Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22622 - pubb. 01/11/2019

Finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese e privilegio di cui all’art. 8-bis D.L. 3/2015

Tribunale Mantova, 03 Ottobre 2019. Pres., est. Bernardi.


Finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 8-bis del decreto - Legge n. 3 del 2015 convertito con legge 24-3-2015 n. 33 - Privilegio generale - Sussistenza



I finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese regolati dall’art. 8-bis del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito con legge 24 marzo 2015 n. 33, sono assistiti dal privilegio generale di cui al citato art. 8 bis anche in relazione alle erogazioni avvenute nel vigore della previgente normativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est.

dott. Simona Gerola Giudice

dott. Silvia Fraccalvieri Giudice

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 2288/19 R.G. promosso da:

DECRETO

- rilevato che Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale il G.D. del fallimento M. s.r.l. in liquidazione, con decreto del 5-6-2019, in relazione alle domande di cui, rispettivamente, ai cronologici n. 41 e n. 42 aveva ammesso gli importi insinuati di € 115.478,77 e di € 84.478,77 -riguardanti due distinti finanziamenti- in via chirografaria anziché con il privilegio di cui agli artt. 24 co. 33 della legge n. 449/97, 9 co. 5 del d. lgs. 123/1998 e 8 bis della legge n. 33/2015 come invece richiesto;

- osservato che l’opponente ha insistito per l’ammissione dei crediti in via privilegiata evidenziando, in particolare, 1) che i crediti in questione avrebbero natura autonoma rispetto a quelli fatti valere dalle banche erogatrici dei finanziamenti previsti dalla legislazione speciale per le piccole e medie imprese in favore della società M. s.r.l. in liquidazione; 2) che la disposizione di cui all’art. 8 bis della legge n. 33/2015 avrebbe natura di norma di interpretazione autentica; 3) che tale norma, concernendo la materia dei privilegi, avrebbe natura processuale con conseguente immediata applicazione ai processi in corso;

- osservato che il fallimento si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo sia che i crediti in questione, per loro natura, non avrebbero natura privilegiata sia che, accogliendo l’assunto dell’opponente, verrebbe ad essere violato il principio di definitivo accertamento in via endofallimentare del medesimo credito già ammesso al chirografo per effetto di istanza di insinuazione presentata dalle due banche mutuanti;

- rilevato che gli importi per cui è giudizio riguardano due distinti mutui di cui l’uno di € 115.478,77 erogato il 2-2-2015 da Unicredit s.p.a. e contrassegnato dal n. 4594149 e l’altro di € 84.478,77 concesso da Banco BPM s.p.a. il 22-9-2015 e identificato dal n. 1039697;

- rilevato che è pacifico che, a seguito della insolvenza della società mutuataria, le banche mutuanti hanno escusso la garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia di cui all’art. 2 co. 100 lett. a) della legge n. 662/1996 e che Medio Credito Centrale s.p.a., quale gestore del predetto Fondo, ha rimborsato alle banche gli importi garantiti;

- osservato che l’art. 8-bis del decreto legge n. 3 del 2015 convertito con legge 24-3-2015 n. 33, prevede cheIl diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi, dei prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui l’art. 2, comma 100, lettera a) (omissis) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’effica­cia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito di procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”;

- ritenuto che l’ampia dizione prevista dalla legge in relazione al riconoscimento del privilegio concerne sia la prestazione di garanzie che l’erogazione diretta di denaro, interpretazione questa da accogliersi anche in relazione alla normativa anteriore all’entrata in vigore della legge n. 33/2015 concernente le erogazioni pubbliche in questione (v. Cass. 30-1-2019 n. 2664), dovendosi peraltro evidenziare che il secondo finanziamento è stato concesso nella vigenza della disciplina di cui all’art. 8-bis della legge n. 33/2015;

- considerato altresì che, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, la previsione della revoca del beneficio e del privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (cfr. Cass. 20-4-2018 n. 9926);

- osservato che non vi è alcuna necessità che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio affinchè del medesimo privilegio possa disporre il garante atteso che, secondo il principio espresso dall'art. 2745 c.c., il privilegio trova comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare “causa” che lo viene a sorreggere e ciò in quanto l'ordinamento assume una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione (cfr. Cass. 2664/19 cit.), sicché rimane ontologicamente differenziata, sin ab origine, la natura dei crediti di ciascuno di tali soggetti;

- rilevato che l’introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore ne comporta il riconoscimento anche in relazione a fattispecie pregresse, dal momento che le norme sulla gradazione dei crediti hanno natura processuale e si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere (cfr. Cass. 11-1-1980 n. 235; Cass. 10-1-1979 n. 157; Cass. 11-9-1974 n. 2054);

- ritenuto pertanto che l’opposizione merita accoglimento e che ai crediti in questione deve riconoscersi il privilegio generale mobiliare, tale essendo la natura del privilegio ivi contemplato come si desume dalla lettera dell’art. 8 bis della legge n. 33/2015 (in tal senso si vedano Trib. Verona 3-9 luglio 2018; Trib. Monza e Brianza 18-6-2018; Trib. Trieste 30-5-2017);

- considerato che la complessità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali sul punto giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;


p.t.m.

- in accoglimento dell’opposizione, ammette Agenzia delle Entrate – Riscossione

al passivo del Fallimento M. s.r.l. in liquidazione per gli importi di € 115.478,77 e di € 84.478,77 con il privilegio generale mobiliare di cui all’art. 8 bis della legge n. 33/2015 e ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;

- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Mantova, 3 ottobre 2019.

Il Presidente Est.

dott. Mauro P. Bernardi