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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22234 - pubb. 26/08/2019.

Apertura della procedura in pendenza di giudizio d'appello e improseguibilità della domanda


Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 2001. Est. Celentano.

Istituto bancario - Apertura della procedura in pendenza di giudizio d'appello - Improseguibilità della domanda avanzata in via ordinaria in primo grado contro la banca "in bonis" - Esclusione


Nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il principio secondo il quale non si verifica improseguibilità della domanda medesima quando, prima dell'instaurarsi di detta procedura, sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato (art. 95 terzo comma della legge fallimentare, reso applicabile dal successivo art. 201), opera anche nei confronti degli istituti bancari assoggettati alla detta procedura concorsuale, giusto disposto degli artt. 83, comma secondo, del D.Lgs. n. 385 del 1993 (nella specie, la liquidazione coatta era intervenuta dopo la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata dal creditore dell'istituto bancario ancora "in bonis", e, nel giudizio di appello, si era costituito il commissario liquidatore facendo proprio il gravame proposto dalla banca soccombente in primo grado: la sentenza del giudice di appello dichiarativa dell'improcedibilità del gravame - perché assertivamente confliggente con la "regula iuris" di cui al combinato disposto degli artt. 52 ult. parte e 201 comma primo della legge fallimentare - è stata cassata dalla S.C. che ha, così, espresso il principio di diritto di cui in massima). (massima ufficiale)

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