Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22751 - pubb. 11/01/2019

Liquidazione coatta amministrativa di istituto di credito e responsabilità del cessionario per debiti

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 19 Giugno 2017, n. 15066. Pres. Macioce. Est. Lucia Tria.


Liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito – Responsabilità del cessionario per debiti – Limiti – Passività risultanti dallo stato passivo



In caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, il cessionario risponde, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90, comma 2, soltanto delle passività risultanti dallo stato passivo dell'istituto di credito cedente - sottoposto a detta procedura - in presenza di una qualsiasi delle tipologie di vicende circolatorie, di attività e passività, di azienda o di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, alternativamente previste ed affidate alla scelta discrezionale dei commissari (vedi, per tutte: Cass. 30 agosto 2006, n. 18713 e Cass. 16 marzo 2012, n. 4266). Il limite alla responsabilità posto dal citato art. 90, risponde non solo all'interesse del cessionario, ma anche a quello pubblico a circoscriverne la responsabilità, per rendere più agevole la collocazione dell'azienda dell'impresa bancaria in liquidazione coatta amministrativa, o di sue porzioni o dei beni o rapporti che ad essa fanno capo (Cass. 7 dicembre 2012, n. 22253). (massima ufficiale)


 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -

Dott. TORRICE Amelia - Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere -

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

Esposizione del fatto

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 17 febbraio 2015) rigetta l'appello proposto da I.A. avverso la sentenza n. 931/2013 del Tribunale di Cosenza, di rigetto dell'impugnazione dello I. del licenziamento intimatogli dalla Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo la Costa soc. coop. r.l., di cui era direttore generale.

La Corte d'appello di Catanzaro, per quel che qui interessa, precisa che:

a) vanno condivise le argomentazioni che hanno portato il giudice di primo grado alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso proposto nei confronti della Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo la Costa soc. coop. r.l., in l.c.a. visto che, nella specie, non é applicabile la L. n. 300 del 1970, art. 18 trattandosi del licenziamento di un dirigente e quindi di un giudizio in cui l'accertamento della dedotta illegittimità del licenziamento andava fatto solo in via strumentale rispetto alla valutazione della sussistenza dei crediti risarcitori azionati, ivi compreso quello conseguente all'allegato carattere ingiurioso del licenziamento stesso;

b) quanto alla posizione processuale della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione del Credito S.p.A. si deve ritenere che l'art. 2 del contratto in data 27 maggio 2011, denominato "atto di cessione di attività e passività costituenti azienda bancaria", stipulato tra i due Istituti bancari in argomento debba essere letto in armonia con l'art. 90 TUB;

c) ciò vuol dire che la suddetta clausola contrattuale deve essere intesa nel senso di prevedere il trasferimento alla cessionaria dei soli giudizi attivi e passivi inerenti a crediti/debiti riportati nello stato passivo della LCA visto che diversamente le parti avrebbero usato la formula: "in deroga a quanto previsto dall'art. 90, comma 2 TUB" invece di precisare, come hanno fatto, che la cessione avveniva "ai sensi" del citato art. 90, comma 2 TUB;

d) pertanto, essendo pacifico che il debito della Banca cedente non figurava nello stato passivo, la Banca cessionaria non é subentrata nel lato passivo del rapporto e va, quindi, confermato il rigetto della relativa domanda, come correttamente disposto dal primo giudice.

2. Il ricorso di I.A., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resistono, con un unico controricorso, la Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo la Costa soc. coop. r.l. in liquidazione coatta amministrativa e la Banca per lo Sviluppo della Cooperazione del Credito S.p.A.

 

Ragioni della decisione

1 - Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso é articolato in due motivi.

1.1. Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 24 sotto molteplici profili; b) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione fra le parti.

In particolare si contesta la statuizione con la quale la Corte d'appello ha confermato la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio perché proposto nei confronti di un Istituto bancario in liquidazione coatta amministrativa.

Si sottolinea che, al momento della proposizione del ricorso, la Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo la Costa soc. coop. r.l. era in amministrazione straordinaria quindi era in bonis e soltanto dopo la notifica del ricorso la Banca é stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ex art. 80 TUB, con conseguente interruzione del processo.

Onde evitarne l'estinzione, lo I. ha riassunto il giudizio dinanzi allo stesso giudice del lavoro già investito della causa interrotta, sicché da tale giudice avrebbero dovuto essere esaminate anche le domande riproposte in sede di riassunzione nei confronti del Commissario liquidatore, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis.

In questa situazione la pronuncia di improcedibilità, oltretutto intervenuta dopo due anni dalla riassunzione, avrebbe violato il principio dell'equo processo, visto che il datore di lavoro era in bonis quando il giudizio é stato instaurato, come si é detto.

Di conseguenza - pure in considerazione dell'effettuata impugnazione del licenziamento anche sotto il profilo del suo carattere ingiurioso nonché lesivo dell'onore, del decoro e della dignità del ricorrente - il giudizio avrebbe dovuto proseguire dinanzi al giudice del lavoro, non potendo avere rilevanza decisiva in contrario la strumentalità del richiesto accertamento di illegittimità del licenziamento rispetto ad una successiva domanda di condanna risarcitoria della datrice di lavoro.

Infatti, in base alla giurisprudenza di legittimità, in caso di sottoposizione del datore di lavoro ad una procedura concorsuale, la giurisdizione del giudice del lavoro permane per la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento (vedi: Cass. 14 settembre 2007, n. 19248).

Né va omesso di considerare che, nella specie, la suddetta domanda é stata proposta non solo nei confronti della Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo la Costa ma anche nei confronti della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione del Credito S.p.A., società cessionaria e quindi obbligata, in via solidale, a soddisfare i crediti collegati alla dedotta illegittimità del licenziamento, essendo un soggetto in bonis, di cui non avrebbe dovuto essere affermato il difetto di legittimazione passiva ex art. 90 TUB, secondo quanto affermato da Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411.

Infine, il ricorrente sottolinea che l'omessa corretta considerazione, da parte della Corte territoriale, dei profili dell'impugnazione del licenziamento relativi al carattere ingiurioso nonché lesivo dell'onore, del decoro e della dignità del ricorrente del recesso, rileva non solo per l'erronea pronuncia di improcedibilità "de qua" ma anche perché dimostra che l'esame delle domande giudiziali proposte dallo I. non é stato completo.

1.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c., del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90 (TUB), art. 1362 c.c. e ss. e art. 111 c.p.c.; b) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione fra le parti.

Si contesta, con plurimi argomenti, la statuizione con la quale la Corte territoriale ha confermato il difetto di legittimazione passiva della Banca per lo Sviluppo cit.

Si sostiene principalmente che, con un contratto denominato "atto di cessione di attività e passività costituenti azienda bancaria", i due Istituti bancari in argomento hanno inteso procedere ad una vera e propria cessione di azienda, con conseguente responsabilità solidale della cessionaria per i debiti dell'azienda ceduta, compresi quelli di cui al presente giudizio (si richiama, in particolare, l'art. 2 del contratto, che viene anche riprodotto).

Pertanto - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale - nella presente situazione, da un lato non deve farsi applicazione dell'art. 90 TUB e, dal punto di vista processuale, la Banca per lo Sviluppo cit. ben può stare in giudizio in qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c..

Infine si sottolinea come la definizione del presente giudizio, con l'esame nel merito della proposte domande di accertamento, costituisce il presupposto necessario per l'ammissione nello stato passivo dei conseguenti crediti azionati.

2 - Esame delle censure.

2. Il primo motivo di ricorso é da accogliere, nei limiti e per le ragioni che di seguito si indicano.

2.1. Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte d'appello ha ritenuto di condividere le argomentazioni che hanno portato il giudice di primo grado alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso proposto nei confronti della Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo la Costa soc. coop. r.l., in l.c.a. sull'assunto secondo cui avendo il presente giudizio ad oggetto il licenziamento di un dirigente - cui non si applica la L. n. 300 del 1970, art. 18 - in esso l'accertamento della dedotta illegittimità del licenziamento ha carattere meramente strumentale rispetto alla valutazione della sussistenza dei crediti risarcitori azionati, ivi compreso quello conseguente all'allegato carattere ingiurioso del licenziamento stesso.

Ebbene, questa affermazione, come rileva anche il ricorrente nella parte finale del primo motivo, risulta del tutto erronea e non conforme alla costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui:

a) in linea generale, nel caso di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, la separazione, ai fini della competenza giurisdizionale, tra le pronunzie di accertamento o costitutive e quelle di condanna pecuniaria é frutto del principio per il quale la temporanea improponibilità o improseguibilità afferisce solo alle azioni di condanna (vedi, per tutte: Cass. 22 agosto 2011, n. 17443);

b) di conseguenza, in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro - anche se si tratta di impresa bancaria, per la quale la materia é disciplinata dall'art. 83 e ss. TUB - a liquidazione coatta amministrativa oppure ad amministrazione straordinaria (cui si applica la normativa concernente la formazione dello stato passivo propria della liquidazione coatta amministrativa, vedi, per tutte: Cass. SU 21 novembre 2002, n. 16429; Cass. 15 marzo 2016, n. 5112; Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 23 luglio 2004, n. 13877; Cass. 5 dicembre 2000, n. 15447) - mentre le azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria della datrice di lavoro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale) divengono improponibili o improseguibili temporaneamente (ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione), invece devono essere proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le azioni del lavoratore non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle di mero accertamento o dichiarative (riguardanti, ad esempio, la pregressa esistenza del rapporto di lavoro oppure la nullità o inefficacia del licenziamento, vedi Cass. SU 18 settembre 2014, n. 19665) oppure le azioni costitutive, come ad esempio quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento e/o alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. SU 10 gennaio 2006, n. 141; Cass. 1 giugno 2005, n. 11674; Cass. 21 novembre 2000, n. 14998; Cass. SU 18 settembre 2014, n. 19665 cit.);

c) ciò dipende dal fatto che nella liquidazione coatta amministrativa - e, mutatis mutandis, nell'amministrazione straordinaria - opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il singolo creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria (anche dinanzi al giudice del lavoro), se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile e, se proposta dopo, diventa improseguibile, discendendo tali vizi - rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di cassazione - dalle norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" (vedi, per tutte: Cass. 15 maggio 2001, n. 6659; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17327; Cass. 13 agosto 2015, n. 16844);

d) resta ferma l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo nonché l'applicabilità del relativo regime di opposizione od impugnazione ai sensi della L. Fall., art. 209 (vedi, fra le tante: Cass. 5 dicembre 2000, n. 15447; Cass. 27 luglio 1999, n. 8136; Cass. 20 luglio 1995. n. 7907).

2.2. Dai suindicati principi si desume che l'assunto della Corte d'appello della improponibilità/improseguibilità del presente giudizio solo perché in esso il ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità di un licenziamento al quale non si applica la disciplina di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 - visto che quello dello I. é il licenziamento di un dirigente - non trova, né potrebbe trovare, alcuna corrispondenza nella suddetta giurisprudenza, per le seguenti ragioni:

1) in primo luogo perché dalla lettura complessiva di tale giurisprudenza emerge in modo del tutto evidente che ogni volta in cui in essa si é affermato che nonostante la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria dell'impresa - anche bancaria - datrice di lavoro, debbono essere proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le azioni del lavoratore tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, aggiungendosi e/o alla reintegrazione nel posto di lavoro, tale aggiunta é sempre stata intesa in senso meramente esemplificativo e non certo limitativo-precettivo, visto che il criterio indicato per stabilire quali azioni del lavoratore possano rimanere dinanzi al giudice del lavoro e quali invece siano da dichiarare improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione coatta é uno solo e molto chiaro: le azioni non aventi ad oggetto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una somma di denaro restano al giudice del lavoro (Cass. SU 10 gennaio 2006, n. 141 cit.) e, tra queste, rientrano senz'altro quelle dirette ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento (vedi: Cass. 14 settembre 2007, n. 19248; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2411);

2) tale lettura, peraltro, é l'unica conforme alla ratio della prevista improponibilità/improseguibilità che é quella di rispettare la par condicio creditorum con riferimento a tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucbili, ma in applicazione della relativa disciplina - quale prevista dalla L. Fall. e dagli artt. 80 e ss. TUB, per le imprese che esercitano l'attività bancaria - e quindi non cancellando, di fatto, i crediti dei dipendenti dell'impresa licenziati ma non assistiti dalla tutela reale, bensì assoggettando tali crediti alla medesima disciplina degli altri, cioé alla possibilità di essere fatti valere nei confronti della procedura concorsuale, con l'applicabilità del relativo regime di opposizione od impugnazione ai sensi della L. Fall., art. 209;

3) ma tale possibilità presuppone l'insinuazione del credito nello stato passivo che, a sua volta, presuppone necessariamente che ne sia stata accertata l'esistenza e che ne sia indicato il relativo valore in termini monetari, secondo la regola desumibile dalla L. Fall., artt. 93 e 95, applicabile anche in materia di liquidazione coatta amministrativa (vedi, per tutte: Cass. 9 giugno 2014, n. 12873; Cass. 15 febbraio 2016, n. 2917);

4) per tale ragione in un caso come quello di cui si tratta nel presente giudizio, l'unica strada a disposizione dello I. per far valere le proprie ragioni risarcitorie, con riguardo al subito licenziamento e al ritenuto carattere ingiurioso dello stesso, non poteva che essere quella di proseguire il giudizio dinanzi al giudice del lavoro per poi, eventualmente, una volta accertato l'an e il quantum dei propri crediti, chiederne l'ammissione nello stato passivo, ai competenti organi della procedura concorsuale;

5) l'interpretazione che é alla base della suddetta statuizione della Corte salentina risulta palesemente irragionevole e tale da comportare non solo una incomprensibile disparità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori licenziati da società datrici di lavoro - nella specie da una impresa bancaria - sottoposte a liquidazione coatta amministrativa oppure ad amministrazione straordinaria, sicché essa, da questo punto di vista, si pone, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. oltre che dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

6) peraltro, trattandosi di una interpretazione che ha determinato anche un ingiustificato allungamento dei tempi del processo (vedi, per casi analoghi: Cass. 25 febbraio 2009, n. 4547 e Cass. 29 settembre 2016, n. 19308), essa é da considerare contraria al principio di cui all'art. 24 Cost., anche per il profilo secondo cui tale norma costituzionale, da intendere nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta, specialmente per le controversie assoggettate al rito del lavoro, l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito - che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo (vedi, per tutte: Cass. 1 agosto 2013, n. 18410).

2.3. Di qui l'accoglimento del primo motivo, nei limiti indicati.

3. Il secondo motivo non é, invece, da accogliere.

3.1. Deve essere, infatti, rilevato che l'interpretazione - costituente, peraltro, un accertamento in fatto correttamente motivato - dell'art. 2 del contratto in data 27 maggio 2011, denominato "atto di cessione di attività e passività costituenti azienda bancaria", stipulato tra la Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo la Costa soc. coop. r.l. e la Banca per lo Sviluppo della Cooperazione del Credito S.p.A., nel senso che tale articolo debba essere letto in armonia con l'art. 90 TUB, peraltro espressamente richiamato, é da considerare conforme alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte secondo cui:

a) in caso di liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito, il cessionario risponde, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90, comma 2, soltanto delle passività risultanti dallo stato passivo dell'istituto di credito cedente - sottoposto a detta procedura - in presenza di una qualsiasi delle tipologie di vicende circolatorie, di attività e passività, di azienda o di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, alternativamente previste ed affidate alla scelta discrezionale dei commissari (vedi, per tutte: Cass. 30 agosto 2006, n. 18713 e Cass. 16 marzo 2012, n. 4266);

b) il limite alla responsabilità posto dal citato art. 90, risponde non solo all'interesse del cessionario, ma anche a quello pubblico a circoscriverne la responsabilità, per rendere più agevole la collocazione dell'azienda dell'impresa bancaria in liquidazione coatta amministrativa, o di sue porzioni o dei beni o rapporti che ad essa fanno capo (Cass. 7 dicembre 2012, n. 22253).

3.2. Ne deriva, deve considerarsi esatta la statuizione di conferma del rigetto della domanda proposta nei confronti della Banca cessionaria, essendo pacifico che il debito della Banca cedente non figurava nello stato passivo, sicché la Banca cessionaria non poteva considerarsi subentrata nel lato passivo del rapporto.

3- Conclusioni.

4. In sintesi, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei limiti dianzi indicati, e il secondo motivo va respinto.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati (vedi spec. punti 2.1. e 2.2) e, quindi, in particolare al seguente:

"in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro - anche se si tratta di impresa bancaria, per la quale la materia é disciplinata dall'art. 83 e ss. TUB - a liquidazione coatta amministrativa oppure ad amministrazione straordinaria (cui si applica la normativa concernente la formazione dello stato passivo propria della liquidazione coatta amministrativa) - mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente (ossia per la durata della procedura) le azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria della datrice di lavoro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale) invece devono essere proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le azioni del lavoratore non aventi ad oggetto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una somma di denaro. Tra queste ultime rientrano senz'altro tutte quelle dirette ad impugnare il licenziamento, per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'an e il quantum, da parte del giudice del lavoro."

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017.