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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22461 - pubb. 08/10/2019.

Non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria è inadatta a perseguire la causa concreta


Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2019, n. 3863. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. Pazzi.

Proposta di concordato preventivo - Irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori - Sindacabilità da parte del giudice - Esclusione - Fondamento


Non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l'aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza. (massima ufficiale)

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