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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22256 - pubb. 04/09/2019.

Clausola di pegno omnibus e propagazione della nullità parziale ex art. 1419 cod. civ.


Cassazione civile, sez. I, 05 Agosto 2019. Est. Dolmetta.

Pegno omnibus - Nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. - Propagazione - Clausola di pegno omnibus carattere connotativo del “fare credito”


Ai fini del giudizio di eventuale propagazione della nullità parziale ex art. 1419 cod. civ., per stabilire il ruolo che le condizioni generali di un contratto bancario assegnano alla clausola di pegno omnibus non risulta determinante la presenza, nel medesimo contratto, di altre clausole che pongono dei beni alla specifica sicurezza di talune voci di credito. La costante presenza (da tempi remoti) della clausola omnibus nei moduli contrattuali predisposti dalle banche manifesta come tale clausola rivesta, in linea di principio, carattere connotativo del «fare credito» di questo tipo di imprese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

sul ricorso 1299/2014 proposto da:

Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in *, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Fallimento (*) s.n.c., in persona del curatore Dott.*, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 72, presso lo studio dell'avvocato Simoncini Aldo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Amadei Fausto, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di MANTOVA, depositato il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Svolgimento del processo

1.- La soc. coop. Cassa Padana ha chiesto di essere ammessa al passivo fallimentare della s.n.c. (*) per crediti derivanti da mutuo, da saldo di conto corrente, da regresso per credito di firma escusso dal garantito. Per talune di queste voci, la Cassa ha chiesto l'ammissione in prelazione pignoratizia, per altre in via di chirografo.

Il giudice delegato ha ammesso l'intero credito, che era stato richiesto, in via di chirografo, rilevando l'"esclusione del richiesto privilegio pignoratizio in quanto non provato il diritto di prelazione con data certa anteriore al fallimento".

2.- Nei confronti della decisione Cassa Padana ha proposto opposizione L. Fall., ex art. 98 e ss. avanti al Tribunale di Mantova.

Il Tribunale, con decreto depositato il 10 dicembre 2013, ha rigettato l'opposizione.

3.- Riscontrata la sussistenza di idonea data certa nella documentazione prodotta dall'opponente ("sono stati prodotti in questa sede gli originale degli atti di pegno dai quali si evince l'apposizione sul retro degli stessi del timbro postale"), il giudice ha peraltro ritenuto la fondatezza dell'eccezione di nullità e/o inopponibilità del pegno per violazione dell'art. 2787 c.c., comma 3, sollevata dalla curatela riguardo all'art. 8 delle "condizioni di pegno, secondo cui il pegno si intende altresì costituito "a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della Cassa verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria".

In proposito, la pronuncia ha rilevato, anche richiamandosi alla decisione di Cass. 25 marzo 2009, n. 7214, che la "mera determinabilità del rapporto" garantito, che segue al confezionamento di un pegno omnibus, "comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione la norma dell'art. 2783 c.c., comma 3, manchi la sufficiente indicazione del credito garantito".

4.- Avverso la pronuncia del Tribunale mantovano Cassa Padana presenta ricorso, articolando due motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, il Fallimento.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

 

Motivi della decisione

5.- I motivi di ricorso risultano rubricati nei termini che qui di seguito vengono riprodotti.

Primo motivo: "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (gli effetti della inopponibilità delle clausole c.d. omnibus impugnate sugli interi contratti di pegno) oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5".

Secondo motivo: "violazione ed erronea/falsa applicazione degli artt. 2787, 2799, 1419, 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

6.1.- Con il primo motivo, il ricorrente afferma, in particolare, che il Tribunale ha errato nel trascurare di prendere in considerazione "gli effetti della clausola omnibus sugli interi contratti di pegno": il "Tribunale avrebbe potuto sancire l'inopponibilità di questi ultimi contratti solo ed esclusivamente dopo avere indagato e valutato l'essenzialità o meno delle suddette clausole".

D'altro canto, nessun dubbio - prosegue il motivo - potrebbe nutrirsi, per il caso di specie, sull'inessenzialità della clausola omnibus. "Trattasi di conclusione obbligata", si sostiene: altre clausole, in questi contratti, vengono esplicitamente a legare dei beni alla sicurezza di talune delle voci di credito.

6.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente rileva che il principio di indivisibilità del pegno, di cui alla norma dell'art. 2799 c.c., non esclude l'eventualità che il pegno possa essere concesso per la garanzia di più crediti diversi e che ben possa venire soddisfatto pure il requisito della precisa indicazione del credito e della cosa di cui al pegno, che è richiesto dall'art. 2787 c.c., comma 3, (anche solo) per taluno di questi crediti.

Fermata questa prospettiva, il motivo assume poi che, nel concreto, le cose date in pegno risultano veicolate alla sicurezza di certe voci di credito, con rispetto delle prescrizioni fissate nella citata disposizione dell'art. 2787 c.c., dalla presenza nel contratto di pegno di talune apposite clausole.

7.- Come emerge dalla descrizione dei motivi che sono stati formulati, il ricorso di Cassa Padana si basa sulla sussistenza di date clausole di pegno, altre rispetto a quella di pegno omnibus di cui all'art. 8 delle condizioni generali di pegno, che è stata presa in considerazione dal Tribunale di Mantova.

Nel primo motivo, tutte queste clausole - quella di pegno omnibus e le altre di pegno - vengono considerate come inerenti a un'unica fattispecie costitutiva di pegno, che viene predicata a garanzia di una serie di crediti. Nei confronti di questa fattispecie unitaria, il ricorrente rimprovera poi al Tribunale di non avere effettuato alcuna verifica sull'essenzialità della clausola omnibus rispetto al contenuto articolato dalla vicenda contrattuale così posta in essere.

Il secondo motivo si occupa solo delle clausole di pegno, altre rispetto a quella omnibus (da cui il motivo prescinde in toto). Queste vengono prese in considerazione rispetto al principio della c.d. indivisibilità delle garanzie reali.

8.- Ciò posto, è da osservare, in proposito, come il ricorso non rispetti la pur necessaria regola dell'autosufficienza del ricorso di cui alla norma dell'art. 366 c.p.c. Lo stesso non riporta per intero (ma solo per stralcio) il testo di queste clausole altre (rispetto al quella di pegno omnibus), come documentative di avvenuti rispetti delle prescrizioni dell'art. 2787 c.c., comma 3 (secondo quanto, per contro, senz'altro necessario: sul tema in generale cfr., da ultimo, Cass., 8 marzo 2019, n. 2019, n. 6725). Tra l'altro, manca ogni riferimento circa le cose che, nel contesto di tali clausole, avrebbero formato specifico oggetto della garanzia in questione.

Il ricorso non indica - è da notare, altresì - gli atti e i termini in cui tale documentazione sarebbe stata introdotta nel precedente giudizio di merito (sul tema v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038), come non meno sarebbe stato necessario. E' invero particolarmente rimarchevole, in proposito, che il decreto del Tribunale mantovano si occupi solo della clausola di pegno omnibus, senza contenere alcuna traccia delle clausole invocate dalla Cassa ricorrente.

Il primo motivo non è ammissibile, in particolare, anche perchè, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il vizio dell'art. 360, n. 5 può essere prospettato solo con riferimento ai "fatti storici", di cui si assuma un omesso esame: fatti considerati, appunto, nella loro dimensione propriamente materiale (cfr. ad esempio, tra le pronunce più recenti, Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 20 ottobre 2018, n. 27033). Tale non può essere ritenuto il punto relativo al rapporto - di essenzialità o meno - tra una singola clausola e l'intero contesto contrattuale che la contiene, che è quanto qui viene in rilevo: trattasi, in effetti, di un giudizio inteso a cogliere, nel concreto, il peso e valore di una parte dell'operazione rispetto al suo tutto (secondo quanto emerge evidente, del resto, dalla formulazione della norma dell'art. 1419 c.c., comma 1). E in proposito è da precisare pure che la circostanza di un'eventuale presenza in contratto di clausole, che pongono dei beni (anche) alla specifica sicurezza di talune voci di credito, non indica il ruolo che le condizioni generali di un contratto di pegno assegnano alla clausola di pegno omnibus; l'assunta presenza di tali clausole, più che risolvere, pone il problema: in specie, va tenuto conto che la presenza costante (da tempi remoti) della clausola omnibus nei moduli contrattuali predisposti dalle banche manifesta in linea di principio come la clausola rivesta carattere connotativo del "fare credito" di questo tipo di imprese.

A sua volta, il secondo motivo di ricorso non risulta in sè stesso confrontarsi con la ratio decidendi del decreto impugnato. Che non mette in discussione la portata e i limiti della regola di indivisibilità della garanzia reale, ma si limita a rilevare che, nella specie concreta, non risulta siano state rispettate le prescrizioni stabilite nell'art. 2787 c.c., comma 3.

9.- In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese inerenti al giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15 % e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell'art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019.