Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22734 - pubb. 22/11/2019

Nomina di amministratore di sostegno a persona di cittadinanza straniera: giurisdizione e legge applicabile

Tribunale Belluno, 01 Agosto 2019. Est. Giacomelli.


Amministrazione di sostegno – Nomina di un amministratore provvisorio – Beneficiario straniero – Presenza in Italia dello stesso – Giurisdizione – Sussistenza – Applicabilità della legge italiana quanto all’adozione di misure provvisorie ed urgenti

Amministrazione di sostegno – Nomina di un amministratore definitivo – Beneficiario straniero – Residenza in Italia dello stesso – Giurisdizione – Sussistenza

Amministrazione di sostegno – Nomina di un amministratore definitivo – Beneficiario straniero – Legge applicabile – Richiamo della legge macedone quale legge nazionale del beneficiario – Norme di diritto internazionale privato macedoni richiamanti a loro volta la legge italiana (c.d. rinvio indietro) – Rilevanza – Applicazione della legge italiana



Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 44 comma 1 della legge 31 maggio 1995 n. 218 in relazione alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio a una maggiorenne di cittadinanza macedone quando quest’ultima sia presente, o a maggior ragione residente, in Italia. L’adozione di misure provvisorie ed urgenti come quella in questione soggiace alla legge italiana ai sensi dell’art. 43, secondo periodo, della stessa legge n. 218/1995.

Rispetto all’adozione di misure non provvisorie né urgenti volte alla protezione di una maggiorenne di cittadinanza macedone residente in Italia, quale la nomina di un amministratore sostegno definitivo, la giurisdizione italiana sussiste tanto ai sensi dell’art. 9 della legge n. 218/1995 quanto ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, giacché la residenza in Italia della persona da proteggere costituisce titolo di giurisdizione ai sensi dell’una come dell’altra norma, onde non è necessario stabilire se la nomina di detto amministratore rientri nell’ambito della giurisdizione volontaria o in quello della giurisdizione di cognizione.

Ai sensi degli articoli 43, primo periodo, e 13 comma 1 lett. b della legge n. 218/1995, la protezione di una maggiorenne di cittadinanza macedone è regolata dalla legge italiana poiché, se è vero che la prima delle due disposizioni richiama la legge macedone in quanto legge nazionale della persona di cui trattasi, la seconda disposizione prescrive che si tenga conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato macedone a favore del diritto italiano. A quest’ultimo riguardo, l’art. 17 della legge macedone di diritto internazionale privato del 2007, che sottopone la protezione dei maggiorenni alla legge nazionale dell’interessato, soggiace alla clausola di eccezione generale di cui all’art. 3 di detta legge; clausola, questa, che – anche alla luce degli interessi materiali sottesi al caso – va interpretata come richiamante nella fattispecie la legge italiana, giacché l’interessata risiede in Italia ed ivi riceve, ad opera del figlio, egualmente residente in Italia, le cure di cui ha bisogno. (Pietro Franzina) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Pietro Franzina


Tribunale di Belluno

decreto 1° agosto 2019

 

Giudice, Giacomelli

 

Sul ricorso proposto da G.S.

 

Il giudice,

visto il ricorso con cui il sig. G.S. ha chiesto la nomina urgente dell’amministratore di sostegno in favore della propria madre sig.ra G.E., osserva quanto segue.

1.- Va innanzitutto rilevato che la beneficiaria sig.ra G.E., nata a … (Macedonia) il …, è una cittadina macedone attualmente residente in Italia, a Feltre …, presso l’abitazione del figlio, e che, dalla documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, emerge come la stessa non risulti in grado, per le sue condizioni personali e di salute, di provvedere all’amministrazione dei propri interessi.

Considerato che la fattispecie presenta elementi di estraneità (la cittadinanza straniera della persona destinataria della misura di protezione), è preliminarmente necessario verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano ed individuare la legge applicabile alla fattispecie.

2.- In proposito, va ricordato che, con decreto emesso in data 7 febbraio 2017, il ricorrente è stato nominato in via d’urgenza amministratore provvisorio di sostegno in favore della madre; per affermare la giurisdizione italiana è stato richiamato il disposto dell’art. 44, 1° comma («Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età»), della legge 31 maggio 1995, n. 218, a norma del quale «La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia» (ove il riferimento all’«incapace» può essere esteso, in virtù della ratio della disposizione, volta alla protezione di persone sprovviste di piena autonomia, anche al soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno): ai fini della nomina in via d’urgenza dell’amministratore provvisorio, è dunque sufficiente, quale titolo di giurisdizione, la presenza del beneficiario nel territorio italiano.

Nel medesimo provvedimento è stata ritenuta applicabile la legge italiana in forza dell’art. 43 («Protezione dei maggiori d'età») della legge 31 maggio 1995, n. 218, il quale dispone che «I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana».

Per assicurare la protezione provvisoria e urgente della persona risulta quindi immediatamente applicabile la disciplina dettata dal codice civile, che prevede, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6, la possibilità dell’adozione della misura dell’amministrazione di sostegno, come delineata dall’art. 404 c.c., a norma del quale «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».

In forza degli artt. 43, seconda parte, e 44, 1° comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell’art. 405, 4° comma, c.c. (che prevede la nomina dell’amministratore provvisorio), deve quindi ritenersi consentita al giudice italiano la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, in applicazione della legge italiana, qualora ricorrano la necessità e l’urgenza di garantire protezione immediata ed effettiva al soggetto vulnerabile che si trovi in Italia, ancorché questi non sia cittadino italiano (v. Trib. La Spezia, decr. 10 marzo 2011, in NGCC, 2011, I, 815 ss.).

3.- Dovendosi ora procedere alla verifica dei presupposti per la conferma, in via definitiva, della misura di protezione, ai fini della nomina dell’amministratore a tempo indeterminato, si deve innanzitutto rilevare che, nella fattispecie in esame, la giurisdizione del giudice italiano può essere affermata in forza dell’art. 44 della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella parte in cui richiama in materia di giurisdizione volontaria lart. 9 della medesima legge, a norma del quale la giurisdizione italiana sussiste nei casi in cui (tra le altre ipotesi) il provvedimento richiesto concerne «una persona residente in Italia», come avviene nel caso concreto (sull’inquadramento del procedimento di amministrazione di sostegno nell’ambito della giurisdizione volontaria non contenziosa, v. Cass. ord. 17 aprile 2013 n. 9389, Cass. ord. 11 ottobre 2017 n. 23772, Cass. 4 giugno 2019 n. 15175).

Qualora invece si riconosca natura contenziosa al procedimento istitutivo dell’amministrazione in considerazione dellesercizio di funzioni giurisdizionali di cognizione, e della pronuncia, nella fase dell’apertura (e chiusura) del procedimento, di «decreti aventi carattere decisorio poiché assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione» (v. Cass. ord. 10 maggio 2011 n. 10187, Cass. ord. 23 giugno 2011 n. 13747, Cass. 16 febbraio 2016 n. 2985, Cass. 28 settembre 2017 n. 22693, Cass. ord. 13 febbraio 2018 n. 3493, Cass. ord. 5 marzo 2018 n. 5123) va rilevato come il richiamo, operato dallart. 44, allart. 3 in tema di giurisdizione contenziosa, comporti l’applicazione del medesimo criterio, dato che anche in tal caso la residenza in Italia (nella specie, della persona destinataria della misura di protezione) costituisce titolo di giurisdizione.

4.- Quanto all’individuazione della legge applicabile, l’art. 43, prima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, fa riferimento alla «legge nazionale dell'incapace», e quindi nella fattispecie in esame in cui la beneficiaria è cittadina macedone viene in considerazione la legge della Repubblica di Macedonia.

Ciò premesso, va ricordato che, a norma dell’art. 13, 1° comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218, quando è richiamata la legge straniera, si deve tenere conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio, oppure b) se si tratta di rinvio alla legge italiana (c.d. rinvio “indietro”, un tempo precluso dall’art. 30 disp. prel. c.c., abrogato dall’art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218; cfr. Trib. Pordenone, sent. 7 marzo 2002, in RDIPP, 2002, 1052 ss.).

È quindi necessario verificare se la legge nazionale, richiamata dall’art. 43, prima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, preveda o meno il rinvio alla legge di un altro Stato.

Sul punto, la legge macedone di diritto internazionale privato (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 87/2007, 156/2010) sottopone la protezione degli adulti alla legge nazionale dell'interessato (art. 17, rubricato «Guardianship and provisional protective measures», qui riportato in traduzione non ufficiale: «The appointment of a guardian and the termination of guardianship, as well as relationships between the guardian and the person under guardianship shall be governed by the law of the State of which the person under guardianship is a national»).

Peraltro, come altre recenti codificazioni del diritto internazionale privato e diversamente dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 la legge macedone contiene anche una clausola di salvaguardia di portata generale (art. 3, «Exception Clause»: «The law referred to in the provisions of this Act shall not apply in exceptional cases whenever it is evident from all circumstances of the case that the relationship is in no significant connection with that law but is manifestly more closely connected with some other law»), che permette di piegare il funzionamento degli ordinari criteri di collegamento alle esigenze della prossimità, in favore del «collegamento più stretto».

Poiché la vicinanza cui allude l'art. 3 della legge macedone di diritto internazionale privato non sembra essere esclusivamente di natura geografica, deve ritenersi che l'intensità del collegamento possa essere valutata anche sotto il diverso profilo dell'interesse concreto della persona e, in questa prospettiva che valorizza la ratio sostanziale delle misure di protezione degli adulti, oltre allaspetto della presenza fisica in un determinato territorio appare evidente come la posizione personale dell’interessata, residente in Italia presso il figlio, il quale provvede alla sua assistenza, confermi lo stretto legame della beneficiaria con l'ordinamento italiano.

A conferma di tale argomento, si può ricordare che la Macedonia è parte, dal 2011, della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone disabili, e che l’interpretazione qui proposta dell’art. 3 della legge macedone di diritto internazionale privato appare conforme ai principi e agli obiettivi della citata Convenzione.

Di conseguenza, poiché il caso in esame si presenta collegato all'Italia sotto ogni profilo tranne che per la cittadinanza dell'interessata si può ritenere applicabile la clausola dellart. 3 della legge macedone di diritto internazionale privato, in funzione di un rinvio c.d. “indietro” alla legge italiana (ed in assenza delle esclusioni previste dell’art. 13, 2° comma, della legge 31 maggio 1995, n. 218), consentendo l’adozione della più idonea misura di protezione degli adulti prevista dal nostro ordinamento, costituita, nella specie, dall’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato.

In sostanza, si deve dunque ritenere che l’art. 43, prima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nell’individuare la disciplina applicabile alla protezione degli adulti, con il richiamo della «legge nazionale dell'incapace» comporti, nel caso in esame, il richiamo delle norme dell’ordinamento della Repubblica di Macedonia e da questo per effetto del rinvio «indietro» operato dallart. 3 della legge macedone di diritto internazionale privato, in ragione della localizzazione della fattispecie, dalla quale dipende l’individuazione delle norme regolatrici della protezione la conseguente applicazione della legge italiana, consentendo quindi di disporre in favore della beneficiaria, cittadina macedone, la misura dell’amministrazione di sostegno, non soltanto in via provvisoria e urgente in forza degli artt. 43, seconda parte, e 44 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ma anche in via definitiva.

A tale proposito, si può infine ricordare che la Convenzione dell'Aja del 17 luglio 1905, riguardante l'interdizione e le altre misure analoghe implicanti una restrizione della capacità di agire, Convenzione di cui l’Italia è ancora parte, non si applica nel caso in esame; mentre la Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti che attribuisce, in via generale, la giurisdizione alle autorità del luogo di residenza abituale, le quali provvedono in base alla propria legge nazionale, realizzando la coincidenza tra forum e ius (artt. 5 e 13), ed è destinata a sostituire, nei rapporti tra gli Stati contraenti, la Convenzione dell’Aja del 1905 (v. art. 48) sebbene firmata il 31 ottobre 2008, non è stata ancora ratificata dall'Italia.

5.- Sul fondamento delle considerazioni che precedono poiché permangono nella beneficiaria le condizioni personali e di salute che la rendono priva di autonomia e non in grado di provvedere adeguatamente allamministrazione dei propri interessi, sebbene non tali da giustificare la pronuncia di interdizione (v. Cass. 26 ottobre 2011 n. 22332, Cass. ord. 18 giugno 2014 n. 13929, Cass. 11 settembre 2015 n. 17962, Cass. ord. 15 maggio 2019 n. 12998) la misura di protezione va dunque confermata, dovendosi disporre la nomina dell'amministratore di sostegno a tempo indeterminato, con l'attribuzione dei poteri necessari alla cura della persona della beneficiaria e per la sua rappresentanza negli atti indicati nel ricorso, a norma degli artt. 404 ss. c.c.


P.Q.M.

1) nomina il sig. G.S., nato a … il …, residente a Feltre …, amministratore di sostegno, a tempo indeterminato, in favore della sig.ra G.E., nata a … il …, e residente a Feltre …;

2) attribuisce all'amministratore di sostegno i poteri necessari alla cura della persona della beneficiaria ed alla sua rappresentanza negli atti indicati nel ricorso, nonché negli atti civili di ordinaria amministrazione del patrimonio (con gestione su conto corrente bancario intestato esclusivamente alla beneficiaria, con facoltà di compiere operazioni mediante servizio home banking on line e mediante carta bancomat per poter disporre delle somme depositate nel conto corrente) e, previa autorizzazione del giudice tutelare, negli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione del patrimonio di cui agli artt. 374 e 375 c.c.;

3) all’amministratore è altresì attribuito il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti attività …

4) autorizza l'amministratore a sostenere le spese necessarie per la gestione ordinaria …;

5) dispone che l'amministratore di sostegno riferisca annualmente al giudice tutelare in merito all'attività svolta ed alle condizioni di vita della beneficiaria, con relazione scritta contenente lo stato patrimoniale dell’interessata ed il rendiconto delle somme utilizzate, salvo che diverse condizioni e modalità siano stabilite, successivamente al presente decreto, dallo stesso giudice …