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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22170 - pubb. 25/07/2019.

Notificazione dell'istanza di fallimento al liquidatore presso il domicilio eletto per la carica


Cassazione civile, sez. I, 27 Marzo 2018, n. 7555. Est. Pazzi.

Notificazione dell'istanza di fallimento al liquidatore - Presso il domicilio eletto per la carica - Validità - Condizioni


In tema di notificazione alle persone giuridiche, qualora la residenza e il domicilio della persona che rappresenta l'ente si trovino nello stesso comune, non opera il criterio preferenziale secondo l'ordine tassativo dei luoghi previsto dall'art. 139, commi 1 e 6, c.p.c., sicché, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., la notificazione dell'istanza di fallimento al liquidatore di s.r.l. può essere validamente effettuata anche presso il domicilio eletto per la carica all'interno del comune di residenza, essendo il liquidatore tenuto ex art. 2383, comma 4, c.c., quale organo della società in liquidazione, ad indicare il domicilio nel registro delle imprese. (massima ufficiale)

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