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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22101 - pubb. 16/07/2019.

Risoluzione del concordato per ritardo nell’adempimento addebitabile agli organi della procedura


Tribunale di Piacenza, 19 Giugno 2019. Est. Tiberti.

Concordato preventivo – Risoluzione – Ritardo nell’adempimento addebitabile agli organi della procedura – Probabile pagamento integrale del credito del creditore che chiede la risoluzione


Non può dirsi che le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti ai creditori si siano rivelate insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare anche in minima parte i creditori chirografari e integralmente quelli privilegiati se, in base alla perizia di stima appare probabile il pagamento integrale del credito del creditore che ha chiesto la risoluzione del concordato preventivo (nella specie l’Agenzia delle entrate).

La domanda di risoluzione non può inoltre essere accolta sotto il profilo del ritardo nell’adempimento della proposta di concordato, qualora lo stesso sia addebitabile agli organi della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Santangelo


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