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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2211 - pubb. 01/07/2007.

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Cassazione civile, sez. I, 06 Agosto 2009. Est. Panzani.

Fallimento – Liquidazione coatta amministrativa – Liquidazione – Formazione dello stato passivo – Opposizioni – Liquidazione coatta amministrativa bancaria – Domanda del creditore – Qualificazione come insinuazione tardiva in primo grado – Qualificazione come opposizione allo stato passivo in appello – Ricorso per cassazione – Termine – Riduzione della metà rispetto a quello ordinario – Fondamento – Impugnazione della qualificazione risultante dalla sentenza di appello – Irrilevanza.


In tema di liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi, qualora il giudice di appello abbia qualificato la domanda proposta dal creditore come opposizione allo stato passivo, riformando la sentenza di primo grado che l'aveva invece qualificata come insinuazione tardiva, è inammissibile, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ. e dell'art. 88, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, il ricorso per cassazione proposto oltre il termine ridotto di trenta giorni dalla notifica della sentenza di appello, ancorché il ricorrente censuri la qualificazione della domanda risultante da tale sentenza, trovando applicazione il principio dell'ultrattività del rito e quello secondo cui l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata nel provvedimento impugnato. (fonte CED – Corte di Cassazione)

 

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V. A. proponeva opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa di S. s.p.a. esponendo che il proprio credito per prestazioni professionali di L. 12.773.014 era stato escluso dallo stato passivo formato dai commissari liquidatori, nonostante che quanto richiesto fosse stato documentato.

S. s.p.a. in l.c.a. chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'opposizione.

Il Tribunale di Palermo con sentenza 16.2.2001 ammetteva il credito al passivo della procedura ritenendo che sussistessero le condizioni per l'ammissione in via tardiva, come richiesto dal V. A. in via subordinata. Compensava le spese.

Su appello principale di S. ed incidentale del V. A. la Corte di appello di Palermo con sentenza 5.6.2004 in riforma della sentenza di primo grado accoglieva l'opposizione a stato passivo e condannava S. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

S. affermava di non dover rispondere delle domande proposte tardivamente in quanto tutte le attività e passività della società in liquidazione coatta erano state cedute al Banco *, che aveva assunto l'obbligo di soddisfare esclusivamente i debiti di S. risultanti dal documento redatto dai commissari liquidatori alì esito della procedura amministrativa di accertamento del passivo, con la conseguenza che il Banco non avrebbe dovuto rispondere dei crediti insinuati in via tardiva, S. aveva anche affermato che il Banco sarebbe rimasto creditore della procedura di liquidazione coatta per ingenti somme da soddisfarsi in prededuzione, con la conseguenza che non vi sarebbe stata capienza per altri creditori. Di qui la tesi sostenuta dall'appellante principale del difetto d'interesse del ricorrente a pretendere l'ammissione di un credito che non sarebbe stato mai soddisfatto. Rilevava la Corte di merito che era fondato l'appello incidentale del V. A. perché questi aveva documentato di aver chiesto ai commissari liquidatori l'ammissione del credito fatto poi oggetto dell'opposizione a stato passivo, ai che sussistevano le condizioni di legge per dolersi della mancata ammissione con lo strumento dell'opposizione a stato passivo. Era invece infondato l'appello principale della liquidazione coatta perché non era provato che al momento della proposizione della domanda del V. A. fossero esauriti tutti i riparti.

La Corte poneva le spese di entrambi i gradi a carico della procedura.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione S. s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa articolando due motivi. Resiste con controricorso il V. A. che ha anche proposto ricorso incidentale con unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la liquidazione coatta deduce violazione dell'art. 100 c.p.c., L. Fall., art. 101, e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 89, nonché difetto e contraddittorietà della motivazione. Insiste nel rilevare che a seguito dell'atto di cessione di attività e passività al Banco * per atto notaio Serio di Palermo del 6.9.97 il Banco * risponde soltanto dei debiti della banca che sarebbero stati accertati in sede di verifica dello stato passivo, escluse quindi le insinuazioni tardive. Più specificamente il Banco ha assunto l'obbligo di rispondere soltanto dei debiti risultanti dal documento redatto dai commissari liquidatori all'esito della fase amministrativa di accertamento del passivo. Trattandosi di cessione parziale delle attività e passività, S. conserva parte del patrimonio. L'importo delle passività cedute al Banco * è superiore a quello delle attività che allo stesso sono state trasferite. Il Banco sta inoltre anticipando tutte le spese occorrenti per lo svolgimento della procedura. Ne deriva che compiuta la liquidazione delle residue attività di S., esaurito il pagamento delle spese di procedura e dei creditori tempestivamente insinuati, il Banco rimarrà creditore di S. di ingenti somme da pagarsi in prededuzione, con conseguente esclusione di ogni possibilità di soddisfacimento di altri creditori per difetto di ulteriore attivo facente capo alla procedura di liquidazione coatta su cui gli stessi possano soddisfarsi. Di qui l'inammissibilità per carenza d'interesse delle domande tardive di ammissione al passivo. Non sarebbe vero quanto affermato dal Tribunale che l'interesse ad agire andrebbe valutato con riferimento non al risultato economico, ma al risultato giuridico della domanda, essendo funzione del procedimento di verifica dello stato passivo il soddisfacimento in concreto dei creditori e non l'affermazione di principi astratti. Tanto risulta dalla L. Fall., art. 101, che non consente la presentazione di domande tardive in difetto di attivo da distribuire. Nel limitarsi ad affermare che la procedura non aveva fornito prova dell'esaurimento di tutti i riparti, la Corte palermitana avrebbe omesso ogni pronuncia sulla questione, con conseguente difetto di motivazione.

Con il secondo motivo la liquidazione coatta lamenta violazione della L. Fall., art. 101, e artt. 91 e 92 c.p.c..

La Corte d'appello non avrebbe dovuto condannare la procedura alle spese e, in subordine, avrebbe dovuto compensarle perché il V. A. non aveva documentato i suoi crediti prima della fase contenziosa del giudizio. Inoltre egli non avrebbe avuto interesse ad impugnare perché il credito era stato già ammesso al passivo dal Tribunale.

2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il V. A. lamenta violazione degli artt. 132, 315 e 161 c.p.c., nonché degli artt. 118 e 119 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., nonché contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata perché la Corte di appello non ha precisato in dispositivo che l'appello incidentale veniva accolto in quanto il credito doveva essere ammesso al passivo non perché insinuato tardivamente, ma perché oggetto di valida opposizione a stato passivo a seguito di tempestiva insinuazione.

3. Con la memoria ex art. 378 c.p.c., il V. A. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale in quanto la sentenza impugnata è stata notificata il 13.10.2 004, mentre il ricorso principale è stato notificato il 25.11.2004, oltre la scadenza del termine per proporre opposizione a stato passivo ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 88, che per la procedura di liquidazione coatta bancaria prevede che il ricorso per cassazione debba essere proposto entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c., ridotto alla metà e dunque, nel caso in esame, entro il 12.11.2004.

In sede di discussione orale S. ha sostenuto che la domanda proposta dal V. A. dovrebbe essere qualificata come insinuazione tardiva, sì che non troverebbe applicazione il termine dimidiato di impugnazione, ma il termine ordinario, donde la tempestività del ricorso per cassazione. In subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 88, perché la norma, nel prevedere un più ridotto termine per la proposizione dell'impugnazione rispetto al giudizio di insinuazione tardiva violerebbe il principio di ragionevolezza e dunque l'art. 3 Cost., dettando una disciplina differenziata per situazioni analoghe. L'eccezione d'inammissibilità del ricorso è fondata. Nella specie è pacifico in causa e risulta dalla stessa narrativa del ricorso di S. (p. 2, punto 2) che l'avv. V. A. propose opposizione avverso lo stato passivo di S., opposizione respinta dal Tribunale che ritenne invece di accogliere la domanda subordinata di insinuazione tardiva. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha poi ritenuto, contrariamente all'assunto dell'appellata S., che nella specie fosse questione di opposizione a stato passivo atteso che il V. A. aveva tempestivamente insinuato al passivo il suo credito, relativo a tre distinte parcelle per attività professionale, che era stato ammesso soltanto relativamente ad uno degli incarichi, mentre per la restante parte i commissari liquidatori non si erano pronunciati in sede di redazione dello stato passivo della procedura.

È principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice che detto provvedimento ha pronunciato, a prescindere dall'esattezza o meno di tale qualificazione (ex pluribus Cass. 30.6.2007, n. 18313; Cass. S.U. 12 marzo 2003, n. 3599; Cass. 20 luglio 2001, n. 9925).

Di conseguenza in forza di tale principio e del principio di ultrattività del rito, in forza del quale gli atti processuali compiuti con le modalità proprie del rito adottato dal giudice, conservano piena efficacia e ne mantengono gli effetti nelle fasi successive (ex pluribus Cass. 14 gennaio 2005, n. 682; Cass. 18 settembre 2003, n. 13 751; Cass. 16 luglio 2002, n. 10278; Cass. 20 ottobre 2000, n. 13918; Cass. 7 giugno 2000, n. 7672), il regime d'impugnazione deve essere individuato sulla base della qualificazione della domanda operata dal giudice a quo, cui corrisponde del resto la qualificazione della domanda operata dallo stesso creditore opponente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Ne deriva che il termine per la proposizione del ricorso per cassazione è quello stabilito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 88, comma 2, secondo il quale "il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello". Tale norma, d'altra parte, costituisce applicazione al giudizio di liquidazione coatta amministrativa bancaria dell'analoga disciplina dettata in generale per il giudizio di opposizione a stato passivo dalla L. Fall., art. 99, u.c., nel testo anteriore alla riforma del 2005 - 2007. La ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale della norma per disparità di trattamento, lamentando l'irragionevolezza della differente disciplina prevista per il giudizio di opposizione a stato passivo rispetto a quello d'insinuazione tardiva per cui vale il termine ordinario d'impugnazione (Cass. 16.6.1990, n. 6090; Cass. 22.1.1999, n. 555), trattandosi di situazioni omogenee. L'eccezione è manifestamente infondata.

Non ricorre infatti la prospettata identità di situazioni tra il giudizio di opposizione a stato passivo ed il giudizio di insinuazione tardiva. Se è vero, infatti, che in entrambi i casi è questione dell'accertamento di un credito che s'intende far valere nei confronti della procedura, ai fini del concorso, nel primo caso il giudizio ha carattere lato sensu impugnatorio dell'accertamento compiuto in sede di formazione dello stato passivo, mentre nel secondo caso non è intervenuta alcuna pronuncia degli organi della procedura sulla pretesa vantata dal creditore. La differenza non riguarda soltanto il regime processuale, ma incide anche sul concorso in senso sostanziale perché il creditore tardivo sopporta le conseguenze della non tempestività della domanda d'insinuazione e concorre quindi, salvo che sì tratti di creditore privilegiato o che il ritardo non dipenda da causa a lui imputabile, soltanto sui riparti futuri ne' ha diritto ad accantonamenti o ad opporsi alla chiusura della procedura (Cass. 5.3.2009, n. 5304). Di qui la scelta del legislatore di prevedere per la sola opposizione a stato passivo termini di impugnazione dimidiati, onde assicurare la celerità del procedimento e la rapida definizione della controversia, che può produrre conseguenze anche nei confronti degli altri creditori concorrenti.

Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente assorbimento del ricorso incidentale tardivo. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00, per onorari.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00, per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2009