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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22783 - pubb. 29/11/2019.

Soglia di indebitamento ex art. 15, ult. comma, l.f. e poteri istruttori del tribunale fallimentare


Tribunale di Isernia, 14 Novembre 2019. Pres. Nardelli. Est. Michaela Sapio.

Dichiarazione di fallimento – Legittimazione del creditore istante – Soglia di indebitamento – Poteri istruttori del tribunale fallimentare


La visura dei protesti non è sufficiente a valere quale posta creditoria rilevante ai fini del superamento della soglia dei debiti scaduti e non pagati prescritta ai fini della dichiarazione di fallimento dall'art. 15, ult. comma, L.F.

La soglia di indebitamento ex art. 15, ult. comma, L.F. è presupposto vincolante della dichiarazione di fallimento, non fatto impeditivo, il cui onere probatorio non grava quindi sul debitore resistente, ma sul creditore ricorrente, mentre non può il Tribunale, in sede di istruttoria prefallimentare, disporre d’ufficio mezzi di prova su presupposti della pronuncia di fallimento, potendo invece effettuare solo un accertamento, in via incidentale, circa la fondatezza della ragione di credito vantata dal ricorrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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