Revoca del concordato preventivo, convocazione delle parti e termine a difesa
Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 2018, n. 5273. Est. Fichera.
Concordato preventivo - Procedimento per la revoca dell'ammissione ex art. 173 l. fall. - Decreto di convocazione delle parti - Termine a difesa ex art. 15, comma 3, l. fall. - Necessità - Esclusione - Fondamento
Nell'ambito del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, il tribunale non è tenuto, con il decreto di convocazione delle parti, a concedere il termine a difesa non inferiore a quindici giorni previsto dall'art. 15, comma 3, l. fall., sia in quanto il rinvio a tale disposizione contenuto nell'art. 173 l. fall. deve intendersi nei limiti della compatibilità, sia in quanto in tale ipotesi il contraddittorio tra creditore istante e debitore si è già instaurato, cosicché quest'ultimo è già a conoscenza della necessità di preparare la propria difesa anche in relazione alla possibile dichiarazione di fallimento, di cui la revoca del concordato costituisce uno dei presupposti. (massima ufficiale)