Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22085 - pubb. 12/07/2019

Tardiva opposizione a decreto ingiuntivo e responsabilità aggravata

Tribunale Velletri, 20 Dicembre 2018. Est. Maria Casaregola.


Opposizione a decreto ingiuntivo – Termine – Perentorietà – Sussistenza – Opposizione proposta dopo la scadenza del termine – Preclusione

Opposizione proposta fuori termine – Temerarietà – Sussistenza – Condanna ex art. 96 comma III c.p.c. – Pronuncia d’ufficio – Ammissibilità



Il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo ha carattere perentorio, tenuto conto che sia l’art. 641 che l’art. 647 c.p.c. stabiliscono che il decorso del termine fissato per l’opposizione senza che questa sia stata proposta produce l’esecutorietà del decreto. (Pietro Morrone) (riproduzione riservata)

La lite temeraria è condannata ex art. 96 comma III c.p.c. per le ragioni di cui appresso. La citata disposizione, introdotta dall’art. 45 comma 12 L. 69/2009, risponde all’esigenza di preservare l’interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando l’abuso dello strumento processuale e le condotte contrarie al principio di lealtà processuale che, aggravando, l’uno, il ruolo del magistrato e concorrendo, le altre, a rallentare i tempi di definizione dei processi, creano nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, da necessità impellenti o urgenze nonché agli interessi pubblici primari dello Stato che, in conseguenza dei ritardi, sottoposto alle sanzioni previste dalla L. 89/2001 (cd. Legge Pinto), giusto l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In considerazione degli interessi pubblicistici che la norma mira a realizzare, la condanna ai sensi della citata disposizione è attivabile d’ufficio. (Pietro Morrone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Pietro Morrone


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