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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22470 - pubb. 09/10/2019.

Convenzioni matrimoniali: il fondo patrimoniale non è opponibile al creditore ipotecario


Cassazione civile, sez. I, 10 Maggio 2019. Pres. Valitutti. Est. Laura Tricomi.

Fondo patrimoniale - Opponibilità al creditore ipotecario - Forma delle convenzioni matrimoniali - Annotazione a margine dell’atto di matrimonio - Necessità - Trascrizione ex art. 2647 c.c. - Funzione di pubblicità notizia - Conseguenza - Inopponibilità - Conoscenza "aliunde" da parte dei terzi - Irrilevanza


In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l'esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (massima ufficiale)

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