Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22059 - pubb. 09/07/2019

Sui rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto: applicabilità del reg. 44/2001

Corte Giustizia UE, 06 Giugno 2019. .


Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ambito di applicazione ratione materiae – Materia civile e commerciale – Articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Materie escluse – Regime patrimoniale fra coniugi – Articolo 54 – Domanda di rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine – Decisione giudiziaria relativa a un credito scaturente dallo scioglimento del regime patrimoniale derivante da una convivenza di fatto



1) L’articolo 54 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifica l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare – in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull’applicabilità di tale regolamento – se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento.
2) L’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A. W., domiciliata in Ungheria, e G. G., domiciliato nel Regno Unito, in merito al rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, ai fini dell’esecuzione di una decisione definitiva emessa nei confronti di quest’ultimo.


Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento (CE) n. 44/2001
3 I considerando da 16 a 18 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), enunciano quanto segue:
«(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.
(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento.
(18) Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività».
4 L’articolo 1 di tale regolamento così dispone:
«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
(...)».
5 Ai sensi dell’articolo 53 di detto regolamento:
«1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità.
2. Salvo l’articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l’attestato di cui all’articolo 54».
6 L’articolo 54 del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«Il giudice o l’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all’allegato V del presente regolamento».
7 L’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 enuncia quanto segue:
«Qualora l’attestato di cui all’articolo 54 non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa».

Regolamento n. 1215/2012

8 L’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 prevede quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
(...)».
9 L’articolo 66 di tale regolamento è del seguente tenore:
«1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.
2. In deroga all’articolo 80, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione».


Diritto ungherese

Legge sull’esecuzione forzata giudiziaria
10 La bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (legge n. LIII del 1994 sull’esecuzione forzata giudiziaria), all’articolo 31/C, paragrafo 1, lettera g), dispone quanto segue:
«Previa domanda, l’organo giurisdizionale che è stato adito in primo grado (…) rilascia l’attestato previsto all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 utilizzando il modulo di cui all’allegato I di detto regolamento».
Codice civile
11 La Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (legge n. IV del 1959 recante istituzione del codice civile), nella versione applicabile alla data di pronuncia della decisione di cui si chiede l’esecuzione (in prosieguo: il «codice civile»), all’articolo 578/G, paragrafi 1 e 2, contenuto al punto 3, intitolato «Rapporti patrimoniali tra conviventi», del capo XLVI del titolo IV, rubricato «Diritto delle obbligazioni», così disponeva:
«1. Durante la loro convivenza, i conviventi di fatto acquisiscono la titolarità congiunta in proporzione al loro contributo all’acquisizione. Qualora non possa determinarsi tale proporzione, la stessa deve essere considerata identica. Il lavoro svolto all’interno della famiglia è qualificato come contributo all’acquisizione.
2. Tali disposizioni si applicano anche – ad eccezione dei coniugi e dei conviventi di fatto registrati – ai rapporti patrimoniali tra altri familiari che vivono nello stesso nucleo familiare».
12 L’articolo 685/A del codice civile, che figura nel titolo VI di tale codice, rubricato «Disposizioni finali», prevedeva quanto segue:
«Sussiste una convivenza di fatto tra due persone che vivono (in una comunione di vita) nello stesso nucleo familiare, unite da legami affettivi ed economici, non vincolate da matrimonio o da una convivenza registrata, e sempre che nessuna di dette persone sia vincolata da matrimonio, da una convivenza di fatto registrata o da una convivenza di fatto con un’altra persona e che non esista una relazione di parentela in linea retta, collaterale, consanguinea o uterina».


Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      La sig.ra W. e il sig. G. erano uniti da una convivenza di fatto non registrata, ai sensi dell’articolo 685/A del codice civile, e hanno convissuto nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2002 e il mese di ottobre 2006.
14 Con sentenza dello Szekszárdi Városi Bíróság (Tribunale municipale di Szekszárd, Ungheria), divenuta definitiva ed esecutiva il 23 aprile 2009, il sig. G. è stato condannato a pagare alla sig.ra W. l’importo di 665 133 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 2 060), oltre agli interessi di mora, a titolo dello scioglimento del regime patrimoniale derivante dalla loro convivenza di fatto.
15 Al fine di ottenere il pagamento di tale credito, la sig.ra W. ha avviato un procedimento di esecuzione forzata in Ungheria nei confronti del sig. G., procedimento che non ha avuto esito positivo, in mancanza di attivi nel patrimonio di quest’ultimo.
16 Essendo a conoscenza del fatto che, dal 2006, il sig. G. viveva nel Regno Unito, dove percepiva un reddito regolare, la sig.ra W. ha presentato, il 22 novembre 2017, dinanzi allo Szekszárdi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Szekszárd, Ungheria), lo stesso giudice che aveva emesso la sentenza del 23 aprile 2009, una domanda diretta al rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 ai fini dell’esecuzione di tale sentenza.
17 Investito di tale domanda, il giudice del rinvio, in primo luogo, nutre dubbi sulla possibilità di verificare, in sede di rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, se l’azione conclusasi con la sentenza del 23 aprile 2009 rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
18 A tale riguardo, esso fa valere che l’eliminazione dell’exequatur da parte del regolamento n. 1215/2012 implica che il giudice dello Stato membro richiesto possa procedere solo a un controllo formale di un’istanza di esecuzione. Di conseguenza, se il giudice dello Stato membro d’origine fosse tenuto a rilasciare automaticamente l’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, vi sarebbe il rischio che le cause escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento siano soggette al regime di esecuzione stabilito dal medesimo, poiché i motivi di diniego dell’esecuzione sono tassativamente previsti da detto regolamento.
19 Nell’ipotesi in cui il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 non sia automatico, il giudice del rinvio si chiede, in secondo luogo, se il regime patrimoniale derivante da una convivenza di fatto rientri nell’ambito della materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, o se si riferisca alle materie escluse dall’ambito di applicazione dello stesso, in particolare al regime patrimoniale derivante da rapporti che, secondo la legge applicabile a questi ultimi, hanno effetti comparabili al matrimonio, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.
20 A tale riguardo, detto giudice fa valere che, ai sensi dell’articolo 578/G, paragrafo 1, del codice civile, i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto sono ricompresi nell’ambito del diritto delle obbligazioni.
21 Detto giudice pone altresì in evidenza che, nella versione in lingua ungherese dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, a differenza di altre versioni linguistiche di tale disposizione, l’espressione «hanno effetti comparabili al matrimonio» è stata tradotta con «hanno effetti giuridici comparabili al matrimonio». Pertanto, esso si chiede se occorra attribuire maggiore importanza al contenuto di un rapporto di convivenza di fatto o agli effetti giuridici del medesimo. A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che, dal punto di vista del contenuto, non esiste una differenza fondamentale tra un siffatto rapporto di convivenza e il matrimonio, in quanto entrambi sono fondati su una comunanza affettiva ed economica. Per contro, dal punto di vista giuridico, il diritto ungherese disciplinava in modo diverso le due forme di comunione di vita, in particolare per quanto riguarda la divisione del patrimonio comune, l’obbligazione di alimenti, l’uso dell’abitazione e la successione. Tuttavia, non vi erano differenze essenziali tra i coniugi e i conviventi di fatto per quanto riguarda le prestazioni sociali, i vantaggi fiscali per le famiglie e gli aiuti all’abitazione per le famiglie.
22 In tale contesto, il Szekszárdi Járásbíróság (Tribunale distrettuale di Szekszárd) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 53 del regolamento (...) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro che ha adottato la decisione deve rilasciare automaticamente, su richiesta di una parte, l’attestato relativo alla decisione senza verificare se la controversia rientri nel regolamento di cui trattasi.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (...) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra conviventi di fatto riguarda regimi patrimoniali derivanti da rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio».


Sulle questioni pregiudiziali

Sul regolamento applicabile

23      Il giudice del rinvio formula le sue questioni sulla base del regolamento n. 1215/2012, prendendo in considerazione la data in cui è stata presentata la domanda di rilascio dell’attestato, vale a dire il 22 novembre 2017.
24 A tale riguardo, occorre ricordare che, come emerge dall’articolo 66 del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo si applica, in particolare, alle azioni proposte alla data del o successivamente al 10 gennaio 2015, mentre il regolamento n. 44/2001 continua a essere applicabile alle decisioni emesse nei procedimenti promossi anteriormente al 10 gennaio 2015. Pertanto, ai fini della determinazione del regolamento applicabile ratione temporis, occorre prendere come data di riferimento quella di proposizione dell’azione conclusasi con una decisione di cui si chiede l’esecuzione, e non una data successiva, come la data della domanda di rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività di tale decisione.
25 Nel procedimento principale, la decisione rispetto alla quale è chiesto il rilascio dell’attestato che certifica l’esecutività della stessa è stata emessa il 23 aprile 2009. Pertanto, è evidente che l’azione che ha condotto a detta decisione è stata anch’essa proposta prima della data rilevante ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1215/2012, vale a dire il 10 gennaio 2015. Si deve pertanto rilevare, al pari del governo ungherese e della Commissione europea, che, nel caso di specie, il regolamento n. 44/2001 è applicabile ratione temporis.
26 Tuttavia, la circostanza che, sul piano formale, il giudice nazionale abbia formulato la sua questione pregiudiziale facendo riferimento a determinate disposizioni del regolamento n. 1215/2012 non osta, come emerge da costante giurisprudenza, a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della controversia di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., in tal senso, sentenze del 29 settembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, punto 43, e del 7 giugno 2018, Inter-Environnement Bruxelles e a., C‑671/16, EU:C:2018:403, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).


Sulla prima questione

27      Alla luce delle considerazioni formulate ai punti da 23 a 26 della presente sentenza, occorre intendere la prima questione come diretta, in sostanza, a stabilire se l’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifichi l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare se la controversia rientri o meno nell’ambito di applicazione di tale regolamento, o se esso sia tenuto a rilasciare automaticamente tale attestato.
28 In via preliminare, occorre constatare che tutte le parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa sono concordi nel riconoscere a un giudice, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il potere di verificare se la controversia che ha portato alla decisione rispetto alla quale viene chiesto il rilascio dell’attestato che ne certifica l’esecutività rientri nell’ambito di applicazione dello strumento giuridico che prevede il rilascio di tale attestato, sia esso il regolamento n. 44/2001 o il regolamento n. 1215/2012.
29 A tale riguardo, occorre rammentare che, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il regime di riconoscimento e di esecuzione istituito dal regolamento n. 44/2001 si fonda sulla reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione europea. Tale fiducia esige che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano non solo riconosciute di pieno diritto in un altro Stato membro, ma anche che la procedura diretta a rendere tali decisioni esecutive in quest’ultimo Stato sia rapida ed efficace (sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, punto 27).
30 Tale procedura, a termini del considerando 17 del regolamento medesimo, deve implicare un semplice controllo formale dei documenti necessari ai fini dell’attribuzione dell’efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto (sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, punto 28).
31 A tal fine, ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 44/2001, la parte che chieda il rilascio di una dichiarazione di esecutività di una decisione deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità nonché l’attestato di cui all’articolo 54 di detto regolamento, rilasciato dalle autorità dello Stato membro d’origine (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, punto 29).
32 Di conseguenza, la funzione assegnata all’attestato di cui all’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 consiste nel facilitare il rilascio della dichiarazione di esecutività della decisione adottata nello Stato membro d’origine, rendendo detto rilascio quasi automatico, come espressamente previsto dal considerando 17 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 41).
33 Da tale giurisprudenza emerge che la necessità di garantire la rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie, preservando al contempo la certezza del diritto sulla quale si fonda la reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione, giustifica – in particolare in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull’applicabilità del regolamento n. 44/2001 – che il giudice cui viene presentata la domanda di rilascio di detto attestato verifichi, in questa fase, se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
34 La circostanza che, ai sensi dell’articolo 55 di detto regolamento, la produzione di un tale attestato ai fini dell’esecuzione di una decisione non sia obbligatoria non può rimettere in discussione l’obbligo del giudice adito di verificare se la controversia in esito alla quale la decisione è stata emessa rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.
35 Tale conclusione è avvalorata dal fatto che il procedimento di esecuzione, in applicazione del regolamento n. 44/2001, osta, al pari dell’esecuzione ai sensi del regolamento n. 1215/2012, a qualsiasi controllo successivo da parte di un giudice dello Stato membro richiesto sulla questione se l’azione che ha condotto alla decisione di cui si chiede l’esecuzione rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, dal momento che i motivi di ricorso contro la dichiarazione di esecutività di tale decisione sono tassativamente previsti da tale regolamento.
36 Inoltre, occorre altresì rilevare che il giudice, verificando la propria competenza a rilasciare l’attestato ai sensi dell’articolo 54 del regolamento n. 44/2001, si colloca nella continuità del precedente procedimento di giudizio, garantendo l’immediata esecutività della decisione emessa, ed esercita un procedimento di natura giurisdizionale, cosicché un giudice nazionale adito nell’ambito di tale procedimento è legittimato a presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (v., per analogia, sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, punti 39 e 41).
37 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 54 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifica l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare – in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull’applicabilità di tale regolamento – se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento.


Sulla seconda questione

38      Alla luce delle precisazioni fornite ai punti da 23 a 26 della presente sentenza, occorre intendere la seconda questione come diretta a stabilire se l’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.
39 In via preliminare, occorre osservare che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 esclude dall’ambito di applicazione di tale regolamento il regime patrimoniale tra coniugi. L’estensione di tale esclusione al regime patrimoniale derivante da rapporti che, secondo la legge applicabile a questi ultimi, hanno effetti comparabili al matrimonio è stata introdotta solamente dal regolamento n. 1215/2012.
40 Occorre altresì ricordare che, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali strumenti comunitari possono essere qualificate come equivalenti (sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
41 Come emerge dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 1, secondo comma, punto 1, della suddetta Convenzione, il cui tenore letterale corrisponde a quello dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 44/2001, cosicché, come ricordato al punto precedente della presente sentenza, l’interpretazione data dalla Corte alla prima di tali disposizioni vale anche per la seconda, la nozione di «regime patrimoniale fra coniugi» comprende i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento del medesimo (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, punto 7).
42 Poiché, come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, le parti del procedimento principale non erano unite da vincolo coniugale, i rapporti patrimoniali risultanti dalla loro convivenza di fatto non possono essere qualificati come «regime patrimoniale fra coniugi» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001.
43 A tal riguardo, occorre ricordare che l’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 costituisce un’eccezione che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente. Infatti, richiamando l’obiettivo del regolamento n. 44/2001 di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle decisioni, la Corte ha già dichiarato che le esclusioni dall’ambito di applicazione di tale regolamento configurano eccezioni che, al pari di qualunque eccezione, devono essere assoggettate ad interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 27).
44 Peraltro, un’interpretazione della nozione di «regime patrimoniale fra coniugi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, secondo la quale una convivenza di fatto, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta disposizione è suffragata dalla modifica legislativa apportata a quest’ultima esclusione dal regolamento n. 1215/2012. Come osservato al punto 39 della presente sentenza, detta esclusione è stata estesa da quest’ultimo regolamento al di là del regime patrimoniale tra coniugi, e ciò unicamente per quanto riguarda i rapporti considerati comparabili al matrimonio. Pertanto, salvo privare quest’ultima modifica di qualsiasi significato, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 non può essere interpretato nel senso che si applica a una convivenza di fatto come quella di cui al procedimento principale.
45 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.


Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


Per questi motivi,
la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 54 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifica l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare – in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, al momento della sua adozione, sull’applicabilità di tale regolamento – se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento.
2) L’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di scioglimento dei rapporti patrimoniali derivanti da una convivenza di fatto ricade nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale paragrafo 1, e rientra pertanto nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.