Concordato con continuità, fondi rischi e obbligo di destinare i fondi non utilizzati al pagamento dei creditori in misura eccedente alla proposta
Tribunale di Aosta, 22 Ottobre 2019. Pres. Gramola. Est. Tornatore.
Concordato preventivo – Continuità – Fondi rischi – Obbligo destinare i fondi non utilizzati al pagamento dei creditori in misura eccedente alla proposta concordataria – Esclusione
Nel concordato in continuità il debitore è sì tenuto, per ragioni di elementare prudenza, ad indicare fondi rischi in caso di sopravvenienza di passività, ma non è certamente tenuto a destinare i fondi eventualmente non utilizzati al pagamento dei creditori in misura eccedente alla proposta concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Paolo Ferrari
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