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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22227 - pubb. 26/08/2019.

Liquidazione coatta amministrativa, revocatoria fallimentare e interruzione del giudizio per messa in liquidazione della banca convenuta


Cassazione civile, sez. I, 14 Maggio 2014, n. 10456. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Liquidazione coatta amministrativa - Azione revocatoria fallimentare - Interruzione del giudizio per messa in liquidazione della banca convenuta - Riassunzione nei confronti della sola banca cessionaria ex art. 90 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Ammissibilità - Fondamento


In caso di revocatoria fallimentare di rimesse solutorie promossa nei confronti di società bancaria, la quale, in corso di causa, sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa con conseguente interruzione del processo, è valida la riassunzione effettuata nei confronti della cessionaria ex art. 90 d.lgs 1 settembre 1993, n. 385, che è equiparabile alla chiamata in causa della stessa quale successore a titolo particolare, essendo improseguibile per legge l'azione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa. (massima ufficiale)

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