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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22298 - pubb. 11/09/2019.

Fideiussore e onere della prova a carico della Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo


Tribunale di Pescara, 22 Agosto 2019. Est. Ria.

Contratto di conto corrente con apertura di credito - Onere della prova a carico della Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - Il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale - CTU contabile - Rilevazione dell’usura con calcolo del TEG con i criteri di Banca d’Italia - Revoca del decreto ingiuntivo - Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica


Nel contratto di conto corrente bancario con apertura di credito l’onere della prova è a carico della Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (e per cui si deve operare l’azzeramento di tutte le competenze provenienti dal anche dal conto anticipi e finiti sul conto ordinario poiché il primo privo di contratto e di estratti conto agli atti) ed il fideiussore può opporre alla Banca tutte le eccezioni che spettano al debitore principale e che riguardano le nullità anche parziali del contratto base per contrarietà a norme imperative; ne consegue che può essere ad esempio sollevata nei confronti della Banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (Cassazione civile, sez. I, 10/01/2018, n. 371).
Il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 30/04/2009 10123).
All’esito dell’espletata CTU allora, è risultato accertato, in attuazione dei conteggi formulati sulla scorta dei quesiti sottoposti dal Giudicante stesso che al momento della chiusura del rapporto non sussisteva affatto un credito in favore dell’Istituto di credito, ma risultava maturato un consistente credito in favore del correntista. L’opposizione deve essere pertanto accolta e per l’effetto il decreto va interamente revocato.
Sempre per il tramite della C.T.U. contabile è stato accertato, inoltre, il superamento delle soglie della legge antiusura applicando i c.d. criteri di calcolo secondo le istruzioni della Banca d’Italia e della S.C. (con annualizzazione della CMS applicata trimestralmente ai fini dell'applicazione del "principio del margine") e di conseguenza devono essere trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica competente per le valutazioni del caso. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara www.avvocatoargento.it - www.sosutenti.net


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