Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22353 - pubb. 20/09/2019

Spese di insinuazione al passivo sostenute dall'agente della riscossione

Cassazione civile, sez. I, 11 Giugno 2019, n. 15717. Est. Fidanzia.


Credito dell'agente della riscossione - Spese di insinuazione - Natura concorsuale - Fondamento - Conseguenze - Ammissione al passivo in chirografo



Le spese di insinuazione al passivo sostenute dall'agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e hanno natura concorsuale, essendo previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori, di cui agli artt. 51 e 52 l.fall., sicché tali spese devono essere ammesse al passivo fallimentare in applicazione estensiva dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, risultando altrimenti ingiustificato un trattamento differenziato delle due voci di spesa, fermo restando che il credito per le spese di insinuazione va riconosciuto in via chirografaria, non essendo relativo al tributo riscosso. (massima ufficiale)


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