Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22310 - pubb. 13/09/2019

La cointestazione del conto corrente non trasferisce la proprietà del suo contenuto

Cassazione civile, sez. III, 03 Settembre 2019, n. 21963. Est. Gianniti.


Conto corrente bancario – Cointestazione – Trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente – Negozio – Necessità



La cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dell'esistenza di un contratto di cui la cointestazione sia atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul contro (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell'intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un apposito contratto tra cedente e cessionario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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