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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22548 - pubb. 19/10/2019.

Concordato preventivo, informazione ai creditori e chiarezza e trasparenza dell'esposizione


Appello di Torino, 19 Settembre 2019. Pres. Renata Silva. Est. Morbelli.

Concordato preventivo – Procedimento per la revoca dell'ammissione ex art. 173 l. fall. – Segnalazione di atti di frode da parte del commissario giudiziale – Termine a pena di decadenza – Insussistenza

Concordato preventivo – Informazione ai creditori – Omissione – Atti di frode – Esperibilità e convenienza dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori

Concordato preventivo – Informazione dei creditori – Modalità – Chiarezza e trasparenza dell'esposizione – Enunciazione di operazioni societarie senza descrizione della relativa portata – Insufficienza


Non è rinvenibile nella legge un termine, a pena di decadenza, entro il quale i commissari giudiziali debbano effettuare la segnalazione di atti di frode ex art. 173 l.f., né risulta normativamente previsto un termine oltre il quale al tribunale sia precluso di aprire – d’ufficio - il procedimento per la revoca della procedura concordataria, dovendosi al contrario ammettere l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al concordato, giustificato dall’accertamento di condotte fraudolente del debitore, anche nel corso del giudizio di omologazione ed anche nel caso di mancata previa apertura del procedimento ex art. 173 l.f. ovvero di suo esaurimento in modo difforme rispetto all’esito dell’accertamento, più completo, espletato solo nel giudizio di omologazione.

L’esperibilità e la convenienza dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori costituiscono circostanze di per sé neutre ai fini della verifica ex art. 173 l.f., per la quale va invece accertata l’esistenza di fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di procedura concordataria.

Nell’ambito del concordato preventivo il corredo informativo offerto dal debitore ai creditori deve essere completo, veritiero e trasparente non soltanto per l’esperto del settore, ma per qualunque componente della massa che dovrà esprimere il suo voto, e compete al debitore, e a nessun altro, porre i creditori, che non necessariamente sono tutti avvocati specializzati in materia, nella posizione di poter valutare consapevolmente le diverse alternative e, quindi, di esprimere un voto consapevole. Non è pertanto censurabile il decreto di revoca dell’ammissione al concordato che abbia rilevato che determinate operazioni societarie della società debitrice, pur menzionate nella domanda di concordato e nei suoi allegati, erano state esposte in modo non chiaro, in quanto alla semplice enunciazione degli accadimenti non aveva fatto seguito un’adeguata descrizione della loro reale portata ed una conseguente adeguata spiegazione delle relative natura e finalità. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

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