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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22724 - pubb. 20/11/2019.

Azioni di responsabilità: legittimazione, natura, nesso di causalità e alterazione della volontà negoziale del creditore per effetto delle false rappresentazioni dell’amministratore


Tribunale di Napoli, 02 Aprile 2019. Pres. Rustichelli. Est. Savarese.

Società di capitali – Azione sociale di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. – Legittimazione esclusiva del curatore – Sussistenza

Società di capitali – Azione individuale del socio e del terzo ex art. 2395 c.c. – Natura aquiliana della responsabilità – Presupposti

Società di capitali – Azione individuale del socio e del terzo ex art. 2395 c.c. – Nesso di causalità – Affidamento imprudente del creditore - Esclusione

Società di capitali – Azione individuale del socio e del terzo ex art. 2395 c.c. – Nesso di causalità – Alterazione della volontà negoziale del creditore per effetto delle false rappresentazioni dell’amministratore – Sussistenza


Nelle società assoggettate a procedura fallimentare, il curatore ha la legittimazione esclusiva all’esercizio delle azioni di responsabilità previste dagli articoli 2393 e 2394 cod. civ. Tali azioni risarcitorie sono destinate a tutelare il patrimonio sociale e la massa dei creditori, la cui rappresentanza, unitaria ed inderogabile, è attribuita ex lege al curatore fallimentare. Pertanto, non permane alcuna legittimazione, ancorché residuale, in capo al singolo creditore che abbia proposto suddette azioni prima della dichiarazione di fallimento, sia pure in caso di inerzia del curatore. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)

L’articolo 2395 cod. civ. attua, in ambito societario, e rispetto ai doveri degli amministratori, il generale principio della risarcibilità dell’ingiustificato danno codificato dall’articolo 2043 cod. civ. A norma dell’art 2395 c.c., in caso di atti di “mala gestione” dell’amministratore di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria nei confronti del contraente-terzo discende dalla coesistenza di tre elementi: un atto o un’omissione dolosi o colposi degli amministratori, nell'esercizio della loro funzione; il danno diretto al patrimonio del socio o del terzo; il nesso di causalità tra l'atto illecito e il danno subito dal socio o dal terzo. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)

L’incolpevole affidamento, quale fattore rilevante per il nesso eziologico da cui deriva un danno risarcibile, rileva sia nel momento genetico del rapporto, che in quello funzionale della sua esecuzione. In tal senso, l’atteggiamento complessivamente imprudente del creditore interrompe il nesso di causalità tra la condotta dell’organo amministrativo e la produzione di un danno “diretto” nella sfera patrimoniale del soggetto leso. Ciò accade se il creditore non si attiene al principio di ordinaria diligenza, tenendo conto che il creditore può conoscere, anche aliunde, la condizione economico-finanziaria e patrimoniale della società con cui instaura un rapporto obbligatorio. Precedenti ed eventuali rapporti commerciali già intercorsi tra le medesime parti non rappresentano, di per sé, un presupposto bastevole a fondare la convinzione circa la solvibilità del debitore. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)

Il creditore può proporre l’azione di cui all’articolo 2395 cod. civ. per dimostrare l’alterazione della propria volontà negoziale a causa della mendacità delle scritture e dei bilanci della società con cui instaura rapporti obbligatori. Invero, ben può il bilancio, se non veritiero, essere fonte di responsabilità sia verso i soci sia verso i terzi in buona fede, tratti in inganno dai dati e dalle risultanze di esso, ove raffiguranti una falsa immagine della situazione economico-patrimoniale della società. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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