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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22121 - pubb. 19/07/2019.

La banca risponde per i danni conseguenti all’acquisto di derivati se non adempie ai suoi obblighi informativi


Tribunale di Roma, 16 Febbraio 2019. Est. Massimiliana Battagliese.

Contratti finanziari – Contratti Swap – Obblighi informativi – Esposizione del mark to market – Necessità – Affermazione – Dichiarazione di conoscenza ed esperienza dell’investitore – Natura di mera presunzione – Affermazione – Inadempimento degli obblighi informativi della banca – Responsabilità per danni – Sussiste


I contratti swap sono contratti asimmetrici in cui l'elemento che rende debole il soggetto investitore rispetto all'intermediario è la minor forza conoscitiva di una parte contrattuale rispetto all'altra. L'investitore riceve piena tutela quando è messo nella condizione sul piano informativo di aderire con consapevolezza allo scopo verso cui il negozio tende. Gli scenari probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli eventi devono essere definiti e conosciuti ex ante con certezza. La dichiarazione dell'investitore di possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari costituisce una mera presunzione semplice, ben superabile con l’allegazione di elementi di segno contrario e tali da privare di efficacia la medesima autocertificazione. In caso di gravi omissioni informative da parte della banca sussiste la responsabilità a suo carico secondo il binomio tracciato dalla giurisprudenza di legittimità: regole di validità/nullità, regole di condotta/risoluzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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