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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22479 - pubb. 09/10/2019.

Concordato preventivo: determinazione di soglia minima per l’autorizzazione alla esecuzione di pagamenti ex art. 167 l.f.


Tribunale di Roma, 05 Agosto 2019. Pres. La Malfa. Est. Angela Coluccio.

Concordato preventivo - Autorizzazione di cui all’artt. 167, comma 2, l.f. - Determinazione di soglia minima - Ammissibilità


Nella procedura di concordato preventivo, il tribunale, ai sensi dell’art. 167, ultimo comma, legge fall.,  può disporre che l’autorizzazione per l’esecuzione di pagamenti sia necessaria solo per somme superiori ad una determinato importo, tenuto conto della rilevanza economica, gestionale e procedurale del concordato, dell'entità del passivo e del numero e della rilevanza delle eventuali commesse in corso di esecuzione, nonché delle dimensioni dell’azienda e del volume degli affari dell'attività d'impresa svolta.
[Nel caso di specie, è stata individuata nell'importo di euro 500.000,00 oltre IVA la soglia entro la quale la proponente è tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all’art. 167, comma 2, legge fall.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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