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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22279 - pubb. 07/09/2019.

Supertardiva: il mancato avviso al creditore è causa non imputabile del ritardo, ma il curatore può provare che il creditore ha comunque avuto notizia del fallimento


Cassazione civile, sez. I, 19 Giugno 2018, n. 16103. Est. Campese.

Domanda cd. "supertardiva" - Omesso avviso del curatore ex art. 92 l. fall. - Ritardo per causa non imputabile al creditore - Facoltà del curatore di provare la conoscenza del fallimento da parte del ricorrente - Sussistenza - Accertamento in fatto riservato al giudice di merito - Fattispecie


In tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. "supertardiva" o "ultratardiva" di cui all'art. 101, ultimo comma, l. fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva ritenuto il ritardo nella proposizione della domanda di ammissione imputabile al creditore fondiario, perché quest'ultimo, nell'ambito di un processo di espropriazione immobiliare celebrato nei confronti dello stesso debitore poi fallito, nel quale era intervenuto anche il curatore, aveva avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento tramite il suo difensore, in tempo utile per far valere il suo credito, pur in mancanza della comunicazione ex art. 92 l. fall.). (massima ufficiale)

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