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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22542 - pubb. 18/10/2019.

Concordato preventivo: pianificazione del trasferimento dell’azienda e fattibilità della procedura competitiva


Tribunale di Vicenza, 12 Luglio 2019. Pres. Limitone. Est. Borella.

Concordato preventivo – Pianificazione del trasferimento a data successiva alla chiusura della procedura – Necessità di far luogo a procedura competitiva – Sussiste – Impossibilità di farvi luogo – Inammissibilità del concordato – Sussiste


E’ irrilevante che il trasferimento dell’azienda o di assets aziendali sia collocato formalmente in un momento successivo rispetto alla chiusura del concordato o, addirittura, non sia formalmente previsto nel piano, quando però ne costituisca logica e ineludibile proiezione.

La sostanza deve prevalere sulla forma e, nel concordato, la sostanza è data dal piano, non solo da ciò che in esso è espressamente pianificato, ma anche da ciò che, pur non essendo stato esplicitato, ne costituisce logica implicazione, proiezione e conseguenza, secondo inferenze induttive basate su canoni di ragionevolezza della condotta di operatori economici razionali.

E’ la pianificazione del trasferimento, non il momento in cui esso avverrà, a far sì che sia necessaria l’apertura di procedura competitiva ex art. 163 bis l.f. e se, per le modalità in cui è strutturato il piano, risulti impossibile per il tribunale aprire la procedura competitiva, essendo impossibile rendere le offerte comparabili, il concordato deve ritenersi inammissibile.

Non è compito del collegio, di fronte ad un piano concepito in partenza per escludere ogni tipo di contesa sull’azienda o altro asset, elaborare procedure competitive che comportino modifiche sostanziali del piano. E’ onere di chi adisce la procedura confezionare il piano, in modo da mettere in condizione il collegio di costruire procedure competitive credibili e trasparenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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