Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22640 - pubb. 06/11/2019

Azione di ripetizione per il recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura

Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2019, n. 24040. Pres. Maria Cristina Giancola. Est. Mercolino.


Recupero degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - Azione di ripetizione - Prescrizione decennale - Fondamento e distinzioni



Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti. (massima ufficiale)


 


FATTI DI CAUSA

1. Il Commissario liquidatore della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari S.c.a.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori ed il Liquidatore giudiziale dei beni ceduti ai creditori convennero in giudizio l'A.I.M.A. - Azienda per gl'interventi nel Mercato Agricolo, per sentir dichiarare l'illegittimità dell'ingiunzione Prot. n. 733, emessa il 15 aprile 1999, con cui era stato loro intimato il pagamento della somma di Lire 330.979.161.405, oltre interessi legali, a titolo di restituzione delle anticipazioni dell'80% concesse sull'integrazione al prezzo dei semi di soia per le campagne agricole 1989/1990 e 1990/1991, e per sentir condannare la convenuta al pagamento della differenza tra l'importo totale dell'integrazione e quanto versato a titolo di anticipazione.

Si costituì l'AIMA e resistette alla domanda, chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponendo, in subordine, domanda riconvenzionale di condanna delle attrici al pagamento delle somme indicate nell'ingiunzione, ovvero di accertamento dell'importo dovuto.

A seguito della soppressione dell'AIMA, si costituì inoltre l'AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di avete causa della convenuta, riportandosi alle difese di quest'ultima.

1.1. Con sentenza del 9 aprile 2009, il Tribunale di Roma accolse la domanda principale e parzialmente quella riconvenzionale, dichiarando la nullità dell'ingiunzione, condannando la Federconsorzi e la Liquidazione al pagamento della somma di Euro 80.169.087,20, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di restituzione delle sole anticipazioni relative alla campagna 1990/1991, e rigettando invece la domanda di restituzione di quelle relative alla campagna 1989/1990.

2. L'impugnazione proposta dalle attrici è stata rigettata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 6 marzo 2014 ha rigettato anche il gravame incidentale dell'AGEA.

Premesso che, almeno per la campagna 1989/1990, l'integrazione non era mai stata interamente pagata, e precisato che le questioni sollevate in sede di gravame riguardavano esclusivamente l'anticipo versato per la campagna 1990/1991, la Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto d'interesse, i motivi di appello riflettenti ulteriori vizi dell'ingiunzione, in quanto superati dalla dichiarazione di nullità della stessa.

Ha poi confermato la legittimazione passiva di entrambe le appellanti, rilevando che, in quanto sorto prima dell'omologazione del concordato preventivo, il credito azionato con l'ingiunzione doveva essere accertato in contraddittorio con l'impresa assoggettata alla procedura concorsuale e con il liquidatore giudiziale, che rivestiva la qualità di litisconsorte necessario, in quanto la creditrice non si era limitata a chiedere l'accertamento del proprio diritto, ma aveva proposto una domanda di condanna, idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato.

La Corte ha inoltre escluso l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, osservando che l'opposizione all'ingiunzione fiscale dà luogo ad un ordinario giudizio di opposizione, nel quale l'Amministrazione assume la veste di parte convenuta, cui spettano tutti i poteri collegati a tale posizione, ed il giudice deve procedere alla verifica non solo della legittimità dell'ingiunzione, ma anche della legittimità sostanziale della pretesa azionata. Precisato altresì che quella proposta dall'AGEA non era un'azione esecutiva, ma una domanda di accertamento e di condanna, ha ritenuto che la stessa non fosse subordinata ad un provvedimento di revoca dell'integrazione, in quanto il relativo diritto non era mai sorto.

In ordine alla prescrizione del diritto alla restituzione, la Corte ha ritenuto che l'azione proposta dall'AGEA, qualificabile come ripetizione d'indebito oggettivo, non fosse soggetta ai termini previsti dall'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CE del Consiglio del 18 dicembre 1995 e dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28 riguardanti le sanzioni amministrative e le misure punitive previste dalla legislazione comunitaria ed amministrativa. Ha richiamato in proposito i "considerando" del Regolamento, affermando anche l'irrilevanza del termine per la conservazione della documentazione relativa alla campagna agricola, previsto dall'art. 4 del Regolamento n. 89/2537/CE della Commissione dell'8 agosto 1989, in quanto riferibile alla fase anteriore al riconoscimento dell'aiuto, e solo indirettamente alla materia delle violazioni e delle sanzioni. Preso atto che l'AGEA si era limitata a chiedere la restituzione delle somme pagate prima dell'insorgenza del diritto all'integrazione, ha rilevato che il titolo del credito non era costituito da una sanzione e la causa petendi della domanda riconvenzionale non era costituita da un illecito amministrativo o da un'irregolarità comunitaria, concludendo pertanto per la qualificazione della domanda come azione di ripetizione dell'indebito. Ha ritenuto che tale qualificazione trovasse conferma nell'insussistenza ab origine del titolo giustificativo del pagamento, costituito dalla dichiarazione di vendita o consegna prevista dall'art. 9 del Regolamento n. 2537, osservando che l'efficacia costitutiva di tale adempimento, ai fini dell'insorgenza del diritto all'integrazione, emergeva sia dalla lettera della disciplina in esame che dalla sua ratto: premesso che quest'ultima consiste non solo nell'incentivare la coltivazione della soia, ma anche nell'assicurare l'effettiva immissione in commercio dei semi prodotti nel territorio della Comunità, ha rilevato che tale finalità si ripercuote sull'intera normativa, la quale prevede un meccanismo di controllo sull'intera filiera, subordinando la nascita del diritto all'integrazione all'avvenuta trasformazione dei semi di soia, ed il relativo pagamento alla trasmissione della dichiarazione di vendita o di consegna, la quale costituisce lo strumento indispensabile per snellire la procedura e rendere i controlli rapidi ed efficaci.

Ciò posto, la Corte ha rilevato che le attrici non avevano adempiuto l'onere, ad esse incombente, di fornire la prova della redazione e della consegna della predetta dichiarazione, essendosi limitate a richiamare le relative lettere di trasmissione, senza specificare le pagine della relazione del c.t.u. in cui erano menzionate ed i numeri dell'indice del fascicolo in cui erano indicate, ad evidenziare l'avvenuto svincolo delle polizze fideiussorie, senza considerare che le stesse servivano solo a garantire l'esecuzione delle operazioni previste dall'art. 20 del Regolamento, a far valere l'intervenuta archiviazione del procedimento volto ad accertare eventuali illeciti, senza tener conto dell'estraneità di questi ultimi all'oggetto del giudizio, e ad invocare un'autocertificazione sottoscritta dal Commissario governativo, la quale si limitava però a dare atto dell'avvenuta trasformazione dei semi. Ha aggiunto che la mancata redazione della dichiarazione era avvalorata dalla circostanza che, a dispetto del tempo trascorso, la liquidazione della Federazione era ancora in possesso di quelle relative alla campagna 1989/1990, nonchè da documenti dell'AIMA in cui se ne lamentava la mancata consegna fin dal 1993. Ha pertanto concluso che il diritto all'integrazione non era mai sorto, negando per altro verso l'esistenza di un diritto all'anticipazione, ed affermando che, mentre gli Stati possono legittimamente versare una parte della integrazione, la stessa dev'essere restituita, in quanto priva di titolo giustificativo, nel caso in cui il diritto all'integrazione non sorga.

Confermato pertanto che l'azione proposta era riconducibile all'art. 2033 c.c., la Corte ha ritenuto che la stessa fosse assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale, escludendone l'incompatibilità con le norme comunitarie, e segnatamente con quelle riguardanti le sanzioni amministrative e le misure punitive previste per irregolarità comunitarie, in quanto l'AGEA si era limitata a far valere il mancato completamento della procedura per l'acquisto del diritto all'integrazione. Ha inoltre escluso che il valore attribuito alla dichiarazione di vendita si ponesse in contrasto con il principio di proporzionalità recepito dall'art. 28 del Regolamento n. 2537, osservando che quest'ultimo non consente il ricorso ad altra documentazione, ma stabilisce che la dichiarazione costituisce un elemento indispensabile, anche se non sufficiente per la nascita del diritto all'integrazione. Ha aggiunto che, in quanto rigorosamente letterale, l'interpretazione prescelta risultava ancor più rigida di quella adottata dal Giudice di primo grado, ed ha negato rilevanza alle funzioni pubbliche svolte dalla Federconsorzi, osservando che le stesse non le avevano impedito di assolvere puntualmente gli oneri posti a suo carico per le campagne agricole precedenti. Ha ritenuto altresì irrilevante il comportamento approssimativo tenuto dall'AIMA, escludendo anche la configurabilità di una causa di forza maggiore impeditiva della redazione e trasmissione dei documenti richiesti.

La Corte ha ritenuto infine non provato che, nel ricevere il pagamento dell'anticipazione, la Federconsorzi avesse agito in mala fede, confermando inoltre che la riconducibilità della domanda all'art. 2033 c.c. e l'anteriorità del diritto azionato rispetto all'omologazione del concordato ne escludevano la prededucibilità ed imponevano all'AGEA di concorrere con gli altri creditori.

3. Avverso la predetta sentenza la Federconsorzi e la Liquidazione hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. L'AGEA ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, articolato in due motivi, ed anch'esso illustrato con memoria.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, le ricorrenti denunciano la violazione o la falsa applicazione degli artt. 36,101,105 e 167 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna della Liquidazione alla restituzione, senza considerare che la stessa, oltre a non essere destinataria dell'ingiunzione, non avendo ricevuto alcuna anticipazione, non era il soggetto passivo dell'azione restitutoria, avente carattere personale e circoscritta al solvens ed al destinatario del pagamento, ma era intervenuta in giudizio soltanto ad adiuvandum, a sostegno delle ragioni fatte valere dalla Federconsorzi. Premesso che la Liquidazione è sorta soltanto a seguito dell'omologazione del concordato, osservano che, al momento della percezione dell'anticipazione da parte della Federconsorzi, essa non esisteva ancora, e non poteva quindi assumere la veste di soggetto passivo della domanda riconvenzionale proposta dall'AGEA, fondata su un credito sorto prima dell'apertura della procedura concorsuale.

1.1. Non merita consenso, al riguardo, l'eccezione sollevata dalla difesa erariale, secondo cui la predetta questione, sollevata per la prima volta con l'atto di appello, risulterebbe inammissibile, in quanto, avendo ad oggetto la titolarità passiva del rapporto controverso, il cui difetto non è rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere fatta valere nei tempi e nei modi prescritti per le eccezioni di parte.

La titolarità attiva e passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, al cui riscontro il giudice deve provvedere d'ufficio, ai fini della decisione sul merito della controversia: la relativa contestazione non costituisce pertanto un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, ed è conseguentemente proponibile in ogni fase del giudizio, ferme restando le preclusioni eventualmente maturate per l'allegazione di fatti costitutivi, modificativi o impeditivi non risultanti dagli atti; qualora pertanto, come nella specie, la questione trovi fondamento nella disciplina legale del rapporto, e la sua risoluzione non richieda l'accertamento di fatti non dedotti in precedenza, la mancata deduzione o rilevazione della stessa nel giudizio di primo grado non ne esclude la proponibilità in appello, a meno che sul punto non si sia formato il giudicato interno (cfr. Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n. 2951; Cass., Sez. III, 15/05/2018, n. 11744; Cass., Sez. VI, 20/12/2017, n. 30545).

1.2. La questione sollevata dalle ricorrenti con l'atto di appello, e puntualmente riproposta in questa sede, non atteneva d'altronde esclusivamente alla fondatezza della domanda avanzata dall'AGEA nei confronti della Liquidazione, ma ancor prima all'ammissibilità della stessa, da considerarsi nuova, in quanto rivolta nei confronti di un soggetto che non era stato destinatario dell'ingiunzione opposta.

Anche sotto tale profilo, la censura deve considerarsi ammissibile, dal momento che, nel regime delle preclusioni introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), la novità delle domande proposte nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello (cfr. Cass., Sez. III, 24/01/2012, n. 947; v. anche Cass., Sez. II, 31/05/ 2017, n. 13769; 30/11/2011, n. 25598).

1.3. Il motivo è peraltro fondato, sotto entrambi i profili dedotti.

Nel rigettare l'eccezione d'inammissibilità della domanda proposta dalla AGEA, la sentenza impugnata ha richiamato il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l'opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa fatta valere con il provvedimento impugnato, nel quale, diversamente da quanto accade nell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la veste di attore in senso non soltanto formale, ma anche sostanziale, mentre l'Amministrazione opposta è parte convenuta, con la conseguenza che vanno ad essa riconosciuti tutti i poteri processuali ordinariamente ricollegabili a tale posizione, ivi compreso quello di proporre domande riconvenzionali (cfr. Cass., Sez. V, 13/10/2006, n. 22027; Cass., Sez. I, 16/11/2000, n. 14861; v. anche Cass., Sez. I, 25/06/2009, n. 14905; Cass., Sez. III, 11/02/2009, n. 3341). Tale orientamento ha tuttavia costituito oggetto di rimeditazione da parte della più recente giurisprudenza in materia di riscossione delle entrate tributarie e doganali, la quale, pur riconoscendo che la funzione di accertamento propria dell'ingiunzione fiscale comporta, in mancanza di opposizione, la definitività di quanto in essa dichiarato relativamente alla debenza dell'imposta e posto a base della pretesa erariale, ha rilevato che, in caso d'impugnazione, tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, ivi compresa la riferibilità della stessa al contribuente, vanno allegati e provati dall'Amministrazione finanziaria, restando l'opponente soggetto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa (Cass., Sez. V, 12/12/2013, n. 27816; 18/06/2010, n. 14812; 6/09/2006, n. 19194). E' stato quindi affermato che nel giudizio di opposizione l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, ma non in senso sostanziale, e tale considerazione è stata estesa anche all'ipotesi di riscossione delle entrate non tributarie, in particolare a quelle riconducibili a rapporti di diritto privato, essendo stata ritenuta irrilevante, a tal fine, la circostanza che l'ingiunzione cumuli in sè la natura e la funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo potere di autoaccertamento, dal momento che ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione il provvedimento in questione costituisca di per sè prova di quanto in esso affermato o sia assistito da una presunzione di verità (cfr. Cass., Sez. I, 16/05/2016, n. 9989; 3/11/2011, n. 22792; Cass., Sez. III, 24/07/2002, n. 10821). In virtù di tali considerazioni, si è anche escluso che nel giudizio di opposizione l'Amministrazione possa proporre domande riconvenzionali, con la sola precisazione che non è riconducibile a tale nozione la domanda di conferma dell'ingiunzione opposta, la quale deve ritenersi ammissibile, indipendentemente dalla terminologia concretamente adottata, avendo ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa erariale, sulla quale il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi per effetto dell'opposizione, e risultando comunque improduttiva di conseguenze negative sul piano del diritto alla difesa e dei limiti del contraddittorio, fissati dall'accertamento e dalle ragioni dell'opposizione (cfr. Cass., Sez. I, 3/11/2011, n. 22792; 31/03/2010, n. 7951; Cass., Sez. V, 18/06/2010, n. 14812). Alla stregua di tale orientamento, ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, non merita consenso la sentenza impugnata, nella parte in cui ha qualificato come riconvenzionale la domanda di condanna al pagamento proposta dall'Agenzia nei confronti di entrambe le attrici, ritenendola ammissibile, in virtù della posizione di convenuta spettante all'Amministrazione e dell'oggetto del giudizio, individuato nell'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa erariale: tale ragionamento, condivisibile in ordine alla posizione della Federconsorzi, a carico della quale era stata emessa l'ingiunzione, non poteva essere esteso alla Liquidazione, nei confronti della quale la predetta domanda rivestiva carattere di novità, essendo tale soggetto intervenuto nel giudizio esclusivamente a sostegno della domanda di accertamento dell'illegittimità dell'ingiunzione, in quanto avente la posizione di terzo rispetto al provvedimento impugnato ed interessato soltanto indirettamente alla pretesa con lo stesso azionata.

1.4 A sostegno della ritenuta responsabilità della Liquidazione per la restituzione delle anticipazioni accordate alla Federconsorzi, la sentenza impugnata ha richiamato alcune pronunce di legittimità, secondo cui, in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, ove il creditore agisca proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario (cfr. Cass., Sez. I, 30/07/2009, n. 17748; Cass., Sez. lav., 26/07/2001, n. 10250; nel medesimo senso, v. Cass., Sez. lav., 27/07/2006, n. 17159; Cass., Sez. I, 29/04/ 1999, n. 4301). L'indirizzo in questione, sviluppatosi in contrapposizione ad un altro orientamento che affermava la legittimazione esclusiva del debitore, e consolidatosi a seguito della composizione del contrasto di giurisprudenza da parte delle Sezioni Unite, trovava la sua giustificazione nella considerazione che il concordato preventivo per cessione dei beni comporta una scissione tra la titolarità del debito, che resta al debitore, e la legittimazione all'adempimento, che compete al liquidatore (cfr. Cass., Sez. Un., 28/05/ 1987, n. 4779). Gli anni più recenti hanno fatto tuttavia registrare una progressiva riemersione dell'opposto orientamento, divenuto ormai prevalente, nell'ambito del quale la conferma che il concordato preventivo con cessione dei beni non comporta il trasferimento agli organi della procedura della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti si accompagna alla sottolineatura dei limiti intrinseci del mandato conferito al liquidatore, i cui poteri di gestione, in quanto finalizzati alla liquidazione ed al riparto, hanno indotto a circoscriverne la legittimazione, anche processuale, ai soli rapporti sorti nel corso ed in funzione delle operazioni legate alla predetta fase della procedura (cfr. Cass., Sez. I, 19/10/2017, n. 24683; Cass., Sez. V, 28/07/2017, n. 18823; Cass., Sez. II, 4/09/2015, n. 17606). E' noto d'altronde che nel concordato preventivo, a differenza di quanto accade nel fallimento, il debitore subisce uno spossessamento attenuato, nel senso che conserva non solo la proprietà, ma anche l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, almeno fino al momento dell'omologazione, con le sole limitazioni connesse alla natura della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale alla soddisfazione dei creditori secondo le modalità pianificate; egli, inoltre, conserva la capacità processuale, ed è quindi legittimato ad esercitare le azioni nei confronti dei terzi e a resistervi, a tutela del proprio patrimonio, con la conseguenza che anche l'accertamento delle pretese creditorie, ai fini del quale non è previsto uno specifico subprocedimento, deve aver luogo nei suoi confronti, salva la facoltà del commissario giudiziale di spiegare intervento nel giudizio (cfr. Cass., Sez. III, 24/06/1993, n. 7002; Cass., Sez. lav., 12/11/1980, n. 6061; Cass., Sez. II, 2/08/1977, n. 3391). Tale situazione non subisce mutamenti per effetto dell'omologazione del concordato, la quale, pur segnando la chiusura della procedura, non comporta, nel concordato con cessione dei beni, il riacquisto da parte del debitore dei poteri di gestione e disposizione, che vengono trasferiti al liquidatore, ma neppure la perdita della titolarità dei propri beni e rapporti giuridici, in ordine ai quali il debitore è conseguentemente legittimato ad agire e resistere in giudizio, indipendentemente dalla natura di accertamento o di condanna dell'azione in concreto esercitata, fatta salva la facoltà d'intervento in giudizio del liquidatore, nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto rapporti attinenti alla fase liquidatoria-distributiva. Tra questi rapporti non è annoverabile, nella specie, quello posto a fondamento dell'ingiunzione impugnata e della domanda riconvenzionale proposta dall'AGEA, avendo lo stesso ad oggetto un credito che, pur essendo maturato in epoca successiva all'omologazione del concordato, non ha alcun collegamento con le operazioni di liquidazione e di distribuzione, e risulta quindi estraneo all'ambito del mandato conferito al liquidatore: a quest'ultimo può quindi riconoscersi la legittimazione a spiegare intervento nel presente giudizio, in quanto interessato al relativo accertamento, per l'incidenza che lo stesso può spiegare ai fini della liquidazione, ma non la titolarità passiva del rapporto controverso, spettante esclusivamente alla Federconsorzi, con la conseguenza che nei suoi confronti non avrebbe potuto essere pronunciata la condanna al pagamento.

2. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 3, n. 1, Regolamento n. 95/2988/CEE, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'intervenuta prescrizione del credito azionato. Premesso che la pretesa azionata non era configurabile come ripetizione dell'indebito, non essendo fondata sul difetto originario o sopravvenuto della causa del pagamento, ma sull'incompletezza della documentazione richiesta a consuntivo della regolamentazione dell'aiuto alla soia, sostengono che erroneamente la Corte di merito ha escluso l'applicabilità del termine prescrizionale previsto dall'art. 3, n. 1 cit., la cui operatività non è circoscritta alle misure sanzionatorie, trattandosi di una normativa generale volta a perseguire irregolarità relative al diritto comunitario. Aggiungono che la contestazione dell'irregolarità ha avuto luogo nel 1999, quando era già entrato in vigore il Regolamento n. 95/2988/CEE, il quale, oltre a comportare l'abrogazione in parte qua del Regolamento n. 89/2537/CEE, peraltro non recante alcun termine di prescrizione, avrebbe dovuto trovare applicazione a tutti i procedimenti amministrativi, imponendo la disapplicazione di qualsiasi disposizione legislativa o amministrativa nazionale con esso contrastante. In subordine, sollevano una questione d'interpretazione dell'art. 3 n. 1 del Regolamento n. 95/2988/CEE, sollecitando la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE, al fine di stabilire se tale disposizione si applichi anche alle violazioni previste dai Regolamenti nn. 89/2537/CEE e 85/2194/CEE, faccia salve le norme nazionali che prevedono la prescrizione decennale, o consenta agli Stati membri di stabilire un termine più lungo solo mediante un apposito provvedimento normativo o amministrativo.

2.1. Il motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l'assoggettamento dell'azione proposta dall'AGEA ai termini previsti dal Regolamento n. 95/2988/CEE.

Benvero, non può condividersi la tesi sostenuta dalle ricorrenti, secondo cui la predetta azione non è riconducibile all'art. 2033 c.c., in quanto tale disposizione presuppone l'insussistenza della causa in virtù della quale ha avuto luogo il pagamento, non configurabile nel caso in esame, in cui alla Federazione è stata contestata semplicemente l'incompletezza della documentazione richiesta a consuntivo dai Regolamenti nn. 85/2194/CEE e 89/2537/CEE, e quindi un'irregolarità relativa al diritto comunitario. Com'è noto, infatti, la disciplina della ripetizione dell'indebito riveste una portata generale, riferendosi a tutte le ipotesi di restituzione di somme pagate in virtù di un titolo inesistente, sia nel caso di carenza originaria dello stesso che nel caso d'inesistenza sopravvenuta, totale o parziale (cfr. Cass., Sez. lav., 11/07/2018, n. 18266; Cass., Sez. III, 4/04/2014, n. 7897): essa, pertanto, trova applicazione anche al recupero d'importi corrisposti a titolo di benefici previsti da norme comunitarie, non solo nel caso in cui il versamento abbia avuto luogo in assenza dei relativi presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso in cui il relativo titolo, originariamente esistente, sia successivamente venuto meno per decadenza o revoca, senza che risulti a tal fine necessaria la previa adozione di un atto di accertamento o liquidazione (cfr. Cass., Sez. I, 23/07/2014, n. 16724; 20/ 09/1997, n. 9335; Cass., Sez. III, 22/01/1998, n. 604); ciò indipendentemente dalla riconducibilità della richiesta di restituzione alla commissione d'illeciti o irregolarità, la cui configurabilità, rilevante esclusivamente ai fini dell'applicazione delle sanzioni comminate dalla normativa di riferimento, consente all'Amministrazione di provvedere congiuntamente al recupero delle somme versate ed all'irrogazione delle sanzioni con il procedimento previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898, ma non esclude la facoltà di agire separatamente per la ripetizione di quanto pagato, con gli strumenti contemplati dal diritto comune (cfr. Cass., Sez. I, 23/07/2014, n. 16724; 9/06/2010, n. 13888; 9/08/1997, n. 7448). E' quanto accaduto nel caso in esame, in cui l'Agenzia, pur avendo posto a fondamento dell'ingiunzione notificata alla Federconsorzi (e della domanda riconvenzionale proposta a seguito dell'opposizione) la mancata trasmissione delle dichiarazioni di vendita relative ai quantitativi di soia per i quali l'intimata aveva ottenuto l'anticipazione sull'integrazione relativa alla campagna 1990/1991, si è limitata a chiedere la restituzione degli importi anticipati, senza fare alcun cenno all'irrogazione delle relative sanzioni.

2.2. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, l'inquadramento della domanda proposta in via riconvenzionale nella disciplina dettata dall'art. 2033 c.c. non può considerarsi sufficiente ai fini dell'esclusione dell'applicabilità del Regolamento n. 95/2988/CEE, ed in particolare del termine di prescrizione quadriennale previsto dall'art. 3, n. 1.

La Corte di Giustizia UE, al cui esame la questione è stata più volte sottoposta, ha infatti ribadito costantemente che tale disposizione si riferisce a qualunque irregolarità definita nell'art. 1, n. 2 del medesimo Regolamento, e cioè a "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite", affermando quindi che il termine di prescrizione quadriennale da essa previsto è applicabile sia alle irregolarità che conducono all'imposizione di una sanzione amministrativa ai sensi dello art. 5 del Regolamento, sia a quelle che costituiscono oggetto di una misura amministrativa in base all'art. 4, misura avente ad oggetto la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, senza avere tuttavia natura di sanzione (cfr. Corte di Giustizia UE, 15/01/2009, in causa C-281/07, Bayerische Hypoteken - und Vereinsbank; 24/06/2004, in causa C-278/02, Handlbauer). Premesso che prima dell'adozione del Regolamento n. 95/2988/CEE le controversie relative al recupero d'importi corrisposti indebitamente in forza del diritto comunitario dovevano essere risolte dai giudici nazionali applicando il diritto nazionale (salvi i limiti posti dal diritto comunitario, nel senso che le modalità previste dal diritto nazionale non potevano risolversi nel rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la restituzione degli aiuti non dovuti e che l'applicazione di esso doveva avvenire in modo non discriminatorio rispetto alle procedure intese alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo), la giurisprudenza comunitaria ha affermato che con l'art. 3, n. 1 il legislatore comunitario ha inteso stabilire una norma generale sulla prescrizione applicabile in materia, con cui ha volutamente ridotto a quattro anni il periodo durante il quale le autorità degli Stati membri, agendo in nome e per conto del bilancio dell'Unione, devono procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (cfr. Corte di Giustizia UE, 29/01/2009, in cause da C-278/07 a C-280/07, Josef Vosding Schlacht-, und Zerlegebetrieb ed altri).

Non può quindi dubitarsi dell'applicabilità del termine in questione anche alla domanda in esame, avente ad oggetto la restituzione di somme percepite a titolo di anticipo su un beneficio previsto da norme comunitarie, per effetto dell'inadempimento degli oneri documentali posti a carico del beneficiario; nessun rilievo può assumere, in proposito, la distinzione, prospettata dalla sentenza impugnata, tra l'azione di recupero fondata sul venir meno del diritto all'integrazione, determinato dalla revoca del provvedimento di concessione o dalla decadenza per inadempimento degli obblighi posti a carico del beneficiario, e quella di ripetizione delle anticipazioni fondata sulla mancata insorgenza del predetto diritto, in conseguenza dell'omessa trasmissione delle dichiarazioni di vendita: l'art. 4 del Regolamento n. 95/2988/CEE, nel disciplinare le misure che non costituiscono sanzioni, equipara infatti, come effetto degli atti che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario al diritto comunitario, il mancato riconoscimento del vantaggio alla revoca dello stesso (n. 3), in riferimento alla quale prevede l'obbligo di versare o rimborsare gl'importi dovuti o indebitamente percepiti, ivi compresi quelli ricevuti a titolo di anticipo, disponendo altresì la perdita della garanzia costituita al momento della percezione (n. 1). Sotto il profilo concettuale, d'altronde, se si considera che la trasmissione delle dichiarazioni di vendita costituisce un adempimento specificamente prescritto per il conseguimento dell'integrazione, al pari di quelli imposti al beneficiario per la conservazione del relativo diritto, non vi è ragione di distinguere a seconda che il recupero degl'importi erogati sia giustificato dall'inosservanza dell'una o delle altre prescrizioni, trattandosi in entrambi i casi di "irregolarità" nell'ampia accezione emergente dall'art. 1, n. 2, del Regolamento.

2.3. Nel ribadire l'applicabilità del termine di prescrizione previsto dallo art. 3 n. 1 a qualsiasi irregolarità che comporti l'imposizione di una misura amministrativa ai sensi dell'art. 4, la giurisprudenza comunitaria ne ha escluso, in linea di principio, l'operatività in riferimento alle violazioni commesse in epoca anteriore alla entrata in vigore del Regolamento, affermando che, in forza del principio di certezza del diritto, non può ritenersi consentito alle autorità nazionali di recuperare i relativi debiti, ove gli stessi risultino già prescritti in virtù delle norme nazionali sulla prescrizione applicabili alla data della commissione dell'irregolarità; ha chiarito inoltre che, per i debiti non ancora prescritti in base alla normativa nazionale, l'entrata in vigore del Regolamento ha comportato l'immediata applicabilità dell'art. 3, n. 1, con la conseguenza che il debito deve ritenersi prescritto nel termine di quattro anni dalla commissione dell'irregolarità, a meno che non sia stato adottato un atto sospensivo, da intendersi come atto dell'autorità competente portato a conoscenza della persona interessata, avente natura istruttoria o volto a perseguire l'irregolarità (cfr. Corte di Giustizia UE, 29/01/ 2009, in cause da C-278/07 a 280/07, cit.); rilevato tuttavia che dello art. 3, il n. 3 fa salva la possibilità per gli Stati membri di applicare un termine più lungo di quello previsto dal n. 1, la Corte di Giustizia ha affermato che gli Stati membri conservano un ampio potere discrezionale in ordine alla fissazione di termini più lunghi da applicarsi in caso d'irregolarità che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, precisando che detti termini possono essere desunti anche da disposizioni di diritto comune anteriori alla data di adozione del Regolamento, e riconoscendo quindi che, in mancanza di una norma riguardante un settore specifico, è ammissibile un'applicazione decisa in via giurisprudenziale di una disposizione di carattere generale che prevede un termine di prescrizione superiore a quattro anni, a condizione che la stessa risulti da un lato prevedibile, in ossequio al principio di certezza del diritto, e dall'altro proporzionata, nel senso che non vada manifestamente oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di tutela degl'interessi finanziari dell'Unione (cfr. Corte di Giustizia UE, 17/09/2014, in causa C-341/13, Cruz & Companhia; 5/05/2011, in causa C-201/10, Ze Fu Fleischhandel; 22/12/ 2010, in causa C-131/10, Corman).

Tali pronunce hanno dato conforto all'orientamento precedentemente affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel riconoscere l'applicabilità del Regolamento n. 95/2988/CEE a tutti gli atti di natura amministrativa adottati dalle autorità nazionali o comunitarie e miranti a perseguire irregolarità relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, aveva già ribadito più volte che il termine di prescrizione quadriennale previsto dall'art. 3, n. 1 è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo. In ossequio a tale principio, e con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della L. n. 898 del 1986 per indebita percezione di aiuti comunitari, era stato affermato che non contrastano con il predetto Regolamento le disposizioni nazionali anteriori alla sua entrata in vigore che, come la L. n. 689 del 1981, art. 28 prevedono un termine di prescrizione superiore a quattro anni, concludendosi pertanto che le stesse devono essere applicate, anche se preesistenti alla fonte normativa comunitaria (cfr. Cass., Sez. II, 16/05/2008, n. 12488; 22/01/2007, n. 1274; Cass., Sez. I, 27/06/2006, n. 14828; 1/02/2005, n. 1995).

Quest'ultimo principio, invocato nel giudizio di merito a sostegno della applicabilità dell'art. 28 cit., non è tuttavia applicabile alla vicenda in esame, la quale, pur traendo origine da irregolarità commesse in epoca anteriore all'entrata in vigore del Regolamento n. 95/2988/CEE, non ha ad oggetto l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni accertate, ma il recupero degl'importi erogati a titolo di anticipazione, ed esula pertanto dall'ambito applicativo della L. n. 898 del 1986: quest'ultima, infatti, pur recando all'art. 3, comma 1, un espresso riferimento all'obbligo di restituire l'indebito, non ne detta un'apposita disciplina, avente carattere speciale rispetto a quella di cui all'art. 2033 c.c. ma si limita a regolare la determinazione degli importi dovuti a titolo di sanzione ed a consentirne la riscossione congiunta con quelli dovuti in restituzione, a tal fine rinviando alla L. n. 689 del 1981, la cui disciplina, ivi compresa quella della prescrizione, riguarda anch'essa esclusivamente le sanzioni amministrative. La prescrizione del diritto alla restituzione degl'importi anticipati resta pertanto assoggettata alla disciplina generale della ripetizione dell'indebito, in virtù della quale trova applicazione l'ordinario termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c., nella specie pacificamente non ancora decorso alla data di notificazione dell'ingiunzione. Il riferimento al predetto termine non si pone in alcun modo in contrasto con le condizioni indicate dalla giurisprudenza comunitaria, essendo lo stesso previsto da una disposizione di carattere generale, la cui applicazione in tema di recupero degli aiuti comunitari doveva considerarsi prevedibile in assenza di una disciplina speciale della prescrizione vigente all'epoca di commissione delle irregolarità in questione, e la cui durata, pur risultando pari ad oltre il doppio di quella del termine previsto dal Regolamento, non espone gli operatori ad una situazione d'incertezza giuridica per un periodo superiore a quello ordinariamente necessario ad un'Amministrazione diligente per effettuare i necessari controlli ed avviare la procedura di recupero.

2.4. Le censure proposte dalle ricorrenti vanno pertanto rigettate, senza che occorra disporre la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE, ai fini della risoluzione in via pregiudiziale della questione interpretativa da esse sollevata.

Com'è noto, infatti, l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di effettuare la remissione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'UE (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, ciò che si verifica ogni qualvolta la questione sia ritenuta non rilevante ai fini della decisione, ovvero quando, come nella specie, la Corte reputi di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte Europea ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile o non obbligato il rinvio pregiudiziale (cfr. ex plurimis, Corte di Giustizia UE, 18/07/2013, in causa C-136/12, Consiglio nazionale dei geologi; 21/07/ 2011, in causa C-104/10, Kelly; 16/12/2008, in causa C-210/06, Cartesio; Cass., Sez. Un., 10/09/2013, n. 20701; 24/05/2007, n. 12067; 2/04/2007, n. 8095).

3. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, 9, 21, 28, 32 e 35 del Regolamento n. 89/2537/ CEE e degli artt. 2 e 3 del Regolamento n. 85/2194/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il diritto all'integrazione non sorge con la dichiarazione di vendita o di consegna, ma con la trasformazione dei semi di soia, la cui prova può essere fornita non solo mediante la predetta dichiarazione, ma anche con altri documenti o elementi pertinenti, avendo il legislatore comunitario inteso privilegiare, conformemente al principio di proporzionalità, l'interesse all'effettività delle operazioni, rispetto a quello all'osservanza delle relative formalità. Gli artt. 9 e 28 del Regolamento n. 89/2537/CEE non introducono alcuna preclusione all'ammissibilità di altri documenti o elementi, ma si limitano a richiedere che l'organismo responsabile del controllo accerti la corrispondenza del quantitativo di semi effettivamente consegnato ad un trasformatore a quelli entrati nell'impresa ed identificati prima dell'uscita dall'impresa, consentendo il versamento anticipato dell'integrazione, purchè sia stata fornita una corrispondente cauzione, imponendo la conservazione della contabilità di magazzino per almeno tre anni, e facendo espressamente salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso, le ricorrenti sollevano una questione d'interpretazione degli artt. 9, 21 e 28 del Regolamento n. 89/2537/CEE, sollecitando la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE, al fine di stabilire se il diritto all'integrazione sia subordinato alla presentazione della dichiarazione di vendita o di consegna, o possa essere riconosciuto sulla base di altri documenti o elementi pertinenti, e, nel primo caso, se la disciplina in esame sia conforme ai principi generali di affidamento, adeguatezza, proporzionalità ed equità.

4. Con il quarto motivo, le ricorrenti denunciano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver tenuto conto soltanto apparentemente degli elementi di fatto da loro dedotti, dai quali poteva desumersi l'avvenuta trasmissione della documentazione richiesta dall'AIMA, ed in particolare delle lettere di trasmissione e della mancata escussione delle cauzioni, in ordine alle quali la Corte di merito si è limitata a formulare mere congetture.

5. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti questioni intimamente connesse tra loro, sono infondati.

L'efficacia costitutiva del diritto all'integrazione, che la sentenza impugnata ha attribuito alla dichiarazione di vendita o di consegna prevista dallo art. 9 del Regolamento n. 89/2357/CEE, trova infatti giustificazione non solo nel ruolo centrale che tale atto assume ai fini del regolare funzionamento del sistema di controlli previsto dalla disciplina comunitaria, volto ad assicurare che i semi di soia prodotti nel territorio della Comunità vengano messi effettivamente in commercio, ma nella stessa lettera delle norme regolamentari, le quali condizionano alla presentazione della dichiarazione l'insorgenza del predetto diritto e la concreta erogazione del relativo importo. L'art. 2 del Regolamento n. 85/2194/CEE non si limita infatti a subordinare il riconoscimento dell'integrazione all'assunzione da parte del primo acquirente del generico impegno di fornire "altri documenti giustificativi" necessari per il controllo, oltre a quello di tenere una contabilità di magazzino conforme a determinate disposizioni (lett. a), ma richiede specificamente il deposito presso l'organismo competente del contratto stipulato con il produttore e della dichiarazione recante l'indicazione del quantitativo di semi di soia effettivamente consegnati (lett. b); tale deposito, ai sensi dell'art. 4, deve addirittura precedere la presentazione della domanda d'integrazione, la quale deve riferirsi ai quantitativi di semi risultanti dalle dichiarazioni e dai contratti depositati; l'art. 3, nel subordinare il versamento dell'integrazione all'accertamento dell'avvenuta trasformazione, vendita o consegna dei semi di soia, ne consente il pagamento anticipato non già dietro la mera prestazione di una cauzione di pari entità, ma "su presentazione della dichiarazione di consegna", accompagnata dalla predetta cauzione. Gli artt. 8 e 9 del Regolamento n. 89/2357/CEE impongono la forma scritta per la dichiarazione di vendita o di consegna, distinguendola dal contratto di vendita, disciplinato dall'art. 6, prevedendo specificamente le indicazioni da riportare nella stessa, fissando il termine per la sua presentazione e disponendo espressamente che l'inosservanza dello stesso comporta la perdita del diritto all'integrazione; la dichiarazione costituisce poi un presupposto essenziale per l'identificazione dei semi, da effettuarsi in base alle indicazioni nella stessa contenute (art. 11, n. 1), nonchè per il calcolo dell'integrazione (art. 32), e rappresenta il termine essenziale di riferimento per la verifica dei quantitativi venduti o consegnati (art. 28); l'art. 32 subordina infine il pagamento dell'integrazione alla presentazione della parte del titolo recante l'identificazione dei semi (la cui compilazione presuppone, come si è detto, la presentazione della dichiarazione), prevedendo inoltre che, ove il primo acquirente non sia un trasformatore riconosciuto, l'integrazione è pagata solo dopo il ricevimento della dichiarazione, e consentendone anche il versamento anticipato, non appena è stata effettuata l'identificazione dei semi, ma previo versamento di un'adeguata cauzione e subordinatamente alla presentazione del contratto di vendita o di consegna. Può quindi concludersi che, sebbene il riconoscimento dell'integrazione non sia collegato alla mera dichiarazione di vendita o consegna, ma al fatto materiale dell'intervenuta trasformazione dei semi di soia nell'ambito della Comunità, come sostengono le ricorrenti, la presentazione della dichiarazione rappresenta un elemento essenziale della fattispecie costitutiva del relativo diritto, in assenza del quale non si può nemmeno stabilire se quest'ultimo sia effettivamente sorto, risultando impossibile l'identificazione dei quantitativi di soia ai quali si riferisce la domanda, tra quelli eventualmente venduti o consegnati dal medesimo soggetto: determinante in tal senso è la considerazione della natura intrinsecamente fungibile del prodotto in questione, le cui partite sono destinate a confondersi con altre dello stesso genere, a meno che, come specificamente previsto dalla disciplina comunitaria, non vengano puntualmente identificate ed annotate in una separata contabilità di magazzino, in modo tale da consentire la ricostruzione delle operazioni cui vengano successivamente sottoposte. Non può condividersi, in contrario, il richiamo delle ricorrenti alle norme regolamentari che consentono al richiedente di avvalersi di "altri documenti o elementi pertinenti" ai fini del controllo del diritto all'integrazione (art. 2, lett. a, del Regolamento n. 85/2194/CEE, art. 28 del Regolamento n. 89/2357/CEE), fissano il termine di tre anni dalla domanda per la conservazione della contabilità di magazzino (art. 4, lett. c, del Regolamento n. 89/2357/CEE), fanno salvi i casi di forza maggiore ai fini del rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione di vendita (art. 21 del Regolamento n. 89/2357/CEE) ed impongono una sollecita effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazione (art. 35 del Regolamento n. 89/2357/CEE): tali disposizioni, lungi dal dispensare il richiedente dalla presentazione della dichiarazione di vendita o consegna, ne confermano la necessità, presupponendo la previa identificazione dei quantitativi di soia venduti o consegnati, e limitandosi a disciplinare il ritardo nel deposito, ad ammettere la produzione di documentazione integrativa in sede di controllo ed a sollevare il richiedente dall'onere di conservare la sola documentazione prescritta dall'art. 3 del Regolamento n. 89/2357/CEE, non comprendente la predetta dichiarazione. Nella specie, d'altronde, la situazione di confusione organizzativa e contabile determinatasi a seguito della sottoposizione della Federconsorzi alla procedura concorsuale non sarebbe in alcun caso qualificabile come causa di forza maggiore idonea a giustificare la mancata produzione delle dichiarazioni di vendita o consegna, trattandosi di un fenomeno tutt'altro che indipendente dalla volontà della richiedente, in quanto ascrivibile ad un difetto di diligenza nella conservazione della documentazione contabile.

5.1. L'affermazione dell'efficacia costitutiva delle predette dichiarazioni non ha d'altronde impedito alla Corte di merito di verificare l'eventuale acquisizione agli atti di elementi sostitutivi di carattere documentale, idonei a dimostrarne anche in via induttiva l'avvenuta presentazione, e quindi a giustificare il riconoscimento del diritto all'integrazione. In proposito, la sentenza impugnata ha opportunamente evidenziato l'impossibilità d'individuare le lettere di trasmissione delle dichiarazioni, nell'ambito della vastissima documentazione prodotta dalle parti, ed ha ritenuto non significativo l'avvenuto svincolo delle cauzioni, in quanto anteriore alla trasformazione e comunque ipoteticamente riconducibile anche a negligenza dell'Amministrazione, reputando altresì irrilevante l'intervenuta archiviazione del procedimento volto ad accertare l'eventuale commissione d'illeciti, in quanto non attinente all'oggetto del giudizio, ed inattendibile l'autocertificazione prodotta dalla Federconsorzi, in quanto generica e comunque contrastante con l'accertata disponibilità delle dichiarazioni relative alle campagne precedenti e successive a quella cui si riferiscono le anticipazioni delle quali è stata chiesta la restituzione.

Nel contestare tale apprezzamento, le ricorrenti non sono in grado d'indicare circostanze di fatto emerse dal dibattito processuale ed idonee ad orientare in senso diverso la decisione, che siano rimaste trascurate nella sentenza impugnata, ma si limitano ad insistere sulla reperibilità delle lettere di trasmissione, specificandone anche la posizione nell'indice del fascicolo depositato in primo grado, senza però dimostrare di aver fornito tali indicazioni al Giudice di appello; nel ribadire il valore sintomatico degli altri elementi addotti, e segnatamente della mancata escussione delle cauzioni, esse insistono sull'insufficienza e la contraddittorietà delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito, senza considerare che, per effetto della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il controllo del Giudice di legittimità in ordine alla motivazione della sentenza impugnata risulta ormai circoscritto alla pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, restando pertanto escluso ogni profilo di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, a meno che la stessa non si traduca in un vizio così grave da impedire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez. III, 12/10/2017, n. 23940; Cass., Sez. VI, 6/07/2015, n. 13928).

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1360 e 2033 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver qualificato l'azione come ripetizione dell'indebito, e per aver conseguentemente riconosciuto gl'interessi con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Sostiene infatti che, trattandosi di un pagamento la cui legittimità era subordinata alla consegna della prescritta documentazione, la mancata trasmissione di quest'ultima era configurabile come una condizione risolutiva, il cui avveramento comportava l'obbligo di restituzione dell'anticipo con effetto retroattivo, con la conseguente decorrenza degl'interessi dalla data del pagamento, indipendentemente dallo stato soggettivo dell'accipiens.

7. Con il secondo motivo, la controricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione dell'art. 2033 c.c. e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 55 e 189 affermando che la qualificazione della domanda come ripetizione dell'indebito, con la conseguente esclusione dell'efficacia retroattiva della mancata prova del diritto all'integrazione, avrebbe imposto di ritenere che il credito fosse sorto dopo l'apertura del concordato preventivo, con la conseguente sottrazione dello stesso alla falcidia concordataria ed al divieto di promuovere azioni esecutive.

8. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti questioni tra loro connesse, sono infondati.

In tema di ripetizione di contributi pubblici indebitamente corrisposti, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che, ove l'obbligazione restitutoria tragga origine dalla carenza originaria o dal venir meno dei requisiti prescritti per il riconoscimento del beneficio, il provvedimento con cui l'Amministrazione procede alla revoca o alla dichiarazione di decadenza e dispone il recupero del relativo importo non implica alcuna valutazione discrezionale, ma soltanto l'accertamento dell'insussistenza originaria o sopravvenuta dei predetti requisiti e della conseguente impossibilità di raggiungere lo scopo cui era destinata l'erogazione, la quale opera pertanto retroattivamente, con decorrenza dalla data in cui se ne sono verificati i presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., 18/07/2008, n. 19806; Cass., Sez. I, 30/01/2019, n. 2664; 3/07/2015, n. 13763). Tale principio, riguardante l'ipotesi in cui alla formale concessione del contributo abbia fatto seguito il ritiro dello stesso, in conseguenza di una rinnovata verifica dei requisiti prescritti per l'insorgenza del relativo diritto, deve considerarsi applicabile, a fortiori, anche al caso in cui, come nella specie, il predetto diritto non possa ritenersi ancora sorto alla data del versamento, per non essersi ancora perfezionata la fattispecie costitutiva, e l'erogazione abbia avuto quindi avuto luogo in via provvisoria, a titolo di anticipo, nell'attesa che si avverassero o fossero accertati i presupposti necessari per la concessione in via definitiva. In questa ottica, dovendosi far risalire la nascita dell'obbligazione restitutoria alla data stessa di versamento dell'anticipo, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ovvero, come appare più corretto, al più tardi a quella di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di vendita o consegna, il credito fatto valere dall'AGEA non può considerarsi sorto in epoca successiva all'apertura della procedura di concordato preventivo, restando pertanto assoggettato alle regole del concorso.

8.1. L'operatività retroattiva dell'accertamento compiuto dall'Amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell'integrazione non consente peraltro di ricollegare alla data d'insorgenza dell'obbligazione restitutoria anche la decorrenza degl'interessi sulla somma dovuta in restituzione, trovando applicazione la disciplina generale dell'indebito oggettivo, e segnatamente l'ultima parte dell'art. 2033 c.c., secondo cui gl'interessi sono dovuti con decorrenza dalla data del pagamento soltanto nel caso in cui il solvens, al quale incombe il relativo onere, fornisca la prova della mala fede di chi lo ha ricevuto, dovendo altrimenti essere corrisposti con decorrenza dalla domanda (cfr. Cass., Sez. VI, 18/11/2016, n. 23543; Cass., Sez. lav., 8/05/2013, n. 10815). La natura provvisoria dell'anticipo corrisposto sull'integrazione non è di per sè sufficiente a consentire di estendere alla restituzione dello stesso il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente annullata, secondo cui gl'interessi vanno riconosciuti dal giorno del pagamento: tale principio, avente carattere processuale, trova infatti giustificazione nel carattere speciale di quest'ultima azione, non riconducibile allo schema della ripetizione dell'indebito, in quanto ricollegabile ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e indipendente dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale (cfr. Cass., Sez. III, 21/12/2017, n. 30658; 23/03/2010, n. 6942; Cass., Sez. V, 21/04/2010, n. 9480).

9. Il primo motivo del ricorso principale va pertanto accolto, mentre gli altri motivi ed il ricorso incidentale vanno rigettati.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, nella parte in cui ha rigettato l'appello proposto dalla Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., con l'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda proposta dall'AGEA nei confronti della Liquidazione.

10. L'oggettiva incertezza delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra la Federconsorzi e l'AGEA; nei rapporti tra quest'ultima e la Liquidazione giudiziale, le spese dei tre gradi di giudizio seguono invece la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

La natura pubblica dell'AGEA, che in qualità di Amministrazione dello Stato è esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sul processo, ne esclude la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (cfr. Cass., Sez. VI, 29/01/2016, n. 1778; 5/11/2014, n. 23514; Cass., Sez. III, 14/03/2014, n. 5955).

 

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale; rigetta gli altri motivi ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti della Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc. Coop. a r.l. Compensa integralmente le spese processuali tra la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc. Coop. a r.l. e l'A.G.E.A.; condanna l'A.G.E.A. al pagamento in favore della Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc. Coop. a r.l. delle spese processuali, che liquida in Euro 40.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge per il giudizio di primo grado, in Euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge per il giudizio di appello, ed in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge per il giudizio di legittimità.

Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Soc. Coop. a r.l., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019.