Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22721 - pubb. 20/11/2019

Il notevole carico di lavoro del magistrato è idoneo ad assumere rilievo quale causa di giustificazione per il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti

Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Settembre 2019, n. 22572. Pres. Mammone. Est. Scarano.


Magistratura - Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ritardo ultrannuale nel deposito di provvedimenti - Giustificabilità - Condizioni e presupposti - Onere di segnalazione al dirigente dell'Ufficio - Funzione



In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, il notevole carico di lavoro dal quale lo stesso risulti gravato è idoneo ad assumere rilievo quale causa di giustificazione per il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali ove - tenuto conto degli standards di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell'ufficio, a parità di condizioni di lavoro - vi sia una considerevole sproporzione, a suo danno, del carico su di esso incombente, sì da rendere inesigibile, per il magistrato incolpato, l'apprestamento di una diversa organizzazione, idonea a scongiurare quei gravi ritardi, fermo restando, in ogni caso, il suo onere di segnalare al capo dell'ufficio giudiziario la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui venga a trovarsi per consentire a questi l'adozione di idonei rimedi, non essendo consentito all'interessato di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni. (massima ufficiale)


 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/6/2018 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato il Dott. C.D. responsabile dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. Q, (per avere, quale Consigliere della Corte d'Appello di (*) e della Corte d'Assise d'Appello di (*) -nel periodo compreso tra il (*)- depositato 252 sentenze penali (delle quali 239 presso la sezione ordinaria della Corte d'Appello di (*) e 13 presso la Corte d'Assise d'Appello di (*)) con ritardo superiore al triplo del termine previsto dalla legge; 247 con ritardo superiore all'anno e 121 con ritardo biennale, con un ritardo massimo di 1148 giorni), comminandogli la sanzione disciplinare della censura.

Avverso la suindicata pronunzia il C. propone ora ricorso per cassazione affidato a 4 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in ordine al principio del ne bis in idem; nonchè "omessa, insufficiente, errata" motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Si duole essere stati dalla Sezione Disciplinare del C.S.M. presi in considerazione ritardi originati in un periodo temporale (2012 2014) caratterizzato da deficienze organizzative non proprie bensì dell'ufficio, già oggetto del procedimento disciplinare n. 63/2013 R.G. definito con sentenza n. 104/2014 del 6/6/2014 di assoluzione dalle incolpazioni relative agli anni 2010 e 2011.

Lamenta non essersi considerato che "gli effetti della sentenza disciplinare n. 104/2014, espandendosi connaturalmente, per effetto della corrispondente espansione dell'incolpazione, sino alla cessazione della permanenza delle varie condotte contestate, coprono non solo ritardi contemplati nell'incolpazione delibata sino alla data naturalistica della cessazione del ritardo, ma anche ritardi riferibili al medesimo arco temporale e al medesimo contesto funzionale dell'incolpazione delibata nel precedente procedimento benchè da questa non contemplati".

Si duole non essersi considerato che formatosi il giudicato "sulla condotta di reiterazione del ritardo contestato, la successiva emersione di ulteriori ritardi riferibili al medesimo intervallo temporale in essa contemplato non determina la ricorrenza di una condotta distinta, passibile di ulteriori azioni disciplinari, come invece, al contrario, contestato in questo giudizio e ritenuto nella sentenza impugnata".

Lamenta che nella specie "si sarebbero dovuti escludere dal computo tutti quei segmenti di ritardo ricadenti negli anni 2010 e 2011 e ciò per tutti i provvedimenti e, conseguentemente, trattandosi per la stragrande maggioranza, di procedimenti introitati per la decisione in quegli anni, vanno riconsiderati i termini a partire dal 01.01.2012. Ciò comporta la eliminazione dalla contestazione di numerosissime violazioni sia per la sostanziale irrilevanza della inosservanza del termine di deposito, sia per una riconsiderazione del requisito della "gravità" che viene a mancare riducendo la portata temporale dei ritardi", ribadendo pertanto "la doglianza già formulata nella sede disciplinare relativa alla modalità del computo del ritardo che deve essere calcolato sulla base di quanto riportato nella colonna H della tabella ispettiva e cioè a decorrere non dalla lettura dei dispositivi, ma dalla scadenza del temine per il deposito fissato nello stesso ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3".

Con il 2 motivo denunzia "inosservanza e/o erronea applicazione" del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, lett. q, art. 606 c.p.p., lett. b); nonchè "omessa e/o insufficiente ed errata ed illogica" motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Si duole non essersi considerato che, ritenendosi la "soglia di giustificabilità... sempre... superata quando la durata del ritardo pregiudica il diritto delle parti alla ragionevole durata del processo", il bene tutelato dalla norma disciplinare sia invero da individuarsi "nel giusto processo e non più nella tutela del prestigio della Magistratura", rimanendo conseguentemente violati i "principi di legalità e tipizzazione degli illeciti disciplinari", in quanto si viene ad "integrare la disposizione disciplinare con la previsione di un ulteriore parametro di valutazione della gravità, non desumibile dalla sua lettura e neanche affermato dalla CEDU, bensì derivato per analogia dal termine indicato come durata massima del giudizio di legittimità", a tale stregua individuandosi una "soglia di gravità massima" invero "ulteriore rispetto a quella tipizzata".

Lamenta come a tale stregua "la interpretazione censurata introduca, contra legem, una presunzione di gravità di ritardo superiore all'anno superabile solo con la prova dell'impedimento assoluto o delle cause di forza maggiore ("fattori straordinari" secondo la sentenza impugnata), che è contraria al dettato normativo, arbitraria ed irragionevole perchè introduce una disparità di trattamento quanto alla giutificabilità dei ritardi (tra ritardi infra ed ultra annuali) estranea alla disposizione normativa e perchè finisce per far coincidere l'ipotesi di impedimento assoluto, prospettabile in riferimento ai ritardi ultrannuali, con la sospensione dell'esigibilità della stessa prestazione del magistrato (aspettativa o altro impedimento che lo tengano lontano dal posto di lavoro); così finendo con il ritenere l'incolpato responsabile a titolo di responsabilità oggettiva per tutto ciò che non sia ricompreso entro l'anno di ritardo".

Si duole non essersi considerato che mediante siffatta "operazione interpretativa" si pervenga invero a realizzare "una illegittima integrazione, per via analogica, della fattispecie disciplinare in malam partem".

Con il 3 motivo denunzia "violazione e/o erronea applicazione" del D.Lgs. n. 109 del 2006; nonchè "omessa e/o insufficiente" motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

Si duole non essersi considerato che "la situazione organizzativa presso la Corte è precipitata per le problematiche causate dalle gravi scoperture di organico (sino a 7 magistrati su 18 assenti dall'ufficio)" e che "la scelta organizzativa del Presidente della Corte, evidentemente subita dall'incolpato... è stata quella di privilegiare la regolare tenuta delle udienze, la definizione dei fascicoli... a costo di sovraccaricare di lavoro i magistrati, spesso soggetti a sostituzioni per fronteggiare udienze non programmate".

Lamenta non essersi nel caso attribuito il giusto rilievo alla circostanza che "ben prima delle contestazioni riguardanti il primo provvedimento disciplinare" aveva "responsabilmente" e "formalmente" segnalato "al Presidente della Corte la eccessiva gravosità degli impegni di lavoro sia presso il Collegio ordinario che presso la Corte di Assise di Appello", evidenziando "il suo impiego in udienze quotidiane e nelle cause più complesse, e la conseguente impossibilità di far fronte al rispetto dei tempi per il deposito della motivazione delle decisioni e contestualmente la sensibilizzava ad adottare misure, quali ad esempio l'esonero temporaneo dalle udienze, che gli consentissero di smaltire l'arretrato cercando di scongiurare che, "nonostante l'impegno costantemente profuso", si verificassero "addirittura situazioni che possano avere ripercussioni sul piano della... professionalità fino ad oggi sempre riconosciuta e positivamente apprezzata nelle sedi competenti (vds. nota Dott. C. del 10.2.2011 risultante dagli atti di ispezione)".

Si duole non essersi del pari tenuto in considerazione che ciononostante il Presidente della Corte "non adottò alcuna misura (tranne quella tardiva dell'esonero successivo per mesi due -gennaio e febbraio 2012- temperato comunque dalle applicazioni comunque svolte in quel periodo)", limitandosi a gratificarlo "con una nota di riconoscimento e compiacimento (vds. nota del 15.2.2011, analogamente in atti)" ove sottolineava di non avere difficoltà ad ammettere che la "sua richiesta è più che "ragionevole"", atteso che "in conseguenza dei concomitanti impegni e delle numerose e gravose sostituzioni "si può dire che da più di un anno lei è quasi tutti i giorni impegnato in udienza ed è evidente che in questa situazione oltre che al tempo per studiare i processi, ben poco rimane per la redazione delle sentenze, senza dire che i processi a lei affidati sono quasi sempre i più complessi e difficoltosi"", e tuttavia concludeva affermando che, "essendo l'organico della Corte "ridotto all'osso", ed essendo l'unico rimedio quello di ridurre le udienze, a ciò non si poteva aderire perchè ciò avrebbe "vanificato i gratificanti risultati... raggiunti con anni di estenuante lavoro, che ha reso possibile una riduzione dei tempi di definizione dei processi, contenuti in non più di diciotto mesi (mentre la media nazionale è di gran lunga superiore)" e perchè solo con "questi ritmi di lavoro si sono finora evitate prescrizioni a ripetizione e scarcerazioni per decorrenza dei termini"", nonchè sottolineando che "ciò d'altronde "è il risultato che consapevolmente ci siamo da anni prefissati trovando preferibile ritardare il deposito delle sentenze piuttosto che ritardare la definizione dei processi (stessa nota richiamata): per cui "è inutile ripetere che per quanto mi riguarda i ritardi che possono essersi verificati nel deposito delle sentenze sono in questa situazione assolutamente giustificati" (note come sopra)".

Lamenta non essersi dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura altresì considerato come nel caso di specie emerga "in maniera preponderante la cronica situazione di disagio lavorativo, la mancanza di rimedi idonei a farvi fronte, la conferenza, pregnanza, oggettività delle cause addotte a giustificazione (e peraltro già riconosciute) così come la loro idoneità ad escludere l'antigiuridicità della condotta", essendo pertanto un "controsenso", oltre che "una palese violazione della normativa in materia di disciplina", non essersi nel caso ravvisata la "inesigibilità di una condotta diversa".

Con il 4 motivo denunzia "inosservanza" del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis; nonchè "omessa e/o insufficiente e contraddittoria" motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

Lamenta che la "sentenza impugnata non fa alcuna considerazione della norma di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, che esclude che si possa configurare illecito disciplinare quando il fatto abbia "scarsa rilevanza"".

Si duole non essersi considerato che "le note scaturenti dalla positiva settima valutazione di professionalità, dalle quali emerge l'elevato profilo del magistrato ricorrente, la sua dedizione all'attività lavorativa e l'indiscusso spirito di servizio, sono assunti solo a parametro della graduazione della sanzione", laddove essi "incidono... sul concetto di rilevanza non solo... in merito al ridimensionamento della fattispecie di deposito tardivo", così come d'altro canto "gli espliciti riferimenti ad una serie di elementi di carattere oggettivo... e soggettivo incidenti in senso positivo sulla valutazione dell'esimente".

Lamenta che "nella sentenza impugnata non si fa alcuna valutazione in concreto della specificità del caso ed alcuna doverosa considerazione dei fattori esterni alla fattispecie tipica", e manca "una doverosa motivazione in ordine agli elementi generativi della "scarsa rilevanza"", nonchè "ogni considerazione degli elementi che emergono sia sotto il profilo soggettivo in ordine alla "immagine del magistrato", sia sul piano oggettivo riguardo alle circostanze ed ai fattori esterni che hanno provocato la vicenda addebitata e il grado di colpevolezza".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a base delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, l'"altro procedimento disciplinare", la "sentenza della Sezione Disciplinare del C.S.M. n. 104 del 07.07.2014", i "pareri sulla valutazione di professionalità" del Consiglio Giudiziario, il "parere per la settima valutazione di professionalità del Consiglio Giudiziario del 11.07.2014), il "verbale ispettivo fasc. n. 334/SP/15 del 20.07.2015", il "prospetto estratto dalla verifica ispettiva e contenuto nella contestazione di cui al capo d'incolpazione, allegato alla sentenza", i "segmenti di ritardo ricadenti negli anni 2010 e 2011", la "scelta organizzativa del Presidente della Corte... riportata nella nota a sua firma inviata il 13.8.2012... alla Procura Generale della Corte di Cassazione", la "nota Dott. C. del 10.2.2011 risultante dagli atti di ispezione", la "nota del 15.02.2011, analogamente in atti", la "relazione ispettiva", gli "atti ispettivi", le "note scaturenti dalla positiva settima valutazione di professionalità") senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo invero sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E' al riguardo appena il caso di ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

Ne consegue che l'accertamento in fatto e le relative valutazioni operate nell'impugnata sentenza risultano invero non idoneamente censurate dall'odierno ricorrente.

Deve per altro verso porsi in rilievo come queste Sezioni Unite abbiano in tema di responsabilità disciplinare del magistrato già avuto modo di affermare (v. Cass., Sez. Un., 29/9/2014, n. 20450) che ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1 lett. q), costituisce illecito disciplinare il ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni che sia "reiterato", "grave" (presumendosi non grave, salva prova contraria, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto) ed "ingiustificato", sicchè ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare in argomento è necessario il concorso di tre presupposti: a) la reiterazione del ritardo; b) la sua gravità (oltre il limite della sopra indicata presunzione contraria); c) la sua ingiustificatezza (cfr. Cass., Sez. Un., 27/2/2012, n. 2927).

Esso si caratterizza dunque quale illecito necessariamente integrato da una concomitante pluralità di condotte, ciascuna della quali a sua volta qualificata dalla natura omissiva e dal carattere della permanenza, atteso che la norma incriminatrice ne configura la condotta tipica come realizzata non dal singolo ritardo bensì da una pluralità di ritardi ricadenti nel medesimo arco temporale; e pertanto "da almeno due ritardi, giacchè tale numero è sufficiente a soddisfare il prescritto requisito della reiterazione, ma anche da un numero superiore di ritardi, la cui ricorrenza non si pone in contraddizione con la relativa accezione" (così Cass., Sez. Un., 29/9/2014, n. 20450).

Dando vita ad un insieme di (almeno due, ma anche più) condotte, ciascuna (di per se stessa non sanzionabile) di natura omissiva e carattere permanente, l'illecito in esame partecipa quindi, ad un tempo, delle caratteristiche di due distinte tipologie di illecito. Nella sua dimensione c.d. "orizzontale" (avuto cioè riguardo alla necessaria concomitanza di plurime condotte), l'illecito disciplinare si configura come "abituale" (proprio), seppur nella forma minimale della "reiterazione necessaria", in quanto integrato da una pluralità di condotte che isolatamente considerate non integrano illecito.

Nella sua dimensione c.d. "verticale" (relativamente cioè alla morfologia delle condotte che ne costituiscono le singole componenti), esso si caratterizza quale illecito "permanente a natura omissiva", qualificato dalla peculiarità di non esaurirsi istantaneamente, ma di prolungarsi nel tempo finchè perduri la situazione antigiuridica dovuta alla condotta volontaria dell'incolpato e questa non cessi (v. Cass., Sez. Un., 29/9/2014, n. 20450).

La fattispecie in esame richiede dunque, quale presupposto per la punibilità dei ritardi, la necessaria concorrenza della reiterazione, della gravità e della ingiustificatezza degli stessi, attesa la chiara formulazione letterale della disposizione; con la conseguenza che tali elementi debbono essere contestualizzati alla luce del complessivo carico di lavoro, in riferimento a quello mediamente sostenibile dal magistrato a parità di condizioni, della laboriosità e dell'operosità, desumibili dall'attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e di tutte le altre circostanze utili (v. Cass., Sez. Un., 12/4/2012, n. 5761).

Si è ulteriormente precisato che, ove come nella specie l'incolpato giustifichi i gravi e reiterati ritardi nel compimento degli atti relativi alle funzioni (nel caso, deposito di sentenze penali) invocando l'inesigibilità dell'attività lavorativa, in particolare cagionata da una precisa scelta organizzativa da parte del titolare dell'Ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 16/2/2012, n. 2948), il giudice disciplinare deve invero valutare in concreto la fondatezza e serietà della giustificazione addotta, non potendo quei ritardi essere imputati al magistrato a titolo di responsabilità oggettiva, fermo restando l'onere dell'interessato di fornire al giudice disciplinare tutti gli elementi per valutare la fondatezza e serietà della giustificazione addotta (v. Cass., Sez. Un., 3/10/2018, n. 24136).

Si è al riguardo altresì sottolineato come la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporti l'ingiustificabilità assoluta della condotta dell'incolpato laddove, trattandosi di inosservanza protrattasi ulteriormente e per un tempo considerevole rispetto alla soglia di illiceità considerata dal legislatore, la stessa sia giustificabile solamente in presenza di circostanze proporzionate all'ampiezza del ritardo.

In altri termini, a fronte della comprovata sussistenza della condotta materiale integrante la fattispecie dell'illecito, la valutazione di proporzionalità e ragionevolezza dell'efficacia giustificatrice delle circostanze addotte dall'incolpato deve essere dal giudice disciplinare effettuata in concreto, avuto riguardo allo specifico contesto in cui le funzioni giurisdizionali vengono esercitate (v. Cass., Sez. Un., 8/7/2015, n. 14628).

Trattasi di elementi e circostanze implicanti un tipico apprezzamento di fatto, come tale pertanto spettante alla Sezione Disciplinare e non censurabile in sede di legittimità in presenza come nella specie di congrua motivazione (v. Cass., Sez. Un., 12/4/2012, n. 5761).

Va evidenziato come queste Sezioni Unite (ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale al riguardo sollevata) abbiano d'altro canto già avuto modo di affermare la piena legittimità dell'interpretazione data all'art. 2, comma 1 lett. q), D.Lgs. n. 109 del 2006, sottolineando come (diversamente da quanto avveniva nella vigenza del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18) non rilevi la scarsa laboriosità o la negligenza del magistrato bensì il dato obiettivo della lesione del diritto delle parti alla durata ragionevole del processo ex art. 111 Cost., comma 2, e art. 6, par. 1, CEDU, in quanto tale lesione evidenzia in concreto il superamento della soglia di giustificazione della condotta, ed è di per sè idonea ad incidere sul prestigio della funzione giurisdizionale (v. Cass., Sez. Un., 25/1/2013, n. 1768).

Il notevole carico di lavoro del quale il magistrato risulti gravato, si è al riguardo per altro verso precisato, è invero idoneo ad assumere rilievo quale causa di giustificazione per il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali ove -tenuto conto degli standards di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell'ufficio, a parità di condizioni di lavoro- vi sia una considerevole sproporzione a suo danno del carico di lavoro, sì da rendere per il medesimo inesigibile l'apprestamento di una diversa organizzazione volta a scongiurare quei gravi ritardi; fermo restando, in ogni caso, il suo onere di segnalare al capo dell'ufficio giudiziario la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui venga a trovarsi, per consentire a quest'ultimo l'adozione di idonei rimedi, non essendo consentito all'interessato di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause civili in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni (v. Cass., Sez. Un., 30/9/2015, n. 19449).

Orbene, dei suindicati principi la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove (dopo aver premesso che "il diverso calcolo effettuato dalla difesa dell'incolpato rispetto alla ipotesi accusatoria (con computo del ritardo nel deposito dei provvedimenti non già del tempo intercorso per il deposito dal momento della lettura del dispositivo della sentenza, ma, sulla base di quanto riportato nella colonna H della tabella allegata alla relazione ispettiva, dalla scadenza del termine fissato in sentenza) non esclude la gravità dei ritardi contestati, numerosi dei quali comunque superiori, ed anche in misura notevole, all'anno") ha osservato essere invero "dirimente" nella specie sul piano della "non giustificabilità" dei contestati ritardi in oggetto, "che le sentenze depositate non tempestivamente... hanno inciso sul lavoro svolto dall'incolpato nella misura del 58,9% e che quelle depositate oltre l'anno rappresentano il 57,3% del numero complessivo delle sentenze depositate nel periodo in esame, che è quello intercorrente tra il 2012 e il 2014. E ciò a fronte di una produttività non fuori della norma e comunque non superiore a quella dei colleghi dello stesso ufficio, ove si consideri che nell'intero periodo sottoposto a verifica dalla ispezione ministeriale in cui ha prestato servizio presso la Corte d'Appello di (*) (mesi 32,7) il Dott. C. ha depositato complessivamente 455 sentenze".

Nella parte in cui ha ulteriormente sottolineato che "il rilievo concernente l'arco temporale cui risalgono i ritardi esclude che possano essere automaticamente trasfuse nella odierna decisione le argomentazioni che furono alla base della predetta sentenza di assoluzione del Dott. C. da analoga incolpazione con riferimento al periodo lavorativo intercorrente tra il 2010 e il 2011", in quanto "le criticità allora evidenziate non sono invocabili in questo caso (in cui, peraltro, l'inadempimento contestato all'incolpato assume una consistenza numerica assai più rilevante che nel precedente procedimento) perchè... esse non possono avere causato un disagio organizzativo tale da giustificare i numerosi e gravi ritardi oggi in contestazione, verificatisi nel tempo del deposito delle sentenze, uniformemente distribuiti nei tre anni considerati. Tanto più che, delle 455 sentenze depositate dal Dott. C. nel periodo in cui ha prestato servizio presso la Corte d'Appello di (*), 333 risalgono agli anni 2010-2011, oggetto della citata sent. n. 104 del 2014", restando a tale stregua "escluso che sia ravvisabile un momento in cui si sia concentrata una criticità particolare", laddove emerge "un quadro di persistente difficoltà dell'attuale incolpato, nel periodo di permanenza presso la Corte d'Appello di (*) difficoltà che risulta poi superata nella fase successiva del suo percorso professionale- nell'adempimento tempestivo dei suoi compiti".

Nella parte in cui ha infine precisato che "quanto all'osservazione attinente alla positiva settima valutazione di professionalità conseguita dal Dott. C. -in occasione della quale in Consiglio giudiziario, nel parere reso l'11 luglio 2014, dava atto dell'elevato profilo professionale del magistrato in questione-, come a quella relativa alla dedizione ed allo spirito di servizio dal quale il Dott. C. è animato, si tratta di elementi che vanno presi in esame ai fini della dosimetria della sanzione".

Orbene, stante la più sopra rilevata apoditticità delle mosse censure e delle riproposte (invero inammissibilmente in termini di mera contrapposizione) tesi difensive, le suindicate statuizioni dell'impugnata sentenza sono invero rimaste dall'odierno ricorrente (che nemmeno osserva il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il giudicato esterno può fare stato nel processo solamente laddove vi sia certezza in ordine alla relativa formazione, imprescindibile essendo pertanto che colui il quale ne invoca l'autorità (v. Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916) fornisca la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. in ordine all'intervenuto relativo passaggio in giudicato (v. Cass., Sez. Un., 2/3/2017, n. 5302; Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909. E, da ultimo, Cass., 28/2/2018, n. 4569 e Cass., 22/11/2018, n. 30161)) quantomeno non idoneamente censurate.

In particolare quella, più sopra riportata, ravvisata nella specie "dirimente".

Emerge evidente, a tale stregua, l'inconfigurabilità nella specie della prospettata violazione del principio del ne bis in idem, la precedente sentenza n. 104 del 2014 di assoluzione dell'odierno ricorrente "da analoga incolpazione con riferimento al periodo lavorativo intercorrente tra il 2010 e il 2011" risultando essere stata nell'impugnata sentenza espressamente e correttamente presa in considerazione, nei sopra riportati termini, dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha al riguardo sottolineato l'elevatissimo numero (al di là delle 333 sentenze risalenti al biennio 2010-2011) delle sentenze (455 - 333) depositate in ritardo, e la gravità dei ritardi non riferibili al suindicato biennio 2010-2011.

Con particolare riferimento al 4 motivo, va infine osservato che l'esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis presuppone che la fattispecie tipica si sia realizzata ma che, per particolari circostanze, anche non riferibili all'incolpato, il fatto risulti di scarsa rilevanza ed il giudice disciplinare (specie se non sollecitato da specifica richiesta) non è tenuto ad esporre le ragioni per le quali non abbia ritenuto il fatto di scarsa rilevanza e, quindi, non abbia considerato tale esimente, per la cui applicazione è necessario che l'incolpato eccepisca e provi (o che comunque risulti) che il fatto del quale lo stesso è (stato giudicato) responsabile sia effettivamente di scarsa rilevanza (v. Cass., Sez. Un., 5/7/2011, n. 14665).

Si è al riguardo ulteriormente precisato che la relativa valutazione costituisce compito esclusivo della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico, fermo restando che un'esplicita motivazione non risulta neppure necessaria quando l'incolpato abbia omesso di sollecitarla (v. Cass., Sez. Un., 29/3/2013, n. 7934).

Orbene, l'odierno ricorrente invero nemmeno deduce di avere sollecitato l'applicazione nella specie dell'esimente D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 3 bis, nè a fortiori ne ha dato idoneamente conto (anche nel rispetto del requisito a pena di inammissibilità prescritto all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2019.