Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22354 - pubb. 20/09/2019

L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e termine triennale di decadenza ex art. 69 bis l.f.

Cassazione civile, sez. I, 13 Febbraio 2019, n. 4244. Est. Dolmetta.


Fallimento - Azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi della L. Fall., art. 66 - Termine triennale di decadenza L. Fall., ex art. 69 bis - Esclusione



In materia di fallimento, l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi della L. Fall., art. 66, non è soggetta al termine triennale di decadenza L. Fall., ex art. 69 bis, a tale interpretazione conducendo argomenti sia di natura letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l'esercizio dell'azione avvenga "secondo le norme del codice civile", così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recato si applichi alle sole azioni "disciplinate" dalla sezione della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della messa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

1.- Il Fallimento della s.a.s. (*) di T.A. e dello stesso T. in proprio ha proposto avanti al Tribunale di Napoli azione revocatoria L. Fall., ex art. 66 e art. 2901 c.c., nei confronti di S.L. e di S.B., riguardo a due vendite immobiliari poste in essere dalla società poi fallita. In via subordinata, il Fallimento ha chiesto la condanna dei detti signori pagamento del prezzo stabilito per i trasferimenti.

Con sentenza dell'aprile 2012, il Tribunale di Napoli ha ha accolto la domanda principale formulata dal Fallimento. S.L. e B. hanno proposto appello.

2.- La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 21 febbraio 2014, parzialmente l'appello così presentato. Respinta la domanda revocatoria formulata in via principale, la Corte ha invece accolto la domanda subordinata del Fallimento, condannando i signori S. al pagamento del prezzo degli immobili acquistati.

Con riguardo al primo profilo, in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l'applicazione della disposizione della L. Fall., art. 69 bis, all'azione revocatoria ordinaria proposta in sede fallimentare, così accogliendo l'eccezione sollevata dai S. circa la "non promovibilità" dell'azione promossa dopo il decorso di tre anni dalla dichiarazione di fallimento.

Con riferimento al profilo della domanda subordinata di condanna al pagamento del prezzo, la Corte territoriale ha in particolare rilevato il carattere simulato, e non rispondente al vero, di talune quietanze di pagamento prodotte dai signori S..

3.- Avverso la pronuncia della Corte napoletana il Fallimento ha presentato ricorso, svolgendo un motivo di cassazione della stessa. Resistono con controricorso S.L. e B.. Gli stessi hanno anche formulato due motivi di ricorso incidentale non condizionato, nonchè un motivo di ricorso incidentale condizionato. A sua volta, il Fallimento ha depositato controricorso rispetto ai motivi articolati nel ricorso incidentale.

 

Motivi della decisione

4.- Il motivo di ricorso principale denunzia la "violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 69 bis, in combinazione con la disciplina prevista dagli artt. 2901 c.c. e segg., da un lato, e dalla L. Fall., artt. 66, 67 e 69, dall'altro; ovvero l'erronea applicazione, eseguita dalla Corte napoletana, anche all'azione revocatoria ordinaria del termine di decadenza triennale (dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento) previsto dalla L. Fall., art. 69 bis".

Sostiene in proposito il ricorrente che le azioni revocatorie propriamente disciplinate dalla legge fallimentare sono solo quelle previste dagli artt. 67 e 69, mentre la revocatoria ordinaria resta per intero disciplinata dal codice civile, venendo solo richiamata dalla disposizione dell'art. 66. Perciò, afferma conclusivamente il ricorrente, il riferimento - che la norma dell'art. 69 bis fa alle "revocatorie disciplinate nella presente sezione" - non può valere anche per la pauliana, di cui all'art. 2901 c.c..

5.- Il motivo è fondato.

Secondo quanto rilevato dalla pronuncia di Cass., 4 aprile 2018, n. 8680, "in materia di fallimento, l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi della L. Fall., art. 66, non è soggetta al termine triennale di decadenza L. Fall., ex art. 69 bis, a tale interpretazione conducendo argomenti sia di natura letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l'esercizio dell'azione avvenga "secondo le norme del codice civile", così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recato si applichi alle sole azioni "disciplinate" dalla sezione della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorchè esse involgano interessi - quelli della messa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato".

6.- I motivi di ricorso incidentale non condizionato, proposto dai signori S., fanno riferimento alla domanda di condanna al pagamento del prezzo degli immobili trasferiti che è stata formulata in via subordinata da Fallimento e che è stata accolta dalla Corte napoletana. Di questi motivi, uno denunzia vizio di omesso esame e nullità della sentenza; l'altro assume vizio di violazione degli artt. 115 e 115 c.p.c., nonchè degli artt. 2721 e 2729 c.c..

L'accoglimento del ricorso principale comporta assorbimento di questi motivi.

7.- Il motivo di ricorso incidentale condizionato è relativo al merito della revocatoria proposta dal Fallimento e si snoda in una serie di rilievi intesi a sollecitare il rigetto di questa azione.

Il motivo è inammissibile, posto che fa riferimento a questioni non esaminate dalla Corte di Appello in quanto assorbite dalla ritenuta applicazione in fattispecie della norma della L. Fall., art. 69 bis.

8.- In conclusione, va accolto il ricorso principale, con assorbimento dei due motivi di ricorso non condizionato e dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato. Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e controversia rinviata alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato e assorbiti i motivi di ricorso incidentale non condizionato. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019.