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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22608 - pubb. 31/10/2019.

Sospensione dell'esecuzione già iniziata con un primo accesso e nuovo preavviso ex art. 608 c.p.c.


Cassazione civile, sez. III, 02 Luglio 2019. Pres. De Stefano. Est. D'Arrigo.

Ripresa dell'esecuzione dopo la sospensione - Obbligo di nuovo avviso - Necessità - Esclusione - Fattispecie


In tema di procedura esecutiva per consegna o rilascio, il preavviso prescritto dall'art. 608 c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente all'immissione in possesso del creditore procedente, sicché non sussiste un obbligo di nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata con un primo accesso e successivamente ripresa. (Principio ribadito dalla S.C. in un caso in cui erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la presenza dell'istante e della forza pubblica costituissero condizione necessaria per ritenere regolare l'accesso dell'ufficiale giudiziario, mentre, al contrario, l'accesso del solo ufficiale giudiziario era già di per sé sufficiente a dare inizio all'azione esecutiva e consentire all'occupante di rilasciare spontaneamente l'immobile al fine di evitare l'intervento della forza pubblica). (massima ufficiale)

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