Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22489 - pubb. 11/10/2019

Applicazione dell’imposta di registro e collegamento negoziale: la Cassazione solleva la questione di costituzionalità

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 23 Settembre 2019. Pres. De Masi. Est. Stalla.


Imposta di registro – Inclusione nell'art. 10 bis, co. 2^ lett. a) l. 212/00 della fattispecie di collegamento negoziale – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza



E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., dell'articolo 20 d.P.R.131/86, come risultante dagli interventi apportati dall'art. 1 co.87^ l. 205/17 (l. di bilancio 2018) e dall'art. 1, co.1084^, 1.145/18 (l. di bilancio 2019), nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, "prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".  

L’espressa inclusione nell'art. 10 bis, co. 2^ lett. a) l. 212/00 della fattispecie di collegamento negoziale (invece mancante nella struttura testuale dell'art. 20):
-consente all'amministrazione finanziaria, nell'esercizio dei poteri estesi di accertamento dell'imposta di registro conferitile dall'art. 53-bis d.P.R.131/86 e previa l'osservanza delle tutele procedimentali contenute nella legge, di disconoscere gli effetti degli atti collegati in quanto elusivi e, come tali, privi di sostanza economica diversa dal mero risparmio d'imposta (altrimenti legittimo ai sensi del 4^ co. dell'art.10 bis in parola);
-non esclude che il collegamento negoziale continui purtuttavia a rilevare, ex art. 20 d.P.R.131/86, anche al di fuori del contesto elusivo e sanzionatorio, e dunque anche quando esso emerga sul piano obiettivo della mera qualificazione giuridica e come opzione negoziale effettivamente rispondente ad esigenze pratiche sostanziali, nel senso di non deviate né strumentali né unicamente orientate al risparmio d'imposta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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