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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22340 - pubb. 18/09/2019.

Credito del professionista per l'attività di presentazione dell'istanza di autofallimento


Cassazione civile, sez. I, 28 Giugno 2019, n. 17596. Est. Paola Vella.

Credito del professionista - Attività svolta in vista della presentazione dell'istanza di autofallimento - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall. - Configurabilità - Fondamento


Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall., ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (massima ufficiale)

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