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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22205 - pubb. 01/08/2019.

Cancellazione della segnalazione a sofferenza dalla Centrale Rischi e dal Crif: obbligo di preavviso e periculum in mora in re ipsa


Tribunale di Torino, 26 Giugno 2019. Est. Martinat.

Fumus boni iuris – Obbligo di preavviso per la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e Crif – Sussistenza – Onere della prova

Periculum in mora – Danno in re ipsa – Sussistenza

Periculum in mora – Irrilevanza distanza temporale tra la segnalazione e l’azione giudiziaria


In merito alla sussistenza del fumus boni juris, in applicazione della normativa disciplinante la materia in esame (art. 125 comma 3 del TUB -applicabile alla CR di Banca d’Italia e al CRIF- art. 4 comma 7 del Codice di Deontologia e Buona condotta per i Sistemi di informazione creditizia -applicabile al CRIF- e la Circolare della Banca d’Italia n. 139/1999), va dichiarata l’illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la centrale Rischi di Banca d’Italia e presso il Crif, laddove la Banca segnalante non abbia preventivamente avvertito il ricorrente dell’imminenza della segnalazione stessa, nelle modalità e forme prescritte dalla legge. Costituisce pertanto presupposto indefettibile per la validità della segnalazione a sofferenza, l’invio del preavviso imposto dalla normativa di settore; il relativo onere della prova grava sul soggetto segnalante parte resistente del procedimento d’urgenza.

Il presupposto del danno grave e irreparabile a seguito di segnalazione illegittima, è in re ipsa, di talché si potrebbe anche non specificamente provarlo in quanto la illegittima segnalazione è già di per sé foriera di un danno coincidente con la impossibilità di accesso al credito. Gli effetti della segnalazione illegittima sono altresì permanenti ed incidono negativamente sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario. Costituisce fatto notorio che la segnalazione a sofferenza di un soggetto su iniziativa illecita di un istituto di credito non passa inosservata agli altri istituti che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali.

L’esistenza del periculum in mora è ravvisabile anche laddove sia intercorso un ampio lasso temporale fra la segnalazione (nel caso di specie anno 2012) e il ricorso cautelare (2019). La distanza temporale non può essere di per sé ostativa al riscontro del periculum posto che una segnalazione a sofferenza potrebbe essere nell’immediato priva di effetti pregiudizievoli per il segnalato, ma in seguito manifestare la propria dannosità, mentre l’illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l'attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce (cfr. Cass. 12626/2010). (Anna Garavello) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Anna Garavello (Studio Associato Zuccarello e Monacis)


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