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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22442 - pubb. 03/10/2019.

Concordato: l'attestazione può essere presentata dopo il deposito della documentazione se non è ancora decorso il termine concesso


Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 2019, n. 7577. Pres. Giulia Iofrida. Est. Pazzi.

Concordato preventivo con riserva - Termine per presentare la proposta - Deposito della proposta - Documentazione ex art. 161 l.fall. - Integrazione successiva - Ammissibilità - Fattispecie


In tema di concordato preventivo, il debitore che dopo la domanda di ammissione al concordato con riserva abbia presentato la relativa proposta senza la documentazione prescritta dall'art. 161 l.fall., può ancora avvalersi del termine di sessanta giorni accordato dal tribunale, ex art. 161, comma 6, l.fall., allo scopo di integrare la detta documentazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva revocato il fallimento dichiarato dal tribunale dopo aver dichiarato inammissibile la proposta del debitore, depositata solo sette giorni dopo la domanda di concordato con riserva, in quanto priva della necessaria attestazione del professionista ex art. 161, comma 3, l.fall.). (massima ufficiale)

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