Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22529 - pubb. 17/10/2019

Nullità per mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente non prodotto in giudizio

Tribunale Pescara, 13 Febbraio 2019. .


Contratto di conto corrente – Richiesta ex art. 119 e mancate consegna e produzione in giudizio – Non sussiste inadempimento dell’onere della prova a carico del cliente – Nullità di tutte le condizioni economiche non giustificate da valida pattuizione



Secondo i principi generali in materia di onere della prova, l’attore correntista in accertamento negativo del credito è onerato alla produzione del contratto di conto corrente e relativi estratti conto; qualora però l’attore abbia vanamente chiesto tale documentazione  ex art. 119 TUB, le conseguenze della mancata produzione in giudizio non potranno che ricadere sullo stesso istituto di credito, con la conseguenza che, non essendovi prova di una valida pattuizione scritta, va dichiarata la nullità del contratto con condanna della banca a restituire al cliente tutti gli addebiti non giustificati da alcuna pattuizione.

In tema di prescrizione decennale eccepita dalla banca, se viene dedotto e provato che il conto corrente è assistito da apertura di credito, i versamenti effettuati non costituiscono pagamento se non al momento della chiusura del rapporto allorquando il correntista restituisce alla banca gli importi utilizzati e solo da questo momento comincerà a decorrere il relativo termine di prescrizione.

In caso di mancanza di contratto di fideiussione, il garante è legittimato a proporre le eccezioni in ordine al rapporto garantito non potendosi ritenersi provata la circostanza dedotta dalla banca per la quale il fideiussore abbia sottoscritto una garanzia "a prima richiesta". (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara


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