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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22575 - pubb. 24/10/2019.

Nel giudizio di cognizione susseguente all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 e ss. c.p.c., promossa in forza dell’art. 2929 bis cod. civ., è inammissibile la domanda di revocatoria ordinaria


Tribunale di Cuneo, 20 Febbraio 2019. Est. Magrì.

Opposizione all’esecuzione art. 615 c.p.c. – Giudizio di cognizione art. 616 c.p.c. – Art. 2929 bis cod. civ. – Azione revocatoria ordinaria art. 2901 cod. civ.


Il giudizio di cognizione introdotto a seguito dell’opposizione ad un’esecuzione iniziata in forza dell’art. 2929 bis cod. civ. deve vertere sulle medesime questioni sollevate nella fase sommaria dell’opposizione. Ne consegue che chi agisce in espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito con le forme previste dall’art. 2929 bis cod. civ. non può agire nel giudizio di cognizione susseguente all’opposizione all’esecuzione con un’azione revocatoria ordinaria, in quanto detta fase processuale è destinata alla trattazione ed alla confutazione dei soli temi introdotti con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. ed ex art. 2929 bis, ultimo comma, cod. civ.. Per l’effetto la domanda di revocatoria ordinaria proposta deve dichiararsi inammissibile (fattispecie in cui l’istituto di credito aveva promosso un esecuzione immobiliare ex art. 2929 bis cod. civ. su beni costituiti in fondo patrimoniale. Il debitore ha presentato opposizione all’esecuzione eccependo l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, ottenendo la sospensione dell’esecuzione. L’istituto di credito ha poi introdotto il giudizio di cognizione radicando una domanda revocatoria ordinaria, dichiarata inammissibile dal Tribunale per diversità del petitum rispetto al giudizio di opposizione). (Monica Binello) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Monica Binello del Foro di Cuneo


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