Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22221 - pubb. 03/08/2019

Omessa segnalazione da parte del giudice di una questione rilevabile d'ufficio posta a fondamento della decisione

Cassazione civile, sez. I, 24 Maggio 2018, n. 12973. Est. Falabella.


Fallimento - Questione rilevabile d'ufficio - Omessa indicazione alle parti - Violazione del diritto di difesa - Nullità della sentenza - Condizioni - Lesione di facoltà processuali - Prospettazione - Necessità

Fallimento - Principio di non contestazione - Operatività - Limiti - Fondamento



L'omessa segnalazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione rilevabile d'ufficio, che sia stata posta a fondamento della decisione, determina la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa solo se la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato.

In tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


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