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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22216 - pubb. 03/08/2019.

La responsabilità della banca in dissesto per induzione all’acquisto di azioni proprie si estende ai revisori 'compiacenti'


Tribunale di Ancona, 20 Febbraio 2019. Est. Casarella.

Contratti finanziari – Responsabilità dell’intermediario – Responsabilità degli organi amministrativi di vigilanza – Accertamento – Giurisdizione amministrativa – Sussiste

Violazioni degli obblighi informativi – Responsabilità contrattuale o precontrattuale – Sussiste – Nullità del contratto quadro o delle operazioni esecutive – Esclusione

Responsabilità da prospetto non veritiero – Natura extracontrattuale – Affermazione – Responsabilità solidale dei revisori – Sussiste

Cessione della banca responsabile di illecito risarcibile – Azione risarcitoria – Legittimazione passiva della banca cessionaria – Esclusione


Le controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi concernenti l'esercizio del potere amministrativo di vigilanza sull'attività di intermediazione finanziaria sono devolute alla giurisdizione amministrativa.

In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente di corretta esecuzione delle operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o e coincidente con la stipulazione del contratto quadro; può dar luogo invece a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni compiute in esecuzione del contratto quadro. In ogni caso, deve escludersi che la violazione possa determinare la nullità del contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.

La responsabilità da prospetto non veridico è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo che accomuna in via solidale non soltanto tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente fatto uso. Tra le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto degli annoverarsi anche la società di revisione che ha espresso un giudizio senza rilievi.

Per i debiti scaturiti dagli illeciti commessi dal cedente, la banca cessionaria non può dirsi passivamente legittimata rispetto a esposizioni per risarcimento non evincibili delle scritture contabili.

[Nella fattispecie, il cliente, indotto all’acquisto di azioni della banca sulla base di un prospetto informativo che ne occultava la crisi economico-patrimoniale, ha visto rigettate le domande avanzate contro la Consob e la Banca d’Italia, nonché contro l’istituto bancario in cui la banca si era poi fusa per incorporazione, e accolte quelle rivolte contro la banca nelle persone di amministratori, sindaci e organi di revisione.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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