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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22342 - pubb. 18/09/2019.

Credito fondiario e onere della prova


Tribunale di Latina, 28 Agosto 2019. Est. Linda Vaccarella.

Ammissibilità produzione documentale riguardante la titolarità del diritto nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. - Irrilevanza della destinazione delle somme concesse a mutuo nelle operazioni di credito fondiario e conseguente esclusione della loro natura di mutuo di scopo e della nullità del contratto per difetto di causa - Sussistenza della nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. - Onere della prova in ordine al rispetto del limite di finanziabilità -  Inammissibilità della conversione ex art. 1424 c.c. del mutuo fondiario in mutuo ordinario - Debenza degli interessi corrispettivi e moratori in misura legale


La decadenza comminata dall’art. 99, 2° comma, L.F. riguarda i documenti prodotti a sostegno della domanda e non quelli che riguardano la titolarità del diritto quale elemento costitutivo dell’azione, verificabile, questa, anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nelle operazioni di credito fondiario la destinazione della somma concessa in mutuo non costituisce elemento essenziale del contratto, non potendo sostenersi che trattasi di mutuo di scopo, con la conseguenza che non è invocabile la nullità negoziale per mancanza di causa.
Sussiste la nullità dei contratti di mutuo fondiario che violano i limiti di finanziabilità in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato dalla disposizione normativa contenuta nell’art. 38 T.U.B.
L’onere di dimostrare il rispetto dei limiti di finanziabilità grava sulla Banca creditrice e non sul fallimento, non solo perché il contratto della cui validità si discute è il titolo sul quale essa fonda la propria pretesa - e deve dunque esserne dimostrata la validità – ma anche per il principio di vicinanza della prova.
La conversione ammessa dall’art. 1424 c.c. presuppone la verifica sul fatto che le parti del contratto, tenuto conto dello scopo che avevano perseguito con il negozio nullo, lo avrebbero comunque sottoscritto se avessero saputo della sua nullità e, nel caso di specie, che il finanziamento sarebbe stato ugualmente concesso dall’istituto di credito pur nella consapevolezza del fatto che la nullità del contratto avrebbe privato di valore la garanzia ottenuta ed avrebbe fatto venir meno tutti i vantaggi e le agevolazioni delle quali gode il mutuo fondiario anche rispetto ad un comune mutuo ipotecario.
La nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dei limiti di finanziabilità non consente di ritenere dovuti gli interessi, corrispettivi e moratori, nella misura pattuita bensì in quella legale ai sensi degli artt. 1224, 1° comma e 1284 c.c. (Christian Antonio Mitrano) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Christian Antonio Mitrano


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