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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22056 - pubb. 09/07/2019.

Esonero dal fallimento delle società cooperative fra imprenditori agricoli e dei consorzi di produttori che commercializzano i prodotti degli associati


Cassazione civile, sez. I, 16 Giugno 2018. Est. Loredana Nazzicone.

Società cooperative e consorzi di produttori aventi ad oggetto attività agricole - Esenzione dal fallimento - Valutazione del giudice - Contenuto


Ai fini dell’esonero dal fallimento delle società cooperative fra imprenditori agricoli e dei consorzi di produttori che commercializzano i prodotti degli associati, occorre procedere alla verifica: a) della forma sociale e della qualità dei soci; b) dello svolgimento di attività agricole in senso proprio o di attività “connesse” alle prime, anche in via esclusiva, da parte della società o del consorzio, ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c.; c) dell’apporto prevalente dei soci o della destinazione prevalente a questi ultimi di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 228 del 2001. (massima ufficiale)

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