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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22287 - pubb. 10/09/2019.

Effetti della revocatoria ordinaria trascritta prima del fallimento dell'acquirente


Cassazione civile, sez. III, 31 Maggio 2019. Est. Cirillo.

Revocatoria ordinaria - Esercizio da parte del creditore dell'alienante - Trascrizione anteriore al fallimento - Procedibilità dopo la dichiarazione di fallimento dell'acquirente - Condizioni - Conseguenze


Il divieto di azioni esecutive individuali posto dall'art. 51 l.fall. non osta alla procedibilità dell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dell'alienante, ove la domanda ex art. 2901 c.c. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente perché altrimenti il creditore dell'alienante, pur trovandosi nella condizione di poter opporre l'azione proposta alla massa, ai sensi dell'art. 45 l.fall., resterebbe privo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e l'atto fraudolento gioverebbe ai creditori dell'acquirente fallito per il sol fatto che a questi si è sostituito il curatore; il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, trascritta anteriormente alla data di fallimento dell'acquirente, non abilita, tuttavia, il creditore dell'alienante non fallito a promuovere l'esecuzione sui beni compravenduti ma lo colloca in posizione analoga a quella del titolare di un diritto di prelazione e gli consente di conseguire, in sede di ricavato della vendita del bene, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria. (massima ufficiale)

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