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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22566 - pubb. 23/10/2019.

Efficacia liberatoria immediata della quietanza del mutuatario


Tribunale di Lecce, 20 Settembre 2019. Pres., est. Anna Rita Pasca.

Contratto di mutuo - Validità di titolo esecutivo - Quietanza liberatoria - Sufficienza


In presenza di quietanza liberatoria rilasciata nell’atto stesso dal mutuatario il mutuo ha efficacia di titolo esecutivo. La quietanza di pagamento è un atto di scienza che il creditore può impugnare dimostrando che il divario esistente fra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o violenza. Fuori da questi casi vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell’intervenuto pagamento seppure non corrispondente al vero. Ogni utilizzo successivo del denaro dato in mutuo è quindi da ritenere riconducibile a disposizioni date dal mutuatario e alla tutela degli interessi dello stesso, come appunto verificatosi nel caso in esame, in cui il mutuatario ha disposto l’accredito di tale somma su un conto vincolato infruttifero appositamente acceso presso la banca ed intestato alla parte mutuataria medesima, a tutela degli interessi della stessa: ciò che rileva, quindi, non è la gestione del conto vincolato, bensì la circostanza che lo stesso sia stato costituito su disposizione del mutuatario e dopo il rilascio di quietanza liberatoria. (Francesca Dell’Anna Misurale) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesca Dell’Anna Misurale


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