Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2253/2010p - pubb. 01/07/2007
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Tribunale Roma, 20 Aprile 2010, n. 0. .
Concordato preventivo – Atti di frode – Consilium fraudis – Pregiudizio alle possibilità di soddisfacimento dei creditori – Necessità. (22/06/2010)
Per atti di frode (art. 173, legge fallimentare) debbono intendersi tutti gli atti diretti a causare o aggravare il dissesto, ossia atti che comportino accrescimento del passivo o diminuzione dell’attivo, senza alcuna giustificazione attinente all’attività imprenditoriale esercitata, compiuti dal debitore con la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori, riducendo le loro possibilità di soddisfacimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Modifica proposta, integrazione piano o documentazione
Termine per integrazione, natura e proroga - ∙ Concordato pieno e procedimento prefallimentare
- ∙
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione
Rapporti con il concordato preventivo - ∙ Concordato pieno e procedimento prefallimentare
- ∙
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione
Rapporti con il concordato preventivo - ∙ Valutazione del tribunale sulla formazione delle classi
- ∙ Valutazione dei creditori sulla fattibilità economica
- ∙ Pagamento parziale di Iva e ritenute: divieto
- ∙ Pagamento parziale di Iva e ritenute: divieto
- ∙ Classamento dei creditori disgiunto dall'offerta di trattamenti diversificati
- ∙ Creditori privilegiati
- ∙ Valutazione del tribunale sulla formazione delle classi
- ∙ Sindacato del tribunale sulla formazione delle classi
- ∙ Sindacato del tribunale sulle scritture contabili e sulla veridicità dei dati aziendali
- ∙ Valutazione di fattibilità e garanzie
- ∙ Atti in frode