Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22660 - pubb. 08/11/2019

La cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale può essere chiesta con il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.

Tribunale Rieti, 23 Ottobre 2019. Est. Francesca Sbarra.


Procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. – Domanda di cancellazione di domanda giudiziale – Ammissibilità



La cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale può essere disposta attraverso il ricorso al processo sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. La domanda di cancellazione di una trascrizione non rientra, infatti, tra quelle elencate nell’art. 50 bis c.p.c. e per tale ragione non può essere negata la sua introduzione con il rito sommario di cognizione, salvo che il tribunale non ritenga che la questione necessiti di un approfondimento istruttorio. (Stefania Bellei) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE di RIETI

Sezione civile

Il Giudice, dott.ssa Francesca Sbarra, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 22.10.2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. tra

omissis

Con ricorso ritualmente depositato, D. B. chiedeva a codesto Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni e, pertanto, “ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta dalla Sig.ra I. M. relativamente all’immobile sito in Fiano Romano (RM), identificato al catasto fabbricati del Comune di Fiano Romano (RM) al foglio 23, particella *, eseguita in data 19.03.2005, presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2, al n. 16346 di Registro generale ed al n. 9742, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Con condanna alle spese di causa, solo in caso di opposizione”.

Si costituiva, in data 12.10.2019, I. M., chiedendo al Tribunale il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto inammissibile e/o improponibile e/o infondata in fatto ed in diritto.

La causa era trattenuta in decisione all’udienza del 22.10.2019, all’esito della discussione tra le parti.

Deduceva parte ricorrente:

- Che con atto di citazione, notificato in data 21.01.2005, I. M. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Rieti, Sezione Distaccata di Poggio Mirteto, D. B., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) visti gli artt. 1111 c.c. e 748 e seguenti c.p.c. nominare, a norma dell’art. 194 disp. att. c.p.c., un consulente tecnico d’ufficio per la formazione della massa da dividersi e delle quote, con relativi ed eventuali conguagli. Dichiarare lo scioglimento della comunione di tutti i beni mobili ed immobili ubicati in Fiano Romano (RM), Via dello Sport n. 49 così come descritti nella premessa del presente atto e come meglio risulteranno individuati, a seguito di verifica del CTU, nonché, di ogni altro bene che dovesse risultare di proprietà comune ai Sigg. I. M. e D. B.. 2) Attribuire a ciascuna delle parti in causa, previa predisposizione del progetto di divisione ex art. 789 c.p.c., la proprietà esclusiva della metà di tutti i beni mobili ed immobili oggetto della divisione. 3) Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliare di Fiano Romano di procedere alla trascrizione della emananda sentenza di divisione o dell’ordinanza ex art. 785 c.p.c. con esonero di ogni responsabilità […]”;

- Che la domanda giudiziale veniva trascritta, in data 19.03.2005, presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2, al n. 16346 di Registro generale ed al n. 9742 di Registro particolare, a favore di M. I. e contro D. B.;

- Che con sentenza N. 130/10, depositata in data 30.04.2010, il Tribunale di Rieti, Sezione Distaccata di Poggio Mirteto, rigettava le domande attoree;

- Che con sentenza recante n. 7259/2016, pubblicata il 30.11.2016, la Corte di Appello di Roma, Sezione III Civile (passata in giudicato), respingeva l’appello proposto dalla M.;

- Che D. B., con lettera in data 4.05.2018, ha chiesto alla M. di concedere il proprio assenso alla cancellazione della formalità pregiudizievole, ricevendo un sostanziale rifiuto.

La resistente, nel chiedere il rigetto delle avverse pretese, osservava che la domanda sarebbe irritualmente proposta, in quanto per giurisprudenza costante, quando il Giudice rigetta la domanda ma omette di pronunciare l’ordine di cancellazione della sua trascrizione, la sentenza può essere impugnata con l’appello ovvero, ove tale rimedio non sia possibile, ricorrendo alla procedura di correzione di errore materiale.

Ciò premesso, si osserva che – diversamente da quanto prospettato dalla resistente – la giurisprudenza ha chiarito che l’ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda può essere ottenuto sia in giudizio autonomo di cognizione che in procedura camerale; esigenze di economica processuale suggeriscono l’adesione, in via primaria, al modello integrativo dei provvedimenti recanti omissioni (v. art. 287 c.p.c.) in modo da evitare la “creazione” di nuove procedure al solo fine di ottenere l’ordine. E’, però, ovvio che la “via breve” per l’estinzione presuppone che la domanda per l’estinzione sia promossa da entrambe le parti del processo estinto: in tal modo si giustifica, infatti, l’adozione del provvedimento “de plano” senza necessità di alcun accertamento (v., infatti, art. 288 comma I c.p.c.).

Ne consegue che: se c’è l’accordo delle parti, queste possono ottenere l’estinzione ai sensi dell’art. 288 comma I c.p.c. già mediante la procedura di correzione, le cui potenzialità sono oggi amplificate in conseguenza della lettura costituzionalmente orientata offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. SS.UU. civili, sentenza 7 luglio 2010, n. 16037); sempre in caso di accordo, le parti possono optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli artt. 2657, 2668 c.c.. Laddove, invece, l’accordo non vi sia, allora sarà necessario un autonomo giudizio ordinario oppure la procedura ex art. 287 c.p.c. ma nella forma contenziosa (ex multis, Tribunale Varese, 23 Ottobre 2012. Est. Buffone).

Ammesso, dunque, in linea generale il ricorso allo strumento del giudizio ordinario ai fini della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, la più recente giurisprudenza di merito ha altresì chiarito la piena utilizzabilità – a tal fine – del più snello strumento del rito ordinario di cognizione. Al riguardo, si è osservato che, a sostegno dell’ammissibilità del ricorso al rito sommario di cognizione per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, depone il tenore letterale dell’art. 702 bis c.p.c.. Tale norma prevede l’esclusione del rito sommario di cognizione solo per le controversie che il Giudice ritiene necessitino un’istruttoria complessa e le ipotesi nelle quali il Tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale. La domanda di cancellazione di una trascrizione non rientra tra quelle elencate nell’art. 50 bis c.p.c. e per tale ragione non può essere negata la sua introduzione con il rito sommario di cognizione, salvo che il Tribunale non ritenga che la questione necessiti di un approfondimento istruttorio. L’opzione opposta sarebbe contraria alla voluntas legis, ove si ponga mente alla circostanza che il legislatore del 2009, introducendo il capo III bis del codice di procedura civile, ha operato una scelta ben precisa relativamente all’ambito di applicazione del rito sommario di cognizione (cfr. da ultimo, Ordinanza Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici, 15.11.2018).

Tanto premesso, nella vicenda in esame sono accertati documentalmente (e non contestati dalla resistente) i seguenti elementi: (i) la trascrizione della domanda relativa al procedimento di separazione giudiziale dei beni, a favore della M. e contro il B., con nota in atti; (ii) il rigetto della domanda, da ultimo con sentenza passata in giudicato della Corte d’Appello di Roma, n. 7259/2016; (iii) il mancato ordine, in sentenza, di cancellazione della trascrizione della domanda. Da tali premesse, stante l’esistenza dei presupposti alla cancellazione della predetta formalità, discende l’accoglimento della domanda giudiziale in questa sede proposta.

Le spese di lite seguono la soccombenza.


PQM

Il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, visto l’art. 702 ter c.p.c.:

- In accoglimento della domanda proposta, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta da I. M. relativamente all’immobile sito in Fiano Romano (RM), Via *, identificato al catasto fabbricati del Comune di Fiano Romano (RM) al foglio 23, particella *, eseguita in data 19.03.2005, presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2, al n. 16346 di Registro generale ed al n. 9742, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;

- Condanna I. M. alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da D. B., liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 in complessivi € 1.400,00 per compenso professionale, oltre € 286,00 per spese vive, rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Si comunichi.

Rieti, 23.10.2019.

Il Giudice

dott.ssa Francesca Sbarra