ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22598 - pubb. 30/10/2019.

Concordato preventivo: autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto di factoring


Tribunale di Benevento, 11 Ottobre 2019. Pres. Monteleone. Est. Maria Letizia D'Orsi.

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento – Valutazione del tribunale

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento – Contratto di factoring – Contratto in corso di esecuzione

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento – Contratto di factoring – Cessione dei crediti pro solvendo


Il tribunale, allo scopo di decidere se concedere o meno l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti ai sensi dell'articolo 169-bis l. fall., dovrà scrutinare, oltre alle condizioni di legittimità, ossia la qualificazione del rapporto da sospendere in termini di contratto in corso di esecuzione, anche “la coerenza della misura protettiva richiesta con il piano di concordato prospettato.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, l'indagine deve essere condotta avendo riguardo alla finalità, individuata secundum rationem legis, che l'istituto della sospensione/scioglimento dei contratti pendenti persegue, ovvero conseguire sia la riduzione del fabbisogno concordatario derivante da contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti sia l'incremento dei margini di attivo realizzabili da destinare ad una più ampia comunità di creditori entro cui redistribuire il rischio dell'insolvenza, in attuazione della par condicio creditorum.

Il contratto di factoring può dirsi in corso di esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 169-bis legge fall. quando, successivamente alla domanda di scioglimento del rapporto, il factor non abbia erogato nessuna anticipazione finanziaria per i crediti ottenuti in cessione.

Deve qualificarsi come pendente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 169-bis legge fall. il contratto di factoring quando la cessione dei crediti al factor sia stata effettuata pro solvendo e non pro soluto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Stefano Bardari


Il testo integrale