemente punita soltanto a titolo di concorso ex art. 110 c.p. nel delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso da terzi; ne consegue, stante il divieto di applicazione retroattiva della legge penale, l'applicazione in giudizio della precedente norma incriminatrice, al momento di realizzazione della condotta.

Il principio di imparzialità dell'azione amministrativa - uno dei tre pilastri, insieme a legalità e a buon andamento, dello statuto costituzionale dell'amministrazione pubblica ex art. 97 Cost. - implica il divieto di favoritismi e l'obbligo di identico trattamento di tutti i soggetti portatori di interessi tutelati; trattandosi di norma immediatamente precettiva nell'orientamento delle condotte del pubblico ufficiale, la sua violazione assume rilievo anche ai fini della configurabilità del reato ex art. 323 c.p.

Ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., occorre accertare in capo al sodalizio una capacità di intimidazione effettiva e attuale nonché obbiettivamente riscontrabile e in grado di piegare la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti.

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, rispetto ai nuovi gruppi nati per diaspora da associazioni tradizionali è necessario accertare la dimensione effettiva e riscontrabile del metodo mafioso, i cui indicatori fattuali possono identificarsi nelle modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, nel profilo organizzativo, nella disponibilità di armi e nel rapporto con altre associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione e dimostrino la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva; pertanto, non è necessario che la forza di intimidazione sia esternata attraverso specifici atti di minaccia e violenza, potendosi essa desumere anche dal compimento di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi della esistenza attuale della fama criminale dell'associazione.

La partecipazione all'associazione mafiosa può essere provata attraverso indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza, purché si tratti di indizi gravi e precisi quali i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura e la qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo, oppure di significativi "facta concludentia" idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo in riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.

Allo scopo di dimostrare la sussistenza del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. o la commissione di delitti-fine in concorso con soggetti appartenenti al sodalizio o con modalità mafiose o posti in essere per agevolare il gruppo organizzato è sufficiente la commissione di un solo reato-fine e può assumere rilievo anche una condotta di per sé non integrante reato, ma evocativa dell'inserimento organico nel tessuto organizzativo del sodalizio o di peculiare rilievo per la vita e l'attività della consorteria o dimostrativa di vicinanza e solidarietà all'esponente di vertice di essa.

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, costituiscono comportamento concludente - idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale - la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, non potendosi ragionevolmente ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato in presenza di soggetti estranei.

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante.

Per la partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso non occorrono atti formali o il superamento di particolari prove d'ingresso, il quale può avvenire in modi molto diversi e anche solo mediante l'approvazione del capo all'inclusione dell'adepto, sicché la mancanza di un formale riconoscimento dell'inserimento nell'organizzazione criminosa non esclude che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento ai fini dell'associazione.

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, è promotore è colui che, all'interno di un gruppo criminoso originariamente non qualificato, abbia prestato un contributo particolarmente importante alla formazione e al consolidamento dell'apparato strutturale-strumentale mafioso, ovvero colui che, in un sodalizio mafioso già costituito, abbia concorso ad accrescerne la potenzialità e a diffonderne il programma associativo.

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, il ruolo di direzione compete a chi occupa un ruolo apicale, amministra, impartisce direttive, ha poteri di iniziativa e decisionali, dovendosi avere riguardo non tanto all'importanza del ruolo che l'associato ha assunto all'interno del sodalizio, bensì alle funzioni concretamente esercitate, riconoscibili e riconosciute nell'ambito del sodalizio e, se svolte a livello locale, dalle strutture gerarchicamente sovraordinate.

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, il ruolo di organizzatore compete a chi, per rendere l'associazione più efficace ed adeguata al conseguimento dei propri scopi, compie attività di coordinamento del contributo degli affiliati, di adeguamento delle strutture e delle regole di comportamento, di fissazione di tempi e modalità per la realizzazione degli obiettivi sociali, di fornitura di mezzi e anche a chi esplica attività tesa precipuamente al razionale impiego delle risorse e delle strutture associative.

L'aggravante di cui all'art. 416 bis, commi 4 e 5, c.p. è integrata dalla mera disponibilità di armi da parte dell'associazione, indipendentemente dal fatto che essa configuri anche le ipotesi delittuose di porto e detenzione di armi, sia perché la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione (e tantomeno al porto), sia perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, con la conseguenza che l'associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel quale possono restare assorbiti l'illegale detenzione o porto di armi.

L'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, c.p. (disponibilità di armi) è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento del quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni o altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento.

Per configurare l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, c.p. non è necessario che l'attività imprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitti, perché la predetta norma prevede anche il finanziamento di tipo "misto", derivante "in parte" dai proventi delittuosi e, per il resto, dalla gestione formalmente lecita.

Per configurare l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, c.p. non è necessario che il controllo sulle attività economiche sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita risulti idoneo a conseguire tale risultato.

La circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, c.p. non va riferita alla condotta del singolo partecipe, bensì all'attività del sodalizio criminoso nel suo complesso, costituendone una delle connotazioni oggettive; perciò, l'aggravante è configurabile a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso, purché possa affermarsi che essi erano a conoscenza dell'avvenuto reimpiego ovvero che lo ignoravano per colpa o per errore determinato da colpa, dovendosi ascrivere a questa l'ignoranza di un sodale riguardo ad operazioni di reinvestimento regolarmente o frequentemente realizzate dall'associazione.

La circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, c.p. si differenzia dalla fattispecie di cui all'art. 512 bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) e può concorrere con essa in quanto - mentre la prima figura è integrata dal reinvestimento dei proventi illeciti dell'organizzazione criminale in attività economiche delle quali il sodalizio intende assumere o mantenere il controllo e non implica la necessaria interposizione di soggetti terzi - ai fini della configurabilità della seconda occorre una condotta di interposizione fittizia soggettiva nella titolarità di un bene e non è richiesto che il cespite sia di provenienza illecita e "mafiosa".

Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso non è un istituto di creazione giurisprudenziale, ma è previsto e punito in forza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p. - il quale estende l'ambito delle fattispecie penalmente rilevanti anche al soggetto che non abbia posto in essere la condotta tipica, ma abbia comunque fornito un contributo atipico, causalmente rilevante e consapevole - e trova testuale conferma nella fattispecie incriminatrice dell'art. 418, comma 1, c.p., configurabile soltanto "fuori dei casi di concorso nel reato".

È concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale - e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale - e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. La condotta associativa implica, invece, la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale con la volontà di appartenere al gruppo, che lo include nella propria struttura anche per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali.

In tema di concorso esterno, l'agente - pur sprovvisto della volontà di far parte dell'associazione e, dunque, del dolo specifico proprio del partecipe - deve essere consapevole dei metodi e dei fini della stessa, a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini e rendersi conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione: si deve dunque rappresentare, nella forma del dolo diretto, l'utilità del contributo fornito alla societas sceleris ai fini della realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Deve ritenersi "imprenditore colluso" e, cioè, concorrente esterno colui che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, è entrato in un rapporto sinallagmatico con l'associazione tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e, per il sodalizio criminoso, nell'ottenere risorse, servizi o utilità; è "imprenditore vittima", invece, quello che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno.

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, avente natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzato il conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res, sicché il permanere della situazione antigiuridica, conseguente alla condotta criminosa, rappresenta un dato non eccedente l'ambito di un post-fatto non punibile ovvero di un pre-fatto di per sé penalmente neutro, che può diventare penalmente rilevante solo in costanza della prova certa e rigorosa di un collegamento di consequenzialità tra esso. Ne discende, in punto di prescrizione, che il dies a quo del termine prescrizionale inizia a decorrere dalla prima delle intestazioni fraudolente e non anche dall'ultima e, inoltre, che non può ravvisarsi la continuazione tra plurime intestazioni succedutesi nel tempo in relazione al medesimo bene.

Ai fini della configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis c.p. è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato.

È astrattamente ipotizzabile il tentativo del delitto di trasferimento fraudolento di valori in tutti i casi in cui il risultato finale della fittizia intestazione o dell'attribuzione in disponibilità non si verifichi per circostanze o cause indipendenti dalla volontà dell'agente.

Per la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512 bis c.p. assume rilevanza penale ogni condotta che determini, consapevolmente, una situazione di apparenza giuridica, di difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, pur se non inquadrabile entro tipici modelli civilistici: per la realizzazione dell'effetto finale penalmente rilevante - costituito dalla scissione tra titolarità o disponibilità formali e rapporto reale del potere di fatto sul bene - il legislatore non ha inteso formalizzare i meccanismi attraverso i quali può realizzarsi l' "attribuzione fittizia", né ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" a schemi tipizzati di carattere civilistico, dovendosi piuttosto procedere ad un apprezzamento coordinato ed unitario che tenga conto delle evoluzioni che la storia dei singoli beni può aver subito.

Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512 bis c.p. la condotta di chi, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquista la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale.

Il dolo specifico del reato previsto dall'art. 512 bis c.p. consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio.

L'accertamento della finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione di cui all'art. 512 bis c.p. richiede un globale apprezzamento dell'operazione negoziale che ne illumini l'effettivo significato, così da evitare di confondere lo scopo elusivo con trasferimenti patrimoniali funzionali ad obbiettivi diversi da quello normativamente descritto, come l'evasione o l'elusione fiscale.

Per dimostrare il dolo specifico richiesto dall'art. 512 bis c.p. occorre fornire la prova che l'intestazione è finalizzata ad eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale, sicché solo la totale inconsapevolezza della finalità elusiva da parte del destinatario del trasferimento fraudolento, concorrente necessario, esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a quest'ultimo.

L'aggravante prevista dall'art.416 bis.1 c.p. attiene all'agevolazione dell'associazione di stampo mafioso, ausilio che può estrinsecarsi anche rispetto alla condotta punita dall'art. 512 bis c.p., se svolta in favore delle risorse personali o materiali dell'organizzazione, della quale consente l'attività o il mantenimento funzionale; infatti, la fattispecie aggravante e quella incriminatrice non sono in rapporto né di continenza né di sovrapponibilità, avendo diversi ambiti di applicazione e tutelando differenti interessi giuridici, e perciò possono concorrere tra loro. (Nella specie l'occultamento giuridico dell'attività imprenditoriale di un soggetto, attraverso la fittizia intestazione ad altri, era funzionale a incrementare la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica).

L'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) non protegge una forma particolare di manifestazione della libertà del singolo, bensì lo status di uomo libero e, cioè, il complesso delle manifestazioni che si riassumono in tale stato, la cui negazione incide sullo svolgimento della personalità dell'individuo.

La clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 603 bis c.p., pur limitando l'applicabilità della fattispecie incriminatrice, non impedisce la sua applicazione nei casi di violazioni meramente formali della normativa giuslavoristica oppure non caratterizzate dagli elementi costituivi delle fattispecie limitrofe della riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), della tratta di persone (art. 601 c.p.), dell'acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), oppure in ipotesi non caratterizzate da condotte di violenza o minaccia tipiche del reato di estorsione ex art. 629 c.p. o in cui le condotte violente o minatorie non incidano in nessun modo sul bene giuridico della libertà, integrità e dignità del lavoratore, limitandosi a cagionare lesioni meramente patrimoniali; ne consegue che, nei ristretti limiti indicati, è configurabile il concorso tra il reato di estorsione e quello di cui all'art. 603 bis c.p.

Integra il delitto previsto dall'art. 615 ter, comma 2, n. 1, c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, accede o si mantiene nel sistema per ragioni estranee alla funzione o al servizio o comunque diverse rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p., le informazioni che devono rimanere segrete non sono solo quelle di cui è tutelata in assoluto la divulgazione, ma anche quelle la cui diffusione è vietata dalle norme sul diritto di accesso e che, dunque, possono essere acquisite esclusivamente attraverso precise modalità di accesso.

La minaccia costitutiva del delitto di estorsione - oltre che palese, esplicita e determinata - può essere manifestata in modi e forme differenti e, cioè, in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo sufficiente che la stessa sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera.

In tema di estorsione, l'idoneità causale degli atti e la univocità della loro destinazione devono essere valutate ex ante, considerando tutte le modalità e le circostanze effettive e concrete della fattispecie, dalle connotazioni storiche del fatto alle sue effettive implicazioni, sia in riferimento alla posizione dell'autore della condotta che a quella del suo interlocutore, nonché il significato del linguaggio e del messaggio alla stregua delle abitudini locali.

In mancanza di minacce esplicite, per integrare il delitto di estorsione l'idoneità della condotta rispetto all'ingiusto risultato deve essere apprezzata avendo riguardo alle sue concrete modalità, alla personalità sopraffattrice del soggetto agente, alle circostanze ambientali, all'ingiustizia del profitto e alle particolari condizioni soggettive della vittima.

Ai fini della valutazione della idoneità di una minaccia estorsiva è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima.

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione, pur caratterizzati da un elemento oggettivo non esattamente sovrapponibile, si distinguono in relazione all'elemento psicologico del reato in quanto nel primo l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria, mentre nel secondo l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia; al contrario, l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia non è di per sé elemento caratterizzante dell'estorsione, dato che anche l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere aggravato dall'uso di armi, ma costituisce indice sintomatico del dolo di estorsione.

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto; ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell'art. 629 c.p..

Integra il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta del creditore che incarichi della riscossione non un qualunque terzo, bensì un soggetto che egli sa appartenere ad un'organizzazione criminale che fa dell'intimidazione il proprium del suo illecito agire, poiché il conferimento di un vero e proprio "mandato estorsivo" denota la volontà prevaricatrice caratteristica del reato ex art. 629 c.p. e ciò rende nullo, per illiceità della causa e per contrarietà a norme imperative, ogni atto negoziale volto a conferire apparente legittimità all'attività di recupero credito, pur se esercitata con formali incarichi di riscossione del credito o con cessioni del credito stesso.

Il delitto di estorsione concorre con quello di usura, a condizione che la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano esercitate ed impiegate in un momento successivo per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi.

Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso.

Commette il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate; conseguentemente, qualora dopo la loro ricezione o sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero post factum non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 648 ter c.p..

Ai dell'art. 648 ter c.p. la nozione di "attività economica o finanziaria" è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. e si riferisce non solo all'attività produttiva in senso stretto, ma anche all'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività economica riconducibile a quelle menzionate nelle citate disposizioni civilistiche, fermo restando che il rinvio alle corrispondenti definizioni è meramente descrittivo e non recettizio, dato che non è richiesto, per la consumazione del reato, il concorrente requisito della professionalità, dato che la violazione penale è integrata anche dal reimpiego di una modesta somma di denaro o da condotte occasionali.

Ai fini dell'art. 648 ter c.p. la condotta di impiego, nozione atecnica comprensiva di qualsiasi forma di utilizzazione e/o di investimento dei beni illeciti, non richiede attività dissimulatorie, volte cioè ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto la fattispecie è orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che deve essere preservato dall'inquinamento che deriva dall'immissione di capitali illeciti.

Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter c.p. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, in quanto la commissione del delitto ex art. 416 bis c.p. è di per sé idonea a generare ricchezza illecita, rientrando tra gli scopi del sodalizio criminoso anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività illecite per mezzo del metodo mafioso.

Integra il delitto di furto ex art. 624 c.p. e non già quello di appropriazione indebita la condotta del dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata, atteso che le operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conservazione e consegna) non gli conferiscono sui beni affidatigli quell'effettivo potere di autonoma disponibilità che è invece presupposto necessario ai fini dell'integrazione del reato di appropriazione indebita.

L'aggravante di cui all'art. 416 bis.1. c.p. non è configurabile quando l'agente persegue esclusivamente lo scopo di trarre un vantaggio personale dal fatto criminoso, mentre va riconosciuta quando a quella finalità si accompagna anche l'intento di favorire l'interesse della cosca beneficiata.

La circostanza aggravante della finalità di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 416 bis.1 c.p., ha natura soggettiva, essendo basata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta; ne consegue che tale circostanza è applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità.

Per la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., è necessario l'effettivo ricorso al metodo mafioso in relazione allo specifico fatto delittuoso oggetto di giudizio e, dunque, un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata, ossia una condotta specificamente evocativa della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, la quale, anche quando il delitto si consumi in territori dove è notoria la presenza di associazioni criminali di cui all'art. 416 bis c.p., non può essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive (collegamento con contesti di criminalità organizzata o "caratura mafiosa") di chi agisce.

L'aggravante cosiddetta del "metodo" o della "agevolazione" mafiosa ricorre anche se la condotta in cui essa si concreta è stata esercitata da un solo soggetto e non da una pluralità di persone, essendo sufficiente che il soggetto passivo percepisca la provenienza della minaccia e dell'intimidazione da più individui, in quanto ciò determina ex se un maggiore effetto intimidatorio.

La circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., per avere commesso il delitto allo scopo di agevolare l'attività di associazione di stampo mafioso, non richiede che il fine particolare perseguito sia anche in qualche modo realizzato e, conseguentemente, essa è applicabile anche al tentativo di reato.

La circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., per avere commesso il delitto allo scopo di agevolare l'attività di associazione di stampo mafioso, richiede il dolo specifico dell'agente e può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offre un contributo al perseguimento dei suoi fini, sempre che tale comportamento risulti assistito, sulla base di elementi indiziari o sintomatici, da una cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale.

Per la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. in relazione al delitto di intestazione fittizia ex art. 512 bis c.p. occorre che la finalità di agevolare l'attività di associazione di stampo mafioso costituisca l'obiettivo diretto della condotta di intestazione fittizia e, cioè, che l'attività economica gestita da esponenti del sodalizio mafioso o, comunque, da persone ad esso legate, sia funzionale agli interessi dell'organizzazione criminale; al contrario, l'aggravante non si può configurare quando l'attività occulta serve gli interessi di un singolo associato, sia pure posizionato a livello di vertice nella cosca, o se quest'ultima possa trarre un vantaggio soltanto indiretto dall'agevolazione del singolo compartecipe.

Per configurare l'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 occorre accertare un "contributo" e, cioè, un apprezzabile, concreto ed effettivo apporto causale al delitto, mentre il riferimento alla "implicazione" contenuto nell'art. 3, comma 1, lett. c), della medesima legge riguarda un mero coinvolgimento del gruppo criminale.

Le sentenze non passate in giudicato rappresentano documenti utilizzabili come prova solo per i fatti documentali in esse rappresentati, ma non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute. Non è tuttavia precluso al giudice che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di ripercorrere i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova di cui legittimamente dispone ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale prevista dall'art. 192, comma 1, c.p.p.

Le dichiarazioni autoaccusatorie captate nel corso di attività di intercettazione hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 c.p.p., sicché l'ammissione di circostanze indizianti fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze de relato su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse.

Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta e che l'art. 271, comma 1, c.p.p. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, c.p.p. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 c.p.p.

Ai fini della prova dei reati in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, poiché il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, e, quindi, il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio. Conseguentemente, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante.

Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali del testimone ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., gli elementi raccolti nel dibattimento devono raggiungere un quantum di consistenza non coincidente né con il mero sospetto né con la prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", essendo al contrario sufficienti emergenze indiziarie che - in base a parametri di ragionevolezza, plausibilità logica e persuasività - appalesino l'esistenza di una situazione che ha compromesso la genuinità dello esame testimoniale; a tale scopo possono essere impiegate le massime di esperienza che individuano la sussistenza di elementi concreti e specifici nel contesto sociale e nell'ambiente criminale, capace di esercitare una forte influenza intimidatoria. (Nella specie, in cui si procedeva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., la compromissione della genuinità del teste è stata desunta dai riferimenti alla necessità di badare all'interesse dei propri familiari e all'esigenza di continuare a vivere in ambienti ostili e caratterizzati dalla pervasiva presenza di associazioni mafiose).

Ai fini della decisione su fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tenere conto anche dei risultati di indagini storico-sociologiche, le quali costituiscono strumenti di interpretazione delle risultanze probatorie e devono essere valutate con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione, vagliando la loro effettiva idoneità ad essere assunte ad attendibili massime di esperienza, fermo restando il dovere di accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio in base alle prove raccolte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Giovanni Fanticini

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